2002/366/EC: Commission Decision of 15 May 2002 on the national provisions notified by the Republic of Austria under Article 95(4) of the EC Treaty concerning the maximum admissible content of cadmium in fertilizers (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 1850)

Published date17 May 2002
Subject MatterInternal market - Principles,Technical barriers,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 132, 17 May 2002
EUR-Lex - 32002D0366 - IT 32002D0366

2002/366/CE: Decisione della Commissione, del 15 maggio 2002, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica dell'Austria ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 1850]

Gazzetta ufficiale n. L 132 del 17/05/2002 pag. 0065 - 0072


Decisione della Commissione

del 15 maggio 2002

sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica dell'Austria ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi

[notificata con il numero C(2002) 1850]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/366/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

I. FATTI

1. LEGISLAZIONE COMUNITARIA

(1) La direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/97/CE(2), stabilisce le condizioni che i concimi devono soddisfare per essere immessi sul mercato con l'indicazione di "concimi CE"(3).

(2) L'allegato I della direttiva 76/116/CEE stabilisce la denominazione del tipo e le corrispondenti prescrizioni, ad esempio riferite alla composizione, che ogni "concime CE" deve soddisfare. I "concimi CE" dell'elenco sono raggruppati in categorie, a seconda del contenuto in elementi fertilizzanti primari, cioè azoto, fosforo e potassio.

(3) La direttiva 76/116/CEE è stata modificata e adeguata al progresso tecnico varie volte, anche per inserire nuovi tipi di concimi nell'allegato I.

(4) Le modifiche alla direttiva 76/116/CEE sono state apportate dalle seguenti direttive:

- la direttiva 88/183/CEE(4) ha esteso il campo d'applicazione della direttiva 76/116/CEE per inserire i concimi liquidi semplici e composti nell'allegato I,

- la direttiva 89/284/CEE(5) ha esteso il campo d'applicazione della direttiva 76/116/CEE per inserire nell'allegato I concimi contenenti calcio, magnesio, sodio e zolfo,

- la direttiva 89/530/CEE(6) ha esteso il campo d'applicazione della direttiva 76/116/CEE per inserire nell'allegato I concimi solidi o liquidi contenenti:

- uno dei seguenti oligoelementi: boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco,

- miscele di tali concimi contenenti almeno due di questi oligoelementi,

- un elenco degli agenti organici chelanti autorizzati per gli oligoelementi.

(5) Gli adeguamenti al progresso tecnico della direttiva 76/116/CEE sono stati introdotti dalle direttive della Commissione 93/69/CEE(7), 96/28/CE(8) e 98/3/CE(9). Nell'ambito di queste direttive, agli allegati della direttiva 76/116/CEE sono stati aggiunti nuovi concimi.

(6) Ai fini della presente decisione il termine direttiva 76/116/CEE deve intendersi come riferimento a tale direttiva così come modificata dalle direttive di cui ai precedenti considerando 4 e 5.

(7) Le norme che disciplinano la composizione dei concimi oggetto della direttiva 76/116/CEE non prevedono alcun limite per il contenuto di cadmio dei "concimi CE".

(8) Secondo l'articolo 7 della direttiva 76/116/CEE, gli Stati membri, non possono vietare, limitare o ostacolare la vendita di "concimi CE" conformi alle norme della presente direttiva e dei suoi allegati per motivi di composizione, identificazione, etichettatura o imballaggio.

2. ADESIONE DELL'AUSTRIA

(9) Il 1o gennaio 1995 l'Austria ha aderito all'Unione europea. L'atto di adesione(10) contiene disposizioni transitorie relative all'uso e alla vendita del cadmio in tale Stato. L'articolo 69, paragrafo 1, stabilisce che, ai sensi del suddetto allegato e delle condizioni in esso precisate, per quattro anni dalla data di adesione, non si applicano all'Austria le disposizioni dell'allegato VIII dell'atto. L'articolo 69 e il punto 4 dell'allegato VIII dell'atto di adesione stabiliscono che, fino al 1o gennaio 1999, non si applica all'Austria l'articolo 7 della direttiva 76/116/CEE, per la parte riguardante il contenuto di cadmio dei concimi, e che le disposizioni della direttiva 76/116/CEE saranno rivedute secondo le procedure comunitarie entro il 31 dicembre 1998.

(10) L'articolo 2 dell'atto di adesione recita: "dal momento dell'adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni prima dell'adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto". L'articolo 168 dell'atto di adesione recita: "i nuovi Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, dal momento dell'adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell'articolo 189 (ora articolo 249) del trattato CE [...], fatti salvi gli eventuali termini previsti nell'elenco riportato nell'allegato XIX o in altre disposizioni del presente atto".

(11) La direttiva 98/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(11) ha successivamente modificato la direttiva 76/116/CEE riguardo alla vendita in Austria, Finlandia e Svezia di concimi contenenti cadmio. L'articolo 1 prevede, tra l'altro, che l'Austria può vietare l'immissione in commercio nel suo territorio di concimi contenenti cadmio in concentrazioni superiori a quelle stabilite a livello nazionale alla data dell'adesione e che la deroga si applica al periodo compreso tra il 1o gennaio 1999 il 31 dicembre 2001.

3. NORME NAZIONALI

(12) L'ordinanza sui concimi dell'Austria del 1994(12) stabilisce tra l'altro un valore limite per il contenuto in cadmio dei concimi, compresi i "concimi CE". Secondo l'articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con il paragrafo 1, è proibito immettere sul mercato austriaco concimi minerali contenenti fosforo (5 % di P2O5 o più) e aventi un contenuto in cadmio superiore a 75 mg per kg P2O5.

II. PROCEDURA

(13) Con lettera del 16 novembre 2001, le autorità austriache informavano la Commissione che l'Austria avrebbe continuato ad applicare dopo il 1o gennaio 2002 norme nazionali sul contenuto in cadmio dei concimi, ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE.

(14) Con lettera dell'8 gennaio 2002, la Commissione informava le autorità austriache di aver ricevuto la notifica ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, e che i sei mesi di tempo per il suo esame, ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 6, decorrevano dal 17 novembre 2001, giorno successivo a quello di ricevimento della notifica.

(15) Con lettera del 23 gennaio 2002, la Commissione informava gli altri Stati membri della richiesta ricevuta dall'Austria e pubblicava inoltre nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(13) un avviso sulla richiesta, per informare altre parti interessate delle norme nazionali che l'Austria...

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