2003/68/EC: Commission Decision of 14 November 2002 relating to a proceeding pursuant to Article 81 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA Agreement (Case COMP/37.396/D2 — Revised TACA) (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 4349)

Published date31 January 2003
Date of Signature20 June 2003
Subject MatterCompetition,Agreements, decisions and concerted practices
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 26, 31 January 2003
EUR-Lex - 32003D0068 - IT

2003/68/CE: Decisione della Commissione, del 14 novembre 2002, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/37.396/D2 — TACA riveduto) (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 4349]

Gazzetta ufficiale n. L 026 del 31/01/2003 pag. 0053 - 0071


Decisione della Commissione

del 14 novembre 2002

relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE

(Caso COMP/37.396/D2 - TACA riveduto)

[notificata con il numero C(2002) 4349]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/68/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/1999 del Consiglio(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi(3), quale modificato dall'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, secondo comma,

vista la sintesi della domanda di esenzione(4) pubblicata a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4056/86 e dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili(5), modificato dall'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia,

vista la lettera della Commissione del 4 agosto 1999 con la quale informava le parti, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4056/86, dell'esistenza di seri dubbi quanto all'applicabilità dell'articolo 81, paragrafo 3, all'accordo notificato,

vista la sintesi dell'accordo notificato(6) pubblicata a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4056/86 e dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17,

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti e il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi,

considerando quanto segue:

1. INTRODUZIONE

1.1. Contesto

(1) Il 16 settembre 1998, la Commissione ha adottato la decisione 1999/243/CE(7) ("la decisione TACA"), la quale ha stabilito che una serie di accordi stipulati nell'ambito del Trans-Atlantic Conference Agreement (TACA) violavano l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato e non rientravano nel campo d'applicazione dell'esenzione per categoria di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4056/86. Gli accordi in questione non erano neanche ammissibili a beneficiare di un'esenzione individuale a norma dell'articolo 85, paragrafo 3. Gli accordi oggetto della decisione comprendevano la tariffazione dei servizi di trasporto terrestre in territorio comunitario, la fissazione collettiva delle spese di brokeraggio e della remunerazione degli spedizionieri e la fissazione delle condizioni alle quali i membri della conferenza possono stipulare contratti di servizio con i caricatori.

(2) La Commissione ha ritenuto inoltre che i membri del TACA avessero abusato della loro posizione dominante collettiva, in violazione dell'articolo 86 del trattato, in quanto hanno alterato la struttura concorrenziale del mercato e hanno imposto restrizioni alla disponibilità e al contenuto dei contratti di servizio. Per tali abusi sono state inflitte ammende per complessivi 273 milioni di ECU.

(3) La richiesta di annullamento della decisione presentata dalle parti del TACA è ora dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee(8).

1.2. Cronologia

(4) Il 29 gennaio 1999, i membri del TACA ("le parti") hanno notificato l'accordo oggetto della presente decisione (in appresso "il TACA riveduto" o "l'accordo").

(5) Il 6 maggio 1999, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4056/86 e dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1017/68, la Commissione ha pubblicato una sintesi della domanda di esenzione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ("la comunicazione a norma dell'articolo 12, paragrafo 2") invitando gli interessati a presentare le proprie osservazioni entro il termine di trenta giorni dalla data della pubblicazione della comunicazione.

(6) Il 4 giugno 1999, in risposta alla pubblicazione, lo European Shippers' Council (ESC) ha trasmesso le proprie osservazioni sotto forma di quella che sosteneva essere una denuncia formale ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4056/86(9). Osservazioni sono state inviate anche dal Clecat (Comitato europeo di collegamento dei commissionari ed ausiliari dei trasporti del Mercato comune), dalla Fédération des Entreprises de Transport et Logistique France ("TLF")(10), che rappresenta le imprese di logistica e di trasporto, e dalla Federation of Swedish Industries e dallo Swedish Shippers' Council. Il 15 luglio 1999, l'autorità di concorrenza svedese ha inviato una lettera nella quale sosteneva alcune delle argomentazioni dello Swedish Shippers' Council, con particolare riferimento alla riservatezza dei contratti di servizio individuali. Non sono pervenute osservazioni da parte di altri Stati membri.

