2002/20/EC: Commission Decision of 11 January 2002 amending Decision 96/606/EC laying down special conditions governing imports of fishery and aquaculture products originating in Uruguay (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 4983)
Published date | 12 January 2002 |
Date of Signature | 01 March 2002 |
Subject Matter | General Agreement on Tariffs and Trade (GATT),World Trade Organization,Veterinary legislation,Fisheries policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 10, 12 January 2002 |
2002/20/CE: Decisione della Commissione, dell'11 gennaio 2002, recante modifica della decisione 96/606/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Uruguay (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 4983]
Gazzetta ufficiale n. L 010 del 12/01/2002 pag. 0075 - 0078
Decisione della Commissione
dell'11 gennaio 2002
recante modifica della decisione 96/606/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Uruguay
[notificata con il numero C(2001) 4983]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2002/20/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) La decisione 96/606/CE della Commissione, dell'11 ottobre 1996, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Uruguay(3), designa il "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca - Instituto Nacional de Pesca (INAPE)" quale autorità competente in Uruguay per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.
(2) A seguito di una ristrutturazione dell'amministrazione uruguayana, l'autorità competente per il rilascio dei certificati sanitari relativi ai prodotti della pesca è ora la "Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA)" del "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca". La nuova autorità è in grado di verificare efficacemente l'applicazione delle leggi in vigore.
(3) Inoltre, poiché l'Uruguay intende esportare verso la Comunità molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati e poiché le autorità competenti di tale paese hanno fornito garanzie che tali prodotti saranno sterilizzati o sottoposti a trattamento termico conformemente ai requisiti della decisione 93/25/CEE della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di...
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