2001/13/EC: Commission Decision of 19 December 2000 on the Community's financial contribution to a programme for the control of organisms harmful to plants and plant products in Madeira for 2000 (notified under document number C(2000) 3867)

Published date09 January 2001
Date of Signature23 February 2001
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 4, 09 January 2001
EUR-Lex - 32001D0013 - IT 32001D0013

2001/13/CE: Decisione della Commissione, del 19 dicembre 2000, relativa al contributo della Comunità al finanziamento di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali a Madera per il 2000 [notificata con il numero C(2000) 3867]

Gazzetta ufficiale n. L 004 del 09/01/2001 pag. 0019 - 0024


Decisione della Commissione

del 19 dicembre 2000

relativa al contributo della Comunità al finanziamento di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali a Madera per il 2000

[notificata con il numero C(2000) 3867]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(2001/13/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999(2), in particolare l'articolo 33, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 93/522/CEE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 96/633/CE(4), definisce le misure ammissibili al finanziamento di programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare e nelle Azzorre e a Madera.

(2) Le condizioni specifiche della produzione agricola a Madera richiedono una particolare attenzione e in tale regione devono essere adottate o rafforzate misure relative alle produzioni vegetali, in particolare nel settore fitosanitario.

(3) Il costo delle suddette misure da adottare o da rafforzare nel settore fitosanitario è particolarmente elevato.

(4) Il programma di tali misure è stato presentato alla Commissione dalle competenti autorità del Portogallo. Esso precisa, in particolare, gli obiettivi da raggiungere, le azioni da realizzare, nonché la loro durata e il loro costo, ai fini di un eventuale contributo comunitario.

(5) La partecipazione finanziaria della Comunità può raggiungere il 75 % delle spese ammissibili, escluso il finanziamento delle misure di protezione delle banane.

(6) Le operazioni previste nel programma quadro della Comunità per azioni di ricerca e di sviluppo tecnologico non possono essere le stesse di quelle contenute nel presente programma.

(7) Le operazioni previste nel programma ambientale per la regione di Madera nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/95 della Commissione(6), non possono essere le stesse di quelle contenute nel presente programma.

(8) Gli elementi tecnici comunicati dal Portogallo hanno consentito al comitato fitosanitario permanente di effettuare un'analisi tecnica corretta e globale della situazione.

(9) Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il contributo finanziario della Comunità al programma ufficiale di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali a Madera, presentato per il 2000 dalle competenti autorità del Portogallo.

Articolo 2

Il programma ufficiale è costituito da un programma di lotta autocida contro la mosca della frutta (Ceratitis capitata Wied).

Articolo 3

Il contributo della Comunità al finanziamento del programma nel 2000 presentato dal Portogallo è pari al 75 % delle spese relative alle misure ammissibili, quali definite dalla decisione 93/522/CEE con un massimale di 250000 EUR (IVA esclusa).

Il piano finanziario del programma, comprendente i costi e il relativo finanziamento, figura all'allegato I della presente decisione.

Articolo 4

Un primo acconto di 100000 EUR è versato al Portogallo subito dopo la notifica ufficiale della presente decisione.

Articolo 5

L'aiuto comunitario riguarda le spese per misure ammissibili connesse alle operazioni previste dal presente programma, per la cui attuazione il Portogallo abbia provveduto, tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2000, ad impegnare gli stanziamenti necessari. La data limite per la chiusura dei pagamenti relativi...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT