2005/480/EC: Commission Decision of 30 April 2004 concerning cases COMP/D2/32448 and 32450 Compagnie Maritime Belge SA (Follow-up after the Court of Justice judgment of 16 March 2000) (notified under document number C(2004) 1779)

Published date02 July 2005
Subject MatterCompetition,Dominant position,Agreements, decisions and concerted practices
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 171, 02 July 2005
L_2005171IT.01002801.xml
2.7.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 171/28

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2004

relativa alle cause COMP/D2/32448 e 32450 Compagnie Maritime Belge SA (Seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 16 marzo 2000)

[notificata con il numero C(2004) 1779]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(2005/480/CE)

I. INTRODUZIONE

(1) Il 30 aprile 2004, la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 82 del trattato CE, che prevedeva l’imposizione di un’ammenda di 3 400 000 EUR alla società marittima di Anversa Compagnie Maritime Belge SA (di seguito «CMB»). In conformità delle disposizioni dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (1), la Commissione pubblica con la presente il nome della parte interessata e il contenuto essenziale della decisione, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali. Una versione non riservata del testo integrale della decisione è disponibile nelle lingue facenti fede della causa e nelle lingue di lavoro della Commissione, sul sito della direzione generale della Concorrenza http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html.

II. PROCEDIMENTO

(2) La decisione costituisce un seguito alla cosiddetta causa Cewal, in cui la Commissione ha inflitto ammende ai membri della conferenza marittima Associated Central West Africa Lines (di seguito «Cewal») per infrazione dell’articolo 86 del trattato CE (attualmente articolo 82, indicato qui di seguito come tale).
(3) Nella decisione 93/82/CEE della Commissione (2) (di seguito «decisione originale») la Commissione ha stabilito, inter alia, che Cewal e altre due conferenze marittime, Cowac e Ukwal, nonché le imprese ad esse aderenti hanno violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CE (attualmente articolo 81 paragrafo 1, indicato qui di seguito come tale). Inoltre, commettendo tre diverse forme di abuso di posizione dominante, le imprese aderenti a Cewal hanno violato anche l’articolo 82 del trattato CE. È stato ordinato alle imprese in oggetto di porre fine alle infrazioni.
(4) Nella decisione originale, la Commissione ha inflitto ammende per infrazione dell’articolo 82 del trattato CE a quattro delle imprese aderenti a Cewal. Un’ammenda di 9,6 milioni di ECU è stata inflitta a CMB.
(5) Queste quattro società e CMBT, una controllata di CMB, hanno presentato ricorso per l’annullamento della decisione originale al Tribunale di primo grado (di seguito «Tribunale»). Nella sua sentenza dell’8 ottobre 1996 (3) (di seguito «sentenza del Tribunale»), il Tribunale ha respinto il ricorso. Esso ha però ridotto le ammende. L’ammenda di CMB è stata ridotta a 8 640 000 ECU.
(6) CMB, CMBT e una seconda impresa cui era stata inflitta un’ammenda, Dafra-Lines A/S, hanno presentato ricorso contro la sentenza del Tribunale. Nella sua sentenza del 16 marzo 2000 (4) (di seguito «sentenza della Corte»), la Corte di giustizia europea (di seguito «la Corte») ha respinto tutte le censure addotte quanto al merito della decisione iniziale;
ma ha annullato gli articoli della decisione originale che infliggevano le ammende, e
ha considerato irricevibile il resto del ricorso.
(7) L’annullamento è stato giustificato dal fatto che, nella comunicazione degli addebiti, la Commissione non aveva indicato chiaramente:
che intendeva infliggere ammende a ciascun membro di Cewal, e
che gli importi delle ammende sarebbero stati fissati sulla base di una valutazione della partecipazione di ciascuna società al comportamento che costituiva la presunta infrazione.
(8) Il 16 aprile 2003, la Commissione ha inviato a CMB una nuova comunicazione degli addebiti in cui la informava della propria intenzione di adottare una
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