2005/790/EC: Council Decision of 20 September 2005 on the signing, on behalf of the Community, of the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters

Published date16 November 2005
Subject Mattergiustizia e affari interni,justice et affaires intérieures
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 299, 16 novembre 2005,Journal officiel de l’Union européenne, L 299, 16 novembre 2005
16.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 299/61

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 2005

relativa alla firma, a nome della Comunità, dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

(2005/790/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non è vincolata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), né è soggetta alla relativa applicazione.
(2) Con decisione dell’8 maggio 2003, il Consiglio ha autorizzato in via eccezionale la Commissione a negoziare un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca che estende alla Danimarca le disposizioni del predetto regolamento.
(3) La Commissione ha negoziato tale accordo con il Regno di Danimarca per conto della Comunità.
(4) A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda partecipano all’adozione e all’applicazione della presente decisione.
(5) A norma degli articoli 1 e 2 del predetto protocollo relativo alla posizione della Danimarca, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(6) L’accordo siglato a Bruxelles in data 17 gennaio 2005 dovrebbe essere firmato,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale è approvata in nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(e) persona(e) abilitata(e) a firmare l’accordo, in nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 settembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT


(1) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/2004 della Commissione (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 10).



16.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 299/62

ACCORDO

tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito «la Comunità»,

da un lato, e

IL REGNO DI DANIMARCA, di seguito «la Danimarca»,

dall’altro,

INTENDENDO unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e semplificare le formalità affinché le decisioni emesse all’interno della Comunità siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice,

CONSIDERANDO che il 27 settembre 1968 gli Stati membri hanno concluso, nel quadro dell’articolo 293, quarto trattino del trattato che istituisce la Comunità europea, la convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalle convenzioni di adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione (in appresso «convenzione di Bruxelles») (1). Il 16 settembre 1988 gli Stati membri e gli Stati EFTA hanno concluso la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2) (in appresso «la convenzione di Lugano»), che è una convenzione parallela alla convenzione di Bruxelles,

CONSIDERANDO che gli elementi essenziali della convenzione di Bruxelles sono stati ripresi nel regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (3) («regolamento Bruxelles I»).

FACENDO RIFERIMENTO al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea («il protocollo sulla posizione della Danimarca») a norma del quale il regolamento Bruxelles I non è vincolante o applicabile in Danimarca,

SOTTOLINEANDO la necessità di trovare una soluzione all’insoddisfacente situazione giuridica creata dalla diversità di norme in vigore in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento e esecuzione delle decisioni all’interno della Comunità,

INTENDENDO applicare, a norma del diritto internazionale, le disposizioni del regolamento Bruxelles I e successive modifiche, nonché le relative misure di attuazione, alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca, quale Stato membro con una posizione particolare rispetto al titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea,

SOTTOLINEANDO la necessità di garantire la continuità tra la convenzione di Bruxelles ed il presente accordo e di applicare a quest’ultimo le disposizioni transitorie del regolamento Bruxelles I. La stessa continuità deve caratterizzare altresì l’interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles ad opera della Corte di giustizia delle Comunità europee e il protocollo del 1971 (4) dovrebbe continuare ad applicarsi ugualmente ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente accordo,

SOTTOLINEANDO che la convenzione di Bruxelles continua parimenti ad applicarsi ai territori degli Stati membri che rientrano nel suo campo di applicazione territoriale e che sono esclusi dal presente accordo,

SOTTOLINEANDO l’importanza di un adeguato coordinamento tra la Comunità e la Danimarca rispetto alla negoziazione e alla conclusione di accordi internazionali che possano incidere sul campo d’applicazione del regolamento Bruxelles I o determinarne modifiche,

SOTTOLINEANDO che la Danimarca dovrebbe cercare di aderire agli accordi internazionali conclusi dalla Comunità ove la partecipazione danese sia rilevante per l’applicazione coerente del regolamento Bruxelles I e del presente accordo,

AFFERMANDO che la Corte di giustizia delle Comunità europee dovrebbe essere competente al fine di garantire l’applicazione e l’interpretazione uniforme del presente accordo, comprese le disposizioni del regolamento Bruxelles I e qualunque misura di attuazione della Comunità costituente parte dell’accordo,

FACENDO RIFERIMENTO alla competenza conferita alla Corte di giustizia delle Comunità europee a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, in merito alla validità e all’interpretazione degli atti delle istituzioni comunitarie sulla base del titolo IV del trattato, compresa la validità e l’interpretazione del presente accordo, e alla circostanza che tale disposizione non è vincolante per la Danimarca, né ad essa applicabile, ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca,

RITENENDO che la Corte di giustizia delle Comunità europee dovrebbe essere competente, alle medesime condizioni, a pronunciarsi in via pregiudiziale in merito a questioni relative alla validità e all’interpretazione del presente accordo sollevate da una giurisdizione danese, e che tale giurisdizione dovrebbe, pertanto, poter richiedere una pronuncia in via pregiudiziale alle medesime condizioni delle giurisdizioni degli altri Stati membri con riferimento all’interpretazione del regolamento Bruxelles I e delle sue misure di attuazione,

FACENDO RIFERIMENTO alla disposizione secondo cui, ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, il Consiglio dell’Unione europea, la Commissione europea e gli Stati membri possono chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull’interpretazione degli atti delle istituzioni comunitarie sulla base del titolo IV del trattato, compresa l’interpretazione del presente accordo, e alla circostanza che tale disposizione non è vincolante per la Danimarca, né ad essa applicabile, ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca,

RITENENDO che alla Danimarca dovrebbe essere conferita la possibilità, alle medesime condizioni degli altri Stati membri con riferimento all’interpretazione del regolamento Bruxelles I e delle sue misure di attuazione, di richiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi in merito a questioni relative all’interpretazione del presente accordo,

SOTTOLINEANDO che, ai sensi della legge danese, le giurisdizioni danesi...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT