2002/23/EC: Council Decision of 4 December 2001 authorising Ireland to apply a differentiated rate of excise duty to low-sulphur diesel in accordance with the procedure provided for in Article 8(4) of Directive 92/81/EEC

Published date15 January 2002
Date of Signature01 March 2002
Subject MatterInternal market - Principles,Taxation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 11, 15 January 2002
EUR-Lex - 32002D0023 - IT

2002/23/CE: Decisione del Consiglio, del 4 dicembre 2001, che autorizza l'Irlanda ad applicare un'aliquota d'accisa differenziata al gasolio e alla benzina senza piombo a basso tenore di zolfo, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 011 del 15/01/2002 pag. 0018 - 0019


Decisione del Consiglio

del 4 dicembre 2001

che autorizza l'Irlanda ad applicare un'aliquota d'accisa differenziata al gasolio e alla benzina senza piombo a basso tenore di zolfo, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE

(2002/23/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre ulteriori esenzioni o riduzioni delle accise sugli oli minerali in base a considerazioni politiche specifiche.

(2) L'Irlanda ha chiesto l'autorizzazione per applicare un'aliquota d'accisa differenziata al gasolio a basso tenore di zolfo (50 ppm). L'attuale aliquota d'accisa per il gasolio usato come propellente è di 249 EUR (196,1 IRL) per 1000 litri. La differenziazione in progetto, prevista dalla sezione 155 del "Finance Act, 2001", ammonta a 0,076 EUR (0,06 IRL) il litro. In seguito alla misura, i valori delle accise differenziate applicate in Irlanda al gasolio sarebbero di 325,2 EUR (256,1 IRL) per 1000 litri sul gasolio ordinario e di 249 EUR (196,1 IRL) sul gasolio 50 ppm.

(3) La misura prevista dall'Irlanda rispetterebbe pertanto l'aliquota di accisa minima di 245 EUR per 1000 litri prevista dall'articolo 5 della direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali(2).

(4) Della differenziazione in causa beneficeranno tutti i consumatori di gasolio 50 ppm in Irlanda.

(5) Il gasolio a basso tenore di zolfo soddisfa le specifiche tecniche ambientali (50 ppm) definite dalla direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del...

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