2005/842/EC: Commission Decision of 28 November 2005 on the application of Article 86(2) of the EC Treaty to State aid in the form of public service compensation granted to certain undertakings entrusted with the operation of services of general economic interest (notified under document number C(2005) 2673)

Published date29 November 2005
Subject MatterState aids,Competition
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 312, 29 November 2005
L_2005312IT.01006701.xml
29.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 312/67

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2005

riguardante l’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale

[notificata con il numero C(2005) 2673]

(2005/842/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 86, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell’articolo 16 del trattato, la Comunità, fatti salvi gli articoli 73, 86 e 87, provvede affinché i servizi d’interesse economico generale funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti.
(2) Affinché taluni servizi d’interesse economico generale funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti, può rendersi necessario che lo Stato fornisca un sostegno finanziario destinato a coprire interamente o in parte i costi specifici relativi agli obblighi di servizio pubblico. A norma dell’articolo 295 del trattato, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, dal punto di vista del diritto comunitario è ininfluente il fatto che tali servizi d’interesse economico generale siano forniti da imprese pubbliche o private.
(3) A questo riguardo, l’articolo 86, paragrafo 2, del trattato stabilisce che le imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del trattato e in particolare alle regole di concorrenza. L’articolo 86, paragrafo 2, prevede tuttavia un’eccezione alle norme contenute nel trattato, a condizione che sia rispettata una serie di criteri. In primo luogo, vi deve essere un atto d’incarico mediante il quale lo Stato conferisce ad un’impresa la responsabilità dell’esecuzione di un determinato compito. In secondo luogo, il conferimento dell’incarico deve essere relativo ad un servizio d’interesse economico generale. In terzo luogo, l’eccezione deve essere necessaria per l’esecuzione dei compiti assegnati e proporzionale a tale scopo (di seguito «requisito della necessità»). Lo sviluppo degli scambi, infine, non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.
(4) Nella sentenza Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg contro Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (1) («Altmark»), la Corte di giustizia ha precisato che le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87 del trattato CE se sono rispettate le seguenti quattro condizioni cumulative: in primo luogo, l’impresa beneficiaria deve essere stata effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro. In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente. In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole. Infine, quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’esecuzione di obblighi di servizio pubblico, nel caso specifico, non venga effettuata mediante una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che dovrebbe sostenere un’impresa media, gestita in modo efficiente e dotata di adeguati mezzi di trasporto.
(5) Qualora queste quattro condizioni siano soddisfatte, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato e le disposizioni degli articoli 87 e 88 del trattato non sono applicabili. Qualora gli Stati membri non rispettino tali condizioni e qualora siano soddisfatte le condizioni generali di applicabilità dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato soggetti alle disposizioni degli articoli 73, 86, 87 e 88 del trattato. La presente decisione si applica alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico soltanto nella misura in cui costituiscono aiuti di Stato.
(6) L’articolo 86, paragrafo 3, consente alla Commissione di specificare il significato e la portata dell’eccezione di cui all’articolo 86, paragrafo 2, e di prevedere norme che permettano un controllo efficace del rispetto dei criteri previsti dall’articolo 86, paragrafo 2, ove necessario. Le condizioni alle quali determinati sistemi di compensazione sono compatibili con l’articolo 86, paragrafo 2, e non sono soggetti all’obbligo di notificazione preventiva di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato andrebbero pertanto precisate.
(7) Tali aiuti possono essere dichiarati compatibili solo se sono erogati al fine di garantire la prestazione di servizi che siano servizi d’interesse economico generale di cui all’articolo 86, paragrafo 2, del trattato. Risulta dalla giurisprudenza che, ad eccezione dei settori nei quali esistono disposizioni comunitarie in materia, gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella definizione dei servizi che possono essere definiti d’interesse economico generale. Ad eccezione dei settori per i quali esistono disposizioni comunitarie in materia, quindi, la Commissione ha il compito di vigilare affinché non vi siano errori manifesti per quanto riguarda la definizione dei servizi d’interesse economico generale.
(8) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato, l’impresa beneficiaria dell’aiuto deve essere stata specificamente incaricata dallo Stato membro della gestione di un determinato servizio d’interesse economico generale. Secondo la giurisprudenza relativa all’interpretazione dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato, tale atto o atti di incarico devono perlomeno specificare la natura precisa, la portata e la durata degli obblighi di servizio pubblico, nonché l’identità delle imprese interessate.
(9) Onde garantire il rispetto dei criteri di cui all’articolo 86, paragrafo 2, del trattato, è necessario stabilire che si verifichino condizioni precise per quanto riguarda il conferimento della gestione di servizi d’interesse economico generale. Il calcolo e il controllo dell’importo della compensazione possono infatti essere effettuati correttamente solo se vengono definiti con chiarezza, in un atto formale delle pubbliche autorità competenti nello Stato membro interessato, gli obblighi di servizio pubblico che spettano alle imprese e gli eventuali obblighi che spettano allo Stato. La forma di tale atto può essere diversa da uno Stato membro all’altro, ma esso dovrebbe perlomeno specificare la natura precisa, la portata e la durata degli obblighi di servizio pubblico previsti, l’identità delle imprese interessate, nonché i costi che ricadono su dette imprese.
(10) Nel definire gli obblighi di servizio pubblico e nel valutare se tali obblighi vengono rispettati dalle imprese interessate, gli Stati membri sono invitati a condurre ampie consultazioni, in particolare presso gli utenti.
(11) Inoltre, al fine di evitare distorsioni ingiustificate della concorrenza, l’articolo 86, paragrafo 2, del trattato prevede che la compensazione non possa eccedere quanto necessario per coprire i costi sostenuti dall’impresa per l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole. Si intendono in questo caso i costi effettivamente sostenuti dall’impresa interessata.
(12) La sovracompensazione in eccesso rispetto a quanto necessario per la copertura dei costi sostenuti dall’impresa interessata non è necessaria per il funzionamento del servizio d’interesse economico generale e costituisce un aiuto di Stato incompatibile che dovrebbe essere rimborsato allo Stato stesso. Anche la compensazione concessa per il funzionamento di un servizio d’interesse economico generale, ma effettivamente utilizzata dall’impresa interessata per operare su un altro mercato, non è necessaria per la gestione del servizio d’interesse economico generale e costituisce dunque un aiuto di Stato incompatibile che dovrebbe essere
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT