2002/17/EC: Commission Decision of 31 December 2001 amending Decision 2001/765/EC authorising Member States to permit temporarily the marketing of forest reproductive material not satisfying the requirements of Council Directives 66/404/EEC and 71/161/EEC (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 4769)

Published date10 January 2002
Date of Signature01 March 2002
Subject MatterSeeds and seedlings,Approximation of laws,Forestry
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 6, 10 January 2002
EUR-Lex - 32002D0017 - IT 32002D0017

2002/17/CE: Decisione della Commissione, del 31 dicembre 2001, che modifica la decisione 2001/765/CE che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalle direttive 66/404/CEE e 71/161/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 4769]

Gazzetta ufficiale n. L 006 del 10/01/2002 pag. 0063 - 0064


Decisione della Commissione

del 31 dicembre 2001

che modifica la decisione 2001/765/CE che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalle direttive 66/404/CEE e 71/161/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2001) 4769]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/17/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione(1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

vista la direttiva 71/161/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971, relativa alle norme di qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunità(2), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) La produzione di materiali di moltiplicazione delle specie indicate nell'articolo 1 della presente decisione è attualmente insufficiente in Spagna e in Francia, cosicché questi Stati membri si trovano nell'impossibilità di coprire il loro fabbisogno, per tali specie, di materiali di moltiplicazione conformi ai requisiti fissati dalle direttive 66/404/CEE o 71/161/CEE.

(2) Neppure altri Stati membri né i paesi terzi sono in grado di fornire in quantità sufficiente materiali di moltiplicazione delle specie richieste, che offrano le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e che rispondano ai requisiti prescritti dalle succitate direttive.

(3) Di conseguenza, il 17 settembre e rispettivamente il 29 ottobre 2001 la Spagna e la Francia hanno chiesto alla Commissione, in base alle...

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