2004/762/EC: Commission Decision of 12 November 2004 amending Decision 2003/828/EC as regards movements of animals from and inside a restricted zone in Spain and Portugal, in relation to outbreaks of bluetongue in Spain (notified under document number C(2004) 4398)Text with EEA relevance

Published date12 October 2005
Subject MatterVeterinary legislation
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13.11.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 337/70

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2004

che modifica la decisione 2003/828/CE per quanto riguarda i movimenti di animali da e all’interno di una zona soggetta a restrizioni in Spagna e Portogallo, in relazione ai focolai di febbre catarrale degli ovini in Spagna

[notificata con il numero C(2004) 4398]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/762/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), nonché l’articolo 12,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2003/828/CE della Commissione, del 25 novembre 2003, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini (3), è stata adottata alla luce della situazione relativa a tale epizoozia nelle regioni comunitarie colpite. Tale decisione delimita zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») corrispondenti a situazioni epidemiologiche specifiche e stabilisce le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe al divieto di uscita contemplato nella direttiva 2000/75/CE per taluni movimenti di animali, del loro sperma e dei loro ovuli ed embrioni, in provenienza da tali zone o in attraversamento di queste.
(2) Al fine di ridurre i rischi di diffusione della febbre catarrale degli ovini, nelle zone soggette a restrizioni dovrebbe essere possibile proclamare divieti di spostamento per ragioni epidemiologiche.
(3) In Andalusia e in Estremadura, nel sud della Spagna, è stata recentemente rilevata la circolazione del virus della febbre catarrale degli ovini.
(4) In conformità alla direttiva 2000/75/CE e tenuto conto della situazione geografica, ecologica e epizooziologica delle regioni spagnole recentemente colpite da focolai di febbre catarrale degli ovini, l’elenco delle zone soggette a restrizioni di cui all’allegato I della decisione 2003/828/CE dovrebbe essere modificato al fine di aggiungervi una nuova zona soggetta a restrizioni comprendente anche tali regioni. La decisione 2003/828/CE va modificata di conseguenza.
(5) Inoltre, per motivi di coerenza epidemiologica, sebbene in Portogallo non siano stati osservati focolai di febbre catarrale degli ovini, della nuova zona soggetta a restrizioni dovrebbero fare parte anche determinate regioni del Portogallo. Tuttavia, al fine di prevenire la diffusione della malattia, i movimenti di animali dalla parte spagnola a quella portoghese della
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