2002/3/EC: Commission Decision of 28 December 2001 amending Decision 97/232/EC drawing up lists of third countries from which the Member States authorise imports of sheep and goats (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 4650)

Published date04 January 2002
Date of Signature01 February 2002
Subject MatterSheepmeat and goatmeat,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 2, 04 January 2002
EUR-Lex - 32002D0003 - IT

2002/3/CE: Decisione della Commissione, del 28 dicembre 2001, recante modifica della decisione 97/232/CE che modifica l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 4650]

Gazzetta ufficiale n. L 002 del 04/01/2002 pag. 0017 - 0018


Decisione della Commissione

del 28 dicembre 2001

recante modifica della decisione 97/232/CE che modifica l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini

[notificata con il numero C(2001) 4650]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/3/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 8,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/68/CEE del Consiglio(3), modificata da ultimo dalla decisione 2001/10/CE della Commissione(4), fissa le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.

(2) La decisione 97/232/CE della Commissione(5), modificata da ultimo dalla decisione 2001/600/CE(6), stabilisce gli elenchi di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini.

(3) In Romania la brucellosi è soggetta a denuncia obbligatoria da almeno cinque anni, nessun caso vi è stato ufficialmente confermato da almeno cinque anni e la vaccinazione vi è proibita da almeno tre anni. Tale paese soddisfa quindi le condizioni previste nell'allegato A, capitolo 1, parte II, punto 1, lettera b), della direttiva 91/68/CEE.

(4) Una missione svolta dalla Commissione nel luglio 2001 ha rilevato un notevole miglioramento dei controlli effettuati dai servizi veterinari rumeni e della situazione zoosanitaria con particolare riferimento alla brucellosi.

(5) La Romania si impegna inoltre a rispettare le disposizioni dell'allegato A, capitolo 1, parte II, punto 2, della direttiva 91/68/CEE e, pertanto, gli ovini e i caprini introdotti nelle aziende rumene devono soddisfare le...

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