2001/20/EC: Commission Decision of 21 December 2000 amending Decision 98/128/EC approving the multiannual guidance programme for the fishing fleet of Spain for the period from 1 January 1997 to 31 December 2001 (notified under document number C(2000) 4009)

Published date10 January 2001
Date of Signature23 February 2001
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 5, 10 January 2001
EUR-Lex - 32001D0020 - IT

2001/20/CE: Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2000, che modifica la decisione 98/128/CE recante approvazione del programma d'orientamento pluriennale per la flotta peschereccia della Spagna relativo al periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 [notificata con il numero C(2000) 4009]

Gazzetta ufficiale n. L 005 del 10/01/2001 pag. 0008 - 0009


Decisione della Commissione

del 21 dicembre 2000

che modifica la decisione 98/128/CE recante approvazione del programma d'orientamento pluriennale per la flotta peschereccia della Spagna relativo al periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001

[notificata con il numero C(2000) 4009]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(2001/20/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca(1), in particolare gli articoli 5 e 6,

vista la decisione 97/413/CE del Consiglio, del 26 giugno 1997, relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001, per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 98/128/CE della Commissione, del 16 dicembre 1997, recante approvazione del programma d'orientamento pluriennale per la flotta peschereccia della Spagna relativo al periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001(3) stabilisce gli obiettivi in termini di capacità per ogni segmento della flotta peschereccia.

(2) Per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, diverse dai pescherecci con reti da traino gli obiettivi in termini di capacità sono fissati al livello corrispondente agli obiettivi del POP III.

(3) L'articolo 3 della decisione 97/413/CE prevede che la capacità complessiva per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, diverse dai pescherecci con reti da traino, possa essere aumentata, per il periodo fino al 31 dicembre 2001, oltre il livello del 1o gennaio 1997 o oltre il livello corrispondente agli obiettivi del POP III nell'ambito dei programmi di miglioramento della sicurezza della navigazione in mare.

(4) La potenza motrice di numerose di...

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