2002/18/EC: Commission Decision of 21 December 2001 establishing the Community eco-label working plan (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 4395)

Published date11 January 2002
Date of Signature01 March 2002
Subject MatterEnvironment,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 7, 11 January 2002
EUR-Lex - 32002D0018 - IT 32002D0018

2002/18/CE: Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2001, che stabilisce il piano di lavoro relativo al marchio comunitario di qualità ecologica (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 4395]

Gazzetta ufficiale n. L 007 del 11/01/2002 pag. 0028 - 0047


Decisione della Commissione

del 21 dicembre 2001

che stabilisce il piano di lavoro relativo al marchio comunitario di qualità ecologica

[notificata con il numero C(2001) 4395]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/18/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica(1), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, la Commissione è tenuta a stabilire un piano di lavoro relativo al marchio comunitario di qualità ecologica.

(2) Il piano di lavoro deve comprendere una strategia per lo sviluppo del sistema nella quale siano definiti gli obiettivi relativi al miglioramento dell'ambiente e alla penetrazione nel mercato, un elenco non esaustivo di gruppi di prodotti da considerare prioritari per l'azione comunitaria e i piani di coordinamento e di cooperazione tra il sistema comunitario e altri sistemi di assegnazione di marchi di qualità ecologica negli Stati membri.

(3) Il piano di lavoro deve inoltre definire i provvedimenti per l'attuazione della strategia e includere un piano di finanziamento del sistema.

(4) Infine il piano di lavoro deve definire i servizi ai quali non si applica il sistema, tenendo conto del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)(2).

(5) Il piano di lavoro deve essere riesaminato a intervalli regolari.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il piano di lavoro relativo al marchio comunitario di qualità ecologica per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004, di cui all'allegato.

Articolo 2

La revisione del piano di lavoro deve avere inizio entro il 31 dicembre 2004.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2001.

Per la Commissione

Margot Wallström

Membro della Commissione

(1) GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(2) GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.

ALLEGATO

PIANO DI LAVORO RELATIVO AL MARCHIO COMUNITARIO DI QUALITÀ ECOLOGICA

INTRODUZIONE

Il marchio comunitario di qualità ecologica è stato introdotto nel 1992 per incoraggiare le imprese a sviluppare prodotti con un impatto ambientale ridotto durante tutto il loro ciclo di vita e a fornire ai consumatori informazioni più adeguate al riguardo.

Da allora sono stati sviluppati nuovi approcci strategici sulla sostenibilità di beni e servizi. Questi interventi, effettuati a tutti i livelli politici, sono culminati nel Libro verde sulla politica integrata relativa ai prodotti(1) (IPP), che propone una nuova strategia di rafforzamento e di riorientamento delle politiche ambientali associate ai prodotti e di sviluppo del mercato di prodotti più ecologici; esso costituirà uno degli elementi chiave innovativi del Sesto programma di azione per l'ambiente intitolato: "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta"(2).

La strategia proposta dalla Commissione nel Libro verde sulla politica integrata relativa ai prodotti è in fase di esame presso altre istituzioni europee e i soggetti interessati. I risultati di questo ampio dibattito consentiranno di capire come sia possibile integrare la strategia IPP nella politica ambientale. Questa consultazione offrirà una base per un futuro Libro bianco, che conterrà le conclusioni della Commissione relative all'attuazione della strategia IPP. La strategia proposta dal Libro verde prevede tre elementi principali: i meccanismi dei prezzi, la domanda di beni e servizi più ecologici e le misure per promuovere un approccio più ecologico nella progettazione e nell'uso dei prodotti. Occorre tra l'altro facilitare l'accesso, per i consumatori, a informazioni comprensibili, rilevanti e credibili rafforzando e riorientando il sistema di assegnazione dei marchi ecologici.

Tutto ciò favorirà una nuova dimensione del marchio europeo di qualità ecologica, che fino ad ora ha usufruito di un supporto limitato o nullo da parte di altre misure politiche e non ha ancora raggiunto un livello soddisfacente di visibilità sul mercato. Nell'ambito del sistema europeo del marchio di qualità ecologica sono disponibili una quantità considerevole di informazioni e di conoscenze specifiche sulla politica di prodotto basata sull'orientamento al ciclo di vita, che possono essere messe a disposizione delle parti interessate coinvolte nell'ulteriore sviluppo dell'approccio IPP.

