2002/31/EC: Commission Decision of 14 January 2002 concerning certain protection measures relating to classical swine fever in Spain and amending Decision 2001/925/EC (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 74)
Published date | 16 January 2002 |
Subject Matter | Veterinary legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 13, 16 January 2002 |
2002/31/CE: Decisione della Commissione, del 14 gennaio 2002, recante misure protettive contro la peste suina classica in Spagna e che modifica la decisione 2001/925/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 74]
Gazzetta ufficiale n. L 013 del 16/01/2002 pag. 0031 - 0031
Decisione della Commissione
del 14 gennaio 2002
recante misure protettive contro la peste suina classica in Spagna e che modifica la decisione 2001/925/CE
[notificata con il numero C(2002) 74]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2002/31/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Nella provincia di Barcellona, in Catalogna (Spagna), sono insorti focolai di peste suina classica.
(2) Tali focolai possono mettere in pericolo il patrimonio suinicolo di altri Stati membri in seguito agli scambi di suini vivi.
(3) La Spagna ha adottato provvedimenti nel quadro della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica(3).
(4) La Commissione ha adottato la decisione 2001/925/CE, del 20 dicembre 2001, recante misure protettive contro la peste suina classica in Spagna(4).
(5) Visti gli sviluppi della situazione e tenuto conto delle risultanze delle inchieste epidemiologiche effettuate, è necessario prorogare le misure adottate e restringere la zona sottoposta ad alcune di queste misure. Occorre quindi modificare in conformità la decisione 2001/925/CE.
(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 8 della decisione 2001/925/CE:
a) la data "20 gennaio 2002" è sostituita dalla data "20 febbraio 2002";
b) la data "31 gennaio 2002" è sostituita dalla data "28 febbraio 2002".
Articolo 2
Nell'allegato della decisione 2001/925/CE il termine "Catalogna" è sostituito dai termini "Province di Barcellona e Gerona nella Catalogna".
Articolo 3
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