2001/48/EC: Council Decision of 22 December 2000 adopting a multiannual Community programme to stimulate the development and use of European digital content on the global networks and to promote linguistic diversity in the information society

Published date18 January 2001
Date of Signature30 March 2001
Subject MatterIndustry,Research and technological development
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 14, 18 January 2001
EUR-Lex - 32001D0048 - IT 32001D0048

2001/48/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a incentivare lo sviluppo e l'utilizzo dei contenuti digitali europei nelle reti globali e a promuovere la diversità linguistica nella società dell'informazione

Gazzetta ufficiale n. L 014 del 18/01/2001 pag. 0032 - 0040


Decisione del Consiglio

del 22 dicembre 2000

che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a incentivare lo sviluppo e l'utilizzo dei contenuti digitali europei nelle reti globali e a promuovere la diversità linguistica nella società dell'informazione

(2001/48/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 157, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

considerando quanto segue:

(1) L'evoluzione verso la società dell'informazione e della conoscenza dovrebbe incidere sulla vita dei cittadini dell'Unione europea rinnovando, tra l'altro, le condizioni di accesso alla conoscenza nonché le sue modalità di appropriazione.

(2) Il vertice di Lisbona ha sottolineato la necessità di colmare il divario digitale nell'emergente società dell'informazione e di rafforzare la coesione sociale.

(3) I contenuti digitali sono determinanti nell'ambito di questa evoluzione, poiché quattro milioni di europei sono attualmente impiegati in tale settore. La produzione di contenuti ha comportato la rapida creazione di posti di lavoro negli ultimi anni e continua ad agire in questo senso. Nella maggior parte dei casi questi posti di lavoro sono stati creati nel contesto di piccole società emergenti. Ciò modificherà radicalmente i termini di accesso alla conoscenza o i termini della sua appropriazione, e costituisce pertanto una risorsa importante per la crescita economica, l'impresa e l'occupazione e lo sviluppo professionale, sociale e culturale nonché la creatività e la capacità innovativa dei cittadini in Europa ora e in futuro.

(4) I settori della cultura, dell'istruzione, della formazione e degli svaghi partecipano al potenziale economico e sociale dello sviluppo dei contenuti digitali.

(5) Le strutture e l'ambiente in cui opera l'industria dei contenuti sono in rapida evoluzione.

(6) Il rispetto della proprietà intellettuale e l'etichettatura delle opere sono requisiti di base per l'aumento della distribuzione e l'utilizzazione del contenuto digitale sulle reti mondiali.

(7) Numerosi ostacoli si frappongono al pieno sviluppo dell'industria europea dei contenuti e dei relativi mercati.

(8) La dichiarazione ministeriale di Bonn, formulata nella conferenza del 6-8 luglio 1997, sul ruolo delle reti globali per la società dell'informazione, esamina con particolare attenzione gli sviluppi del commercio elettronico, ponendo le basi del dibattito in corso sui contenuti di Internet, sugli aspetti inerenti alla gestione e sul commercio elettronico.

(9) L'8 dicembre 1999 la Commissione ha adottato l'iniziativa "eEurope" che ha ottenuto successivamente l'apprezzamento degli Stati membri al Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999.

(10) Il Consiglio, nelle conclusioni adottate il 17 dicembre 1999(5) sulle industrie culturali e l'occupazione in Europa ha sottolineato che i progressi compiuti nelle tecnologie della comunicazione e nella società dell'informazione hanno accresciuto sostanzialmente il numero dei canali di distribuzione, incrementando la domanda di nuovi contenuti nei programmi.

(11) Il 23 e il 24 marzo 2000 il Consiglio europeo di Lisbona ha espressamente riconosciuto il valore aggiunto che l'industria dei contenuti può apportare mettendo a frutto la diversità culturale e veicolandola in rete.

(12) Le azioni comunitarie in materia di contenuto delle informazioni dovrebbero rispettare il carattere multilinguistico e multiculturale dell'Unione europea e favorire iniziative che facilitino l'accesso alle informazioni digitali nelle lingue degli Stati membri e dei paesi candidati all'adesione.

(13) Le valutazioni intermedie del programma INFO2000 istituito dalla decisione 96/339/CE del Consiglio(6) e del programma SIML (Società dell'informazione multilingue) istituito dalla decisione 96/664/CE del Consiglio(7) sottolineano la necessità di dare seguito in maniera incisiva alle azioni avviate nei settori dei contenuti digitali e linguistici e della diversità culturale.

(14) Occorrono provvedimenti che incoraggino le piccole e medie imprese (PMI) a partecipare all'evoluzione della società dell'informazione.

(15) Occorre prestare particolare attenzione alle differenze nel grado di evoluzione dei sistemi di fornitura e di uso dei servizi d'informazione e delle nuove tecniche di comunicazione e dei contenuti collegati negli Stati membri e nei paesi candidati all'adesione, con particolare riferimento alla coesione interna della Comunità e ai rischi associati ad una società dell'informazione a due velocità. La presenza di contenuti in lingue diverse promuove la parità di accesso dei cittadini alla società dell'informazione e riduce le discriminazioni.

(16) Nel gennaio 1999 la Commissione ha pubblicato un Libro verde sull'informazione del settore pubblico nella società dell'informazione, aprendo un dibattito a livello europeo al riguardo.

(17) L'accesso all'informazione proveniente dal settore pubblico deve rispettare gli obblighi specifici delle autorità pubbliche e la tutela della confidenzialità dei dati personali [direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(8)].

(18) L'utilizzazione delle informazioni del settore pubblico dovrebbe rispettare le disposizioni degli Stati membri sui diritti di proprietà del materiale digitalizzato.

(19) Dovrebbe essere incoraggiata la rimozione delle barriere che ostacolano l'accesso alle informazioni del settore pubblico, tra l'altro incentivando gli scambi delle migliori pratiche.

(20) Poiché gli obiettivi delle azioni prospettate non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della natura transnazionale delle tematiche in oggetto e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Commissione può adottare misure in base al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato. In base al principio di proporzionalità, di cui allo stesso articolo, la presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

(21) Tutte le azioni in materia di contenuti dovrebbero risultare complementari alle altre iniziative comunitarie in corso ed essere attuate in sinergia con le azioni previste nell'ambito del quinto programma quadro di ricerca e sviluppo, del programma quadro a favore della cultura, dei programmi Media, nonché con le azioni della Comunità in materia di istruzione, le azioni per le PMI, i Fondi strutturali, il piano d'azione eEurope e il piano d'azione per il capitale di rischio.

(22) La Commissione dovrebbe garantire mediante opportuni dispositivi di coordinamento la complementarità e la sinergia con le iniziative e i programmi comunitari correlati.

(23) Occorre verificare lo stato di avanzamento del presente programma in modo permanente e sistematico, per poterlo eventualmente adeguare agli sviluppi del mercato dei contenuti digitali. A tempo debito occorrerà effettuare una valutazione indipendente dello stato di avanzamento del programma, allo scopo di reperire le informazioni necessarie per determinare gli obiettivi di successive azioni in materia di contenuti. Questa valutazione intermedia dovrebbe essere presentata a un momento opportuno per consentire di procedere ad azioni correttive nella seconda fase del programma. A conclusione del presente programma occorre effettuare una valutazione finale dei risultati ottenuti ed elaborare una relazione destinata al Parlamento europeo concernente la politica futura dei contenuti e il successo/impatto del programma quanto alla realizzazione degli obiettivi stabiliti nella presente decisione.

(24) Per attuare il presente programma è auspicabile instaurare rapporti di cooperazione con le organizzazioni internazionali e con i paesi terzi.

(25) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che...

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