2003/159/EC: Council Decision of 19 December 2002 concerning the conclusion of the Partnership Agreement between the African Caribbean and Pacific Group of States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, signed in Cotonou on 23 June 2000

Published date08 March 2003
Date of Signature19 December 2002
Subject MatterExternal relations,African, Caribbean and Pacific States (ACP)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 65, 08 March 2003
EUR-Lex - 32003D0159 - IT 32003D0159

2003/159/CE: Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000

Gazzetta ufficiale n. L 065 del 08/03/2003 pag. 0027 - 0028


Decisione del Consiglio

del 19 dicembre 2002

relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000

(2003/159/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, seconda frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere conforme del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (in prosieguo: "l'accordo di partenariato")(3), se una parte reputa che l'altra non abbia soddisfatto un obbligo riguardante uno degli elementi essenziali di cui all'articolo 9, essa può invitare l'altra parte a tenere consultazioni nonché, in determinate circostanze, a prendere misure appropriate compresa, se del caso, la sospensione parziale o totale dell'applicazione dell'accordo di partenariato alla parte in questione.

(2) A norma dell'articolo 97 dell'accordo di partenariato, se una parte reputa che si sia verificato un grave caso di corruzione, essa può invitare l'altra parte a tenere consultazioni nonché, in determinate circostanze, a prendere misure appropriate compresa, se del caso, la sospensione parziale o totale dell'applicazione dell'accordo di partenariato alla parte in questione.

(3) Occorre adottare una procedura efficace per l'adozione di misure appropriate a norma dell'articolo 96 o dell'articolo 97 dell'accordo di partenariato.

(4) La posizione della Comunità in merito alle deroghe alle norme di origine di cui al protocollo n. 1 dell'accordo di partenariato ACP-CE è stabilita dalla Commissione in conformità delle disposizioni della decisione n. 2000/399/CE del...

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