Il presente piano di lavoro deve pertanto essere collocato nel contesto delle discussioni in corso in merito a una politica integrata dei prodotti a livello comunitario e allo sviluppo del Sesto programma di azione per l'ambiente e della strategia della Comunità europea per lo sviluppo sostenibile. Quest'ultima rientra nei lavori preparatori per il vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile che si terrà a Johannesburg nel 2002. Durante il vertice, in base alla strategia di Rio del 1992, l'Unione europea cercherà di addivenire a un "accordo globale" sullo sviluppo sostenibile. Il Consiglio europeo di Göteborg del giugno 2001(3) ha concordato una strategia di sviluppo sostenibile aggiungendo una dimensione ambientale alla strategia di Lisbona relativa all'occupazione, alle riforme economiche e alla coesione sociale. Indicando esplicitamente la IPP come un compito di responsabilità congiunta ed esortando l'industria a prendere parte allo sviluppo e alla diffusione dell'impiego di tecnologie ecologiche, lo stesso Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza di sganciare la crescita economica dall'uso delle risorse.

Le asserzioni ambientali costituiranno un elemento di rilievo nell'ambito di questi nuovi approcci, con un contributo significativo dei marchi ISO tipo I (marchi di qualità ecologica certificati da terze parti e basati sul ciclo di vita, conformemente alla norma ISO 14024), come il marchio comunitario di qualità ecologica. Va detto che il marchio di qualità ecologica, in quanto sistema volontario e selettivo, non dispone della forza e dell'universalità che possono offrire provvedimenti normativi quali i regolamenti. Tuttavia, i sistemi validi di assegnazione del marchio ecologico continueranno ad essere attraenti per i consumatori grazie alla loro immediatezza e semplicità e vanno a beneficio delle aziende in quanto incentivano i prodotti e offrono vantaggi commerciali nei punti vendita. Il marchio comunitario di qualità ecologica costituisce inoltre un punto di riferimento per l'eccellenza ambientale a livello europeo, ad esempio introducendo considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici e contribuendo ad identificare i prodotti ecologici per i quali possono essere previsti sgravi fiscali. Inoltre, nel progetto di direttiva sull'impatto ambientale delle apparecchiature elettriche ed elettroniche l'assegnazione di un marchio di qualità ecologica viene proposta come assunzione della conformità ai requisiti della direttiva.

Infine, sebbene sia chiaro che il marchio comunitario di qualità ecologica non abbia ancora raggiunto una penetrazione del mercato soddisfacente, esso si è affermato distintamente rispetto al passato, grazie ad una gamma di gruppi di prodotti in continuo aumento, la diffusione di prodotti etichettati in quasi tutti gli Stati membri e la costante presentazione di nuove richieste di assegnazione. Nuove prospettive, come la politica integrata dei prodotti in generale e l'evoluzione verso una dimensione più ecologica nelle pratiche di appalto in particolare, stanno aprendo ulteriori opportunità di mercato. Ciò nonostante, rimane ancora molto da fare per rendere il marchio comunitario di qualità ecologica attraente per produttori, distributori, consumatori e altre parti interessate.

In particolare, occorre diffondere la filosofia del marchio di qualità ecologica quale marchio di eccellenza ambientale dotato di numerosi punti di forza esclusivi, in quanto è l'unico ad essere realmente europeo, valido nei 15 Stati membri dell'UE e in tre Stati SEE. Si tratta di un marchio pubblico, e non privato, sviluppato sotto l'autorità delle istituzioni europee. I criteri sono sviluppati in base ad un'ampia consultazione fra tutte le parti interessate, comprese le autorità pubbliche, i rappresentanti dei consumatori e le organizzazioni ambientaliste non governative (ONG), l'industria, le piccole e medie imprese (PMI), i distributori e altri. Si tratta di un marchio ambientale, non sanitario o di qualità, nonostante siano tenuti in considerazione anche questi aspetti. Esso prende in considerazione tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti: ciò significa che il marchio non è legato ad uno specifico aspetto o limitato alle caratteristiche di un singolo prodotto, bensì che utilizza lo stesso logo per un'ampia gamma di gruppi di prodotti ed è pertanto facilmente riconoscibile dai consumatori, che possono confidare nel fatto che i prodotti sui quali è apposto sono fra i migliori per quanto riguarda le prestazioni ambientali. Non si tratta di un'autodichiarazione del fabbricante, in quanto l'ottemperanza ai criteri è certificata, verificata e controllata da una terza parte indipendente (uno degli organismi competenti del marchio di qualità ecologica).

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