2004/579/EC: Council Decision of 29 April 2004 on the conclusion, on behalf of the European Community, of the United Nations Convention Against Transnational Organised Crime

Published date06 August 2004
Subject MatterExternal relations
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 261, 06 August 2004
EUR-Lex - 32004D0579 - IT 32004D0579

2004/579/CE: Decisione del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale

Gazzetta ufficiale n. L 261 del 06/08/2004 pag. 0069 - 0069


Decisione del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (2004/579/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 47, 55, 95 e 179 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

considerando quanto segue:

(1) Gli elementi della convenzione che ricadono sotto la competenza comunitaria sono stati negoziati dalla Commissione, a nome della Comunità, previa approvazione del Consiglio.

(2) Il Consiglio ha incaricato la Commissione di negoziare l'adesione della Comunità europea alla convenzione di cui trattasi.

(3) I negoziati sono stati condotti a buon fine e lo strumento che ne è risultato è stato firmato dalla Comunità il 12 dicembre 2000 , conformemente alla decisione 2001/87/CE(2).

(4) Alcuni Stati membri sono parti della convenzione, mentre in altri Stati membri il processo di ratifica è in corso.

(5) Sono soddisfatte le condizioni richieste per il deposito da parte della Comunità europea dello strumento di approvazione di cui all'articolo 36, paragrafo 3, della convenzione.

(6) Occorre che la convenzione sia approvata per permettere alla Comunità europea di diventarne parte nei limiti delle sue competenze.

(7) In occasione del deposito dello strumento di approvazione, la Comunità è anche tenuta, a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, della convenzione, a dichiarare il suo ambito di competenza con riferimento alle materie regolamentate dalla convenzione,

DECIDE:

Articolo 1

La convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, è approvata a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è contenuto nell'allegato I(3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona(e) abilitata(e) a depositare lo strumento di conferma formale...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT