2001/792/EC,Euratom: Council Decision of 23 October 2001 establishing a Community mechanism to facilitate reinforced cooperation in civil protection assistance interventions

Published date15 November 2001
Subject MatterSafety at work and elsewhere,Cooperation,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 297, 15 November 2001
EUR-Lex - 32001D0792 - IT

2001/792/CE,Euratom: Decisione del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile

Gazzetta ufficiale n. L 297 del 15/11/2001 pag. 0007 - 0011


Decisione del Consiglio

del 23 ottobre 2001

che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile

(2001/792/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308, ed il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione,(1)

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

considerando quanto segue:

(1) L'attività esplicata dalla Comunità in attuazione della risoluzione del Consiglio, dell'8 luglio 1991, relativa al miglioramento dell'assistenza reciproca tra Stati membri in caso di catastrofi naturali e tecnologiche(5) ha contribuito a proteggere le persone, l'ambiente e i beni. Occorre ora garantire una protezione ancora più elevata nel caso di catastrofi naturali, tecnologiche, radiologiche e ambientali, compreso l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali, che si verifichino all'interno o all'esterno dell'Unione europea, e rafforzare le disposizioni della risoluzione.

(2) La convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali, che contiene disposizioni su materie quali la prevenzione, la preparazione alle situazioni di emergenza, l'informazione e la partecipazione del pubblico, i meccanismi per notificare gli incidenti industriali, la risposta e l'assistenza reciproca, è entrata in vigore il 19 aprile 2000. La convenzione è stata approvata dalla Comunità con decisione 98/685/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998(6).

(3) Un meccanismo inteso ad agevolare la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile potrebbe integrare l'attuale programma di azione comunitario nel settore della protezione civile(7) mettendo a disposizione un supporto in caso di emergenze gravi che possano richiedere una reazione urgente. Esso faciliterebbe la mobilitazione di squadre di intervento, di esperti e di altre risorse, a seconda delle necessità, tramite una struttura comunitaria rafforzata di protezione civile, comprendente un Centro di informazione e monitoraggio e un sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza. Il meccanismo offrirebbe anche la possibilità di raccogliere informazioni ufficialmente controllate sulle emergenze, di ritrasmettere tali informazioni a tutti gli Stati membri e di scambiarsi gli insegnamenti tratti dagli interventi.

(4) Siffatto meccanismo terrebbe debitamente conto della pertinente normativa della Comunità europea e degli impegni internazionali da questa assunti. La presente decisione lascerebbe pertanto impregiudicati i diritti e gli obblighi reciproci degli Stati membri derivanti da trattati bilaterali o multilaterali in relazione agli aspetti contemplati dalla decisione stessa.

(5) La prevenzione riveste grande importanza per la protezione contro le catastrofi naturali, tecnologiche e ambientali e in questo contesto dovranno essere esaminate ulteriori azioni.

(6) In caso di emergenza grave o imminente nella Comunità, che provochi o rischi di provocare effetti transfrontalieri o che possa dar luogo ad una richiesta di soccorso da parte di uno o più Stati membri, è necessario che l'emergenza venga notificata, ove opportuno, tramite un sistema comune di comunicazione e informazione dotato della necessaria affidabilità.

(7) Devono essere prese misure preparatorie a livello comunitario e degli Stati membri per far sì che in caso di emergenza le squadre di intervento addette ai soccorsi vengano mobilitate tempestivamente e coordinate con la necessaria flessibilità, e per garantire, tramite un programma di formazione, un'effettiva capacità di risposta e complementarità delle squadre di valutazione e/o coordinamento, delle squadre di intervento e di altre risorse, se del caso. Altre misure preparatorie consistono nel mettere in comune le informazioni relative alle risorse mediche necessarie e promuovere l'uso delle nuove tecnologie.

(8) Conformemente al principio di sussidiarietà, un meccanismo comunitario fornirebbe un valore aggiunto sostenendo e integrando le politiche nazionali nel campo dell'assistenza reciproca in materia di protezione civile. Qualora lo stato di preparazione dello Stato membro richiedente non sia sufficiente per far fronte a un'emergenza grave in...

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