2002/818/EC: Commission Decision of 8 October 2002 under the provisions of Council Regulation (EC) No 3286/94 concerning trade practices maintained by Korea affecting trade in commercial vessels (notified under document number C(2002) 3652)

Published date19 October 2002
Subject MatterGeneral Agreement on Tariffs and Trade (GATT),World Trade Organization,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 281, 19 October 2002
EUR-Lex - 32002D0818 - IT 32002D0818

2002/818/CE: Decisione della Commissione, dell'8 ottobre 2002, a norma del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio riguardante talune pratiche commerciali mantenute dalla Corea che incidono sul commercio di navi mercantili [notificata con il numero C(2002) 3652]

Gazzetta ufficiale n. L 281 del 19/10/2002 pag. 0015 - 0017


Decisione della Commissione

dell'8 ottobre 2002

a norma del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio riguardante talune pratiche commerciali mantenute dalla Corea che incidono sul commercio di navi mercantili

[notificata con il numero C(2002) 3652]

(2002/818/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio(1), modificato dal regolamento (CE) n. 356/95(2), in particolare gli articoli 13 e 14,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Il 24 ottobre 2000, la Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 3286/94 (in appresso denominato "il regolamento"). La denuncia è stata presentata dal Comitato di collegamento dei costruttori navali dell'Unione europea ("CESA").

(2) La denuncia riguardava determinate pratiche commerciali coreane che risultano pregiudizievoli per le vendite comunitarie di navi mercantili(3). Essa conteneva, fra l'altro, informazioni circa gli effetti negativi sugli scambi e il pregiudizio subito dai costruttori navali comunitari a causa delle sovvenzioni concesse dalla Repubblica di Corea alle imprese di costruzioni navali coreane, o che vanno comunque a beneficio di queste ultime, in violazione degli articoli 3 e 5 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative ("accordo SCM"). Il denunziante ha chiesto pertanto alla Commissione di prendere le misure del caso.

(3) La denuncia conteneva elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura comunitaria d'esame ai sensi dell'articolo 8 del regolamento. La Commissione ha quindi avviato la procedura dopo aver sentito gli Stati membri in sede di comitato consultivo il 2 dicembre 2000(4).

(4) Una volta aperta la procedura d'esame, la Commissione ha svolto un'inchiesta da cui sono scaturite...

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