2005/476/EC: Council Decision of 21 June 2005 on the conclusion of an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the United States of America relating to the method of calculation of applied duties for husked rice and amending Decisions 2004/617/EC, 2004/618/EC and 2004/619/EC

Published date01 July 2005
Subject MatterExternal relations,General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 170, 01 July 2005
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1.7.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 170/67

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2005

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio e che modifica le decisioni 2004/617/CE, 2004/618/CE e 2004/619/CE

(2005/476/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 26 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati nell’ambito dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di alcune concessioni previste per il riso. Di conseguenza, il 2 luglio 2003 la Comunità europea ha notificato all’OMC la propria intenzione di modificare alcune concessioni previste nell’elenco CXL della CE.
(2) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato previsto dall’articolo 133 del trattato e conformemente alle direttive di negoziato emanate dal Consiglio.
(3) La Commissione ha condotto negoziati con gli Stati Uniti d’America, paese che ha un interesse in quanto fornitore principale per i prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio) e un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 30 (riso lavorato), la Thailandia, che ha un interesse in quanto fornitore principale per i prodotti di cui al codice SA 1006 30 (riso lavorato) e un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio), e con l’India e il Pakistan, che hanno ciascuno interessi sostanziali nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio).
(4) Gli accordi conclusi con l’India e con il Pakistan sono stati approvati a nome della Comunità con decisioni 2004/617/CE (1) e 2004/618/CE del Consiglio (2) rispettivamente. Il nuovo dazio applicabile al riso semigreggio (codice NC 1006 20) e al riso lavorato (codice NC 1006 30) è stato fissato con decisione 2004/619/CE del Consiglio (3).
(5) La Commissione ha negoziato con successo un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America; occorre pertanto approvare l’accordo.
(6) Al fine di garantire la piena applicazione dell’accordo a decorrere dal 1o marzo 2005 e nell’attesa che venga modificato il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (4), occorre autorizzare la Commissione ad adottare deroghe temporanee al suddetto regolamento e ad adottare misure d’applicazione.
(7) Per gli stessi motivi, è opportuno prorogare fino al 30 giugno 2006 anche le corrispondenti deroghe contenute nelle decisioni 2004/617/CE, 2004/618/CE e 2004/619/CE.
(8) Ai fini della certezza giuridica, è opportuno precisare che l’autorizzazione data alla Commissione nelle decisioni 2004/617/CE e 2004/618/CE ad adottare deroghe temporanee al regolamento (CE) n. 1785/2003 per attuare gli accordi in causa comprende anche l’autorizzazione ad adottare misure d’applicazione dettagliate.
(9) Le misure necessarie per l’applicazione della presente decisione devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5),

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America per quanto riguarda il metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1. La Commissione è autorizzata a derogare al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, conformemente alla procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della presente decisione, finché il suddetto regolamento non sia stato modificato e comunque al più tardi fino al 30 giugno 2006, nella misura necessaria a consentire la piena applicazione dell’accordo a decorrere dal 1o marzo 2005.

2. Le modalità di applicazione del presente accordo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista all’articolo 6, paragrafo 2, della presente decisione.

Articolo 3

L’articolo 2 della decisione 2004/617/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1. La Commissione è autorizzata a derogare al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, conformemente alla procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della presente decisione, finché il suddetto regolamento non sia stato modificato e comunque al più tardi fino al 30 giugno 2006, nella misura necessaria a consentire la piena applicazione dell’accordo a decorrere dal 1o settembre 2004.

2. Le modalità di applicazione del presente accordo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della presente decisione.»

Articolo 4

L’articolo 2 della decisione 2004/618/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1. La Commissione è autorizzata a derogare al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, conformemente alla procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della presente decisione, finché il suddetto regolamento non sia stato modificato e comunque al più tardi fino al 30 giugno 2006, nella misura necessaria a consentire la piena applicazione dell’accordo a decorrere dal 1o settembre 2004.

2. Le modalità di applicazione del presente accordo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della presente decisione.»

Articolo 5

All’articolo 2 della decisione 2004/619/CE, la data del 30 giugno 2005 è sostituita dalla data del 30 giugno 2006.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 (6).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo stabilito all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità (7).

Fatto a Lussemburgo, addi 21 giugno 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN


(1) GU L 279 del 28.8.2004, pag. 17.

(2) GU L 279 del 28.8.2004, pag. 23.

(3) GU L 279 del 28.8.2004, pag. 29.

(4) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6) GU L 270, del 21.10.2003, pag. 78.

(7) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


TRADUZIONE

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America per quanto riguarda il metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio

Signor …,

In esito ai negoziati tra la Comunità europea (CE) e gli Stati Uniti d’America, la CE è d'accordo sulle conclusioni riportate qui di seguito.

Dazio applicato a determinati tipi di riso semigreggio (codice NC 1006 20)

1. La CE applica un dazio a determinati tipi di riso semigreggio, conformemente ai punti da 2 a 7.

2. Livello annuale di riferimento delle importazioni

a) Prima campagna di commercializzazione: per la prima campagna di commercializzazione che rientra nell’ambito di applicazione del presente accordo (1o settembre 2004-31 agosto 2005), il livello annuale di riferimento delle importazioni corrisponde al volume medio delle importazioni totali di riso semigreggio nella CE-25, di qualsiasi origine, effettuate nelle campagne 1o settembre 1999-31
...

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