2004/5/EC: Commission Decision of 5 November 2003 establishing the Committee of European Banking Supervisors (Text with EEA relevance)

Published date07 January 2004
Date of Signature06 February 2004
Subject MatterFreedom of establishment,Internal market - Principles,Free movement of capital
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 3, 07 January 2004
EUR-Lex - 32004D0005 - IT

2004/5/CE: Decisione della Commissione, del 5 novembre 2003, che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 003 del 07/01/2004 pag. 0028 - 0029


Decisione della Commissione

del 5 novembre 2003

che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/5/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1) Nel giugno 2001 la Commissione ha adottato le decisioni 2001/527/CE(1) e 2001/528/CE(2) che istituiscono rispettivamente il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e il comitato europeo dei valori mobiliari.

(2) Nelle sue risoluzioni del 5 febbraio e 21 novembre 2002 il Parlamento europeo ha approvato l'approccio normativo articolato su quattro livelli auspicato nella relazione finale del comitato dei saggi sulla regolamentazione dei mercati europei dei valori mobiliari, e ha sollecitato l'estensione di taluni aspetti di questo approccio ai settori delle banche e delle assicurazioni, fatto salvo un chiaro impegno del Consiglio ad adottare riforme per garantire un equilibrio istituzionale appropriato.

(3) Il 3 dicembre 2002 il Consiglio ha invitato la Commissione ad adottare misure analoghe e istituire al più presto nuovi comitati consultivi nei settori delle banche, delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali.

(4) Deve essere istituito un organismo indipendente di riflessione, dibattito e consulenza nei confronti della Commissione nel settore della regolamentazione e della vigilanza bancaria.

(5) Tale organismo, denominato comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (qui di seguito "il comitato"), è inoltre chiamato a dare il suo contributo all'applicazione coerente e tempestiva della normativa comunitaria negli Stati membri e alla convergenza delle pratiche di vigilanza in tutta l'Unione europea.

(6) Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria deve promuovere la cooperazione nel settore bancario, anche mediante lo scambio di informazioni.

(7) L'istituzione del comitato non ha conseguenze sull'organizzazione della vigilanza bancaria né a livello nazionale né a livello dell'Unione.

(8) La composizione del comitato deve riflettere l'organizzazione della vigilanza bancaria...

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