2002/3/EC: Commission Decision of 28 December 2001 amending Decision 97/232/EC drawing up lists of third countries from which the Member States authorise imports of sheep and goats (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 4650)
Published date | 04 January 2002 |
Date of Signature | 01 February 2002 |
Subject Matter | Sheepmeat and goatmeat,Veterinary legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 2, 04 January 2002 |
2002/3/CE: Decisione della Commissione, del 28 dicembre 2001, recante modifica della decisione 97/232/CE che modifica l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 4650]
Gazzetta ufficiale n. L 002 del 04/01/2002 pag. 0017 - 0018
Decisione della Commissione
del 28 dicembre 2001
recante modifica della decisione 97/232/CE che modifica l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini
[notificata con il numero C(2001) 4650]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2002/3/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 8,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 91/68/CEE del Consiglio(3), modificata da ultimo dalla decisione 2001/10/CE della Commissione(4), fissa le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.
(2) La decisione 97/232/CE della Commissione(5), modificata da ultimo dalla decisione 2001/600/CE(6), stabilisce gli elenchi di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini.
(3) In Romania la brucellosi è soggetta a denuncia obbligatoria da almeno cinque anni, nessun caso vi è stato ufficialmente confermato da almeno cinque anni e la vaccinazione vi è proibita da almeno tre anni. Tale paese soddisfa quindi le condizioni previste nell'allegato A, capitolo 1, parte II, punto 1, lettera b), della direttiva 91/68/CEE.
(4) Una missione svolta dalla Commissione nel luglio 2001 ha rilevato un notevole miglioramento dei controlli effettuati dai servizi veterinari rumeni e della situazione zoosanitaria con particolare riferimento alla brucellosi.
(5) La Romania si impegna inoltre a rispettare le disposizioni dell'allegato A, capitolo 1, parte II, punto 2, della direttiva 91/68/CEE e, pertanto, gli ovini e i caprini introdotti nelle aziende rumene devono soddisfare le...
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