2006/42/EC: Council Decision of 24 January 2006 authorising Latvia to extend the application of a measure derogating from Article 21 of the Sixth Council Directive 77/388/EEC on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes

Published date28 January 2006
Date of Signature28 April 2006
Subject MatterTaxation,Value added tax,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 25, 28 January 2006
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28.1.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 25/31

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 2006

che autorizza la Lettonia a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari

(Il testo in lingua lettone è il solo facente fede)

(2006/42/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista sesta la direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l’articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga a detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.
(2) Con lettera protocollata dal Segretariato generale della Commissione il 16 marzo 2005, la Lettonia ha chiesto di essere autorizzata a prorogare l’applicazione di una misura di deroga sulle operazioni relative al legname.
(3) Conformemente all’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, con lettera del 10 maggio 2005, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lettonia. Con lettera del 31 maggio 2005, la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta.
(4) Il mercato del legname in Lettonia è dominato da piccole imprese locali e da singoli fornitori. La natura del mercato e delle sue imprese ha dato luogo a frodi fiscali che le autorità fiscali hanno difficoltà a controllare. Per combattere questo abuso è stata introdotta una disposizione particolare nella legislazione lettone sull’IVA, che stabilisce che, in determinate circostanze, il soggetto debitore dell’IVA è il soggetto passivo per