(7) Il 7 luglio 1999, il direttore generale della direzione generale della Concorrenza ha inviato una lettera alle parti invitandole a modificare le disposizioni del loro accordo riguardanti lo scambio di informazioni statistiche. La lettera informava inoltre le parti che taluni tipi di accordi e di comportamenti relativi alla negoziazione di contratti di servizio che potrebbero determinare restrizioni sostanziali della concorrenza non potevano essere fatti rientrare nella notifica(11).

(8) Alla stessa data, il direttore generale ha informato l'ESC che, a prescindere dalle disposizioni dell'accordo concernenti lo scambio di informazioni statistiche, non vi erano motivi sufficienti per sollevare seri dubbi in merito all'applicabilità dell'articolo 81, paragrafo 3. La lettera informava inoltre l'ESC che non vi erano le condizioni per una denuncia ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4056/86 nel contesto di una procedura di opposizione avviata con la pubblicazione di una comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, di tale regolamento.

(9) Il 14 luglio 1999, l'ESC ha risposto alla lettera della Commissione del 7 luglio 1999, sostenendo tra l'altro che le sue osservazioni contro la regola del "non sottocosto" (cfr. considerando 27) dovevano essere considerate anche come una denuncia formale ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1017/68.

(10) Il 13 e il 23 luglio 1999, le parti hanno informato la Commissione della loro intenzione di modificare le disposizioni menzionate nella lettera della Commissione del 7 luglio e che ciascuna di esse avrebbe trasmesso alla Commissione, ogni sei mesi, le informazioni relative alla sua attività nel settore dei contratti di servizio. La lettera non conteneva tuttavia informazioni specifiche sulle modalità o i tempi delle modifiche degli accordi volte ad eliminare le preoccupazioni individuate sotto il profilo della concorrenza.

(11) Il 4 agosto 1999, entro il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4056/86(12), la Commissione ha inviato una lettera in cui informava le parti dell'esistenza di seri dubbi quanto all'applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato. Conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4056/86, la Commissione era quindi autorizzata a continuare le sue indagini in relazione agli aspetti marittimi dell'accordo TACA riveduto. Poiché non erano stati sollevati seri dubbi in relazione all'aspetto dell'accordo TACA riveduto relativo al trasporto terrestre - sulla base del presupposto che fosse scindibile dagli aspetti in relazione ai quali la Commissione aveva sollevato seri dubbi - questo aspetto è stato considerato esentato per un periodo di tre anni a decorrere dal 6 maggio 1999.

(12) Con lettera del 6 agosto 1999, l'ESC è stato informato che la Commissione non aveva sollevato seri dubbi in merito agli aspetti relativi al trasporto terrestre dell'accordo TACA riveduto. Con lettera del 27 settembre 1999, l'ESC ha chiesto di essere informata delle ragioni di tale decisione.

(13) Il 12 ottobre 1999, il direttore generale della direzione generale della Concorrenza ha risposto all'ESC, sintetizzando le ragioni per le quali non erano stati sollevati seri dubbi in merito agli aspetti relativi al trasporto terrestre del TACA riveduto. Egli ha inoltre ribadito l'opinione della Commissione sulla qualificazione procedurale delle osservazioni presentate nell'ambito della procedura di opposizione (cfr. considerando 8).

(14) Successivamente, lo European Council of Transport Users (ECTU), del quale fa parte l'ESC, e talune altre associazioni hanno presentato al Tribunale di primo grado una richiesta di annullamento di un atto descritto come la decisione della Commissione comunicata con la lettera di cui sopra all'ESC il 6 agosto 1999(13).

(15) Il 1o dicembre 2000, le parti hanno trasmesso una notificazione supplementare con la quale informavano la Commissione di aver modificato l'accordo TACA riveduto al fine di includere un potere specifico per procedere ad un ritiro temporaneo coordinato di capacità limitatamente al periodo Natale e Capodanno 2000-2001(14).

(16) Il 29 novembre 2001, dopo un ulteriore scambio di corrispondenza con le parti, la Commissione ha pubblicato una comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento...

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