2004/798/EC: Commission Decision of 7 December 2004 adopting, pursuant to Council Directive 92/43/EEC, the list of sites of Community importance for the Continental biogeographical region (notified under document number C(2004) 4031)

Published date28 December 2004
Subject MatterApproximation of laws,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 382, 28 December 2004
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28.12.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 382/1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2004

che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale

[notificata con il numero C(2004) 4031]

(2004/798/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) La regione biogeografica continentale, di cui all'articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende il territorio del Lussemburgo, alcune parti del territorio di Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia e Svezia, secondo quanto specificato nella mappa biogeografica approvata dal comitato habitat (istituito in virtù dell'articolo 20 della direttiva) il 23 ottobre 2000.
(2) La presente decisione non riguarda i territori degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità europea il 1o maggio 2004. La comunicazione alla Commissione dei siti proposti da detti Stati membri ha avuto inizio in tale data. La Commissione non è pertanto in grado di inserire le informazioni fornite da detti Stati membri nel presente elenco provvisorio di siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Tali dati formeranno oggetto di una futura decisione della Commissione, quando saranno state raccolte tutte le informazioni pertinenti e sarà stata condotta una valutazione scientifica approfondita dei siti proposti da detti Stati membri.
(3) Inoltre, nell'ambito di un processo avviato già dal 1995 per istituire la rete Natura 2000, che riveste un ruolo primordiale nella tutela della biodiversità nella Comunità europea, occorre procedere nell'effettiva istituzione della rete, non procrastinando la presente decisione.
(4) Per la regione biogeografica continentale, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, l'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, l'Italia, il Lussemburgo e la Svezia hanno trasmesso alla Commissione, tra novembre 2003 e giugno 2004, elenchi di siti proposti quali siti di importanza comunitaria ai sensi dell'articolo 1 della succitata direttiva.
(5) Gli elenchi dei siti proposti sono stati corredati di informazioni su ciascun sito, fornite nel formato fissato dalla decisione 97/266/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, concernente un formulario informativo sui siti proposti per l'inserimento nella rete Natura 2000 (2).
(6) Dette informazioni comprendono la mappa del sito nella più recente versione esistente, trasmessa dallo Stato membro interessato, la denominazione, l'ubicazione e l'estensione del sito nonché i dati risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'allegato III alla direttiva 92/43/CEE.
(7) Sulla base dell'elenco proposto, redatto dalla Commissione con l'accordo di ciascuno degli Stati membri interessati, che identifica anche i siti che ospitano tipi di habitat naturale prioritari o specie prioritarie, dovrà essere adottato un elenco di siti selezionati quali siti di importanza comunitaria.
(8) Grazie alla sorveglianza realizzata a norma dell'articolo 11 della direttiva 92/43/CE, le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali e delle specie sono in continua evoluzione. La valutazione e la selezione dei siti a livello comunitario sono state quindi effettuate utilizzando i migliori dati attualmente disponibili.
(9) Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, «per elaborare un progetto di elenco di siti d'importanza comunitaria idoneo a portare alla costituzione di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, la Commissione deve disporre di un elenco completo di siti aventi, a livello nazionale, un interesse ecologico pertinente con l'obiettivo della conservazione degli habitat naturali nonché della fauna e della flora selvatiche contemplato dalla direttiva sugli habitat. Del resto, solo in questo modo è possibile realizzare l'obiettivo contemplato dall'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva sugli habitat, cioè il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale, la quale può essere ubicata da una parte e dall'altra di una o più frontiere interne» (3).
(10) In base alle informazioni disponibili e alle valutazioni comuni realizzate nell'ambito dei seminari biogeografici, preparati dal Centro tematico operativo per la protezione della natura e la biodiversità, e delle riunioni bilaterali con gli Stati membri, per taluni tipi di habitat e per talune specie alcuni Stati membri non hanno proposto un numero sufficiente di siti a norma della direttiva 92/43/CEE. Di conseguenza, per le specie e i tipi di habitat elencati nell'allegato 2 della presente decisione, non si può concludere che la rete sia completa. Tuttavia, tenendo conto del ritardo con cui sono pervenute le informazioni e con cui si è giunti a un accordo con gli Stati membri, la Commissione ritiene di dover adottare un elenco di siti, da considerarsi provvisorio, che dovrà essere rivisto a norma dell'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE per i tipi di habitat e le specie di cui all'allegato 2 della presente decisione, per i quali gli Stati membri indicati non hanno proposto un numero sufficiente di siti conformemente ai requisiti della succitata direttiva.
(11) Poiché le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II della direttiva nelle acque marine territoriali e nelle acque marine sotto la giurisdizione nazionale al di là delle acque territoriali continuano ad essere incomplete, non si può stabilire se la rete sia completa o incompleta relativamente a detti habitat e specie. I tipi di habitat e le specie pertinenti sono elencati nell'allegato 3 della presente decisione. La Commissione ritiene pertanto che, relativamente ai tipi di habitat e alle specie di cui all'allegato 3 della presente decisione, l'elenco provvisorio sarà rivisto, ove necessario, conformemente al disposto dell'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE.
(12) L'allegato 3 della presente decisione elenca inoltre gli altri tipi di habitat di cui all'allegato I e le specie di cui all'allegato II della direttiva succitata che sono oggetto di una valutazione scientifica.
(13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato habitat,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco di cui all'allegato I della presente decisione costituisce un elenco provvisorio dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 92/43/CEE.

