2003/13/EC: Commission Decision of 10 January 2003 on the temporary admission of horses participating in the pre-Olympic test event in Greece in 2003 (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 5561)

Published date11 January 2003
Date of Signature31 January 2003
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 7, 11 January 2003
EUR-Lex - 32003D0013 - IT 32003D0013

2003/13/CE: Decisione della Commissione, del 10 gennaio 2003, relativa all'ammissione temporanea di cavalli che partecipano alle prove preolimpiche del 2003 in Grecia (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 5561]

Gazzetta ufficiale n. L 007 del 11/01/2003 pag. 0086 - 0086


Decisione della Commissione

del 10 gennaio 2003

relativa all'ammissione temporanea di cavalli che partecipano alle prove preolimpiche del 2003 in Grecia

[notificata con il numero C(2002) 5561]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/13/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi(1), modificata da ultimo dalla decisione 2002/160/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 19, punto ii),

considerando quanto segue:

(1) A norma della decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati(3), modificata da ultimo dalla decisione 2002/635/CE(4), si devono fornire garanzie affinché i cavalli maschi non castrati di età superiore a 180 giorni non costituiscano un rischio di diffusione dell'arterite virale equina.

(2) I cavalli registrati che nell'agosto 2003 parteciperanno alle prove preolimpiche di Atene in Grecia saranno posti sotto la sorveglianza veterinaria delle competenti autorità greche e della Fédération Equestre International (FEI).

(3) Alcuni cavalli maschi ammissibili a questo evento equestre di alto livello potrebbero non soddisfare i requisiti fissati dalla decisione 92/260/CEE per quanto concerne l'arterite virale equina.

(4) Si deve pertanto prevedere una deroga a tali requisiti per i cavalli temporaneamente ammessi a questo evento sportivo. Nella deroga devono essere fissate condizioni intese ad escludere qualsiasi rischio di diffusione dell'arterite virale equina.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In deroga alla decisione 92/260/CEE, gli Stati membri autorizzano...

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