Tale elenco sarà rivisto alla luce di ulteriori proposte da parte degli Stati membri, in conformità all'articolo 4 delle direttiva 92/43/CEE, per taluni tipi di habitat e specie precisati nell'allegato 2 e nell'allegato 3 della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2004.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2) GU L 107 del 24.4.1997, pag. 1.

(3) Sentenza dell'11 settembre 2001, causa C-71/99, «Commissione/Germania», Racc. 2001, pag. I-5811, punti 27 e 28.


ALLEGATO 1

Elenco provvisorio dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale

Ciascun sito di importanza comunitaria (SIC) è identificato dalle informazioni fornite nel formulario «Natura 2000», comprendenti la mappa corrispondente. Tali informazioni sono trasmesse dalle autorità nazionali competenti conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma (ad eccezione dei tipi di habitat e delle specie elencati nell'allegato 2 alla presente decisione).

La tabella in appresso riporta le seguenti informazioni:

A : Codice del SIC, composto da nove caratteri, di cui i primi due rappresentano il codice ISO dello Stato membro;
B : denominazione del SIC;
C : * = presenza nel SIC di almeno un tipo di habitat naturale e/o specie prioritari a norma dell'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE;
D : superficie del SIC in ettari o lunghezza in km;
E : coordinate geografiche del SIC (latitudine e longitudine).

Tutte le informazioni riportate nell'elenco in appresso si basano sui dati proposti, trasmessi e convalidati da Austria, Belgio, Germania, Danimarca, Francia, Italia, Lussemburgo e Svezia.

A B C D E
Codice del SIC Denominazione del SIC * Superficie del SIC (ha) Lunghezza del SIC (km) Coordinate geografiche del SIC
Longitudine Latitudine
AT1101112 Haidel bei Nickelsdorf * 12 E 17 3 N 47 55
AT1102112 Zurndorfer Eichenwald und Hutweide * 150 E 17 0 N 47 57
AT1103112 Parndorfer Heide * 10 E 16 52 N 47 59
AT1104212 Frauenwiesen 29,729 E 16 32 N 47 55
AT1106218 Siegendorfer Pußta und Heide * 31 E 16 35 N 47 46
AT1108813 Bernstein - Lockenhaus - Rechnitz * 25 000 E 16 21 N 47 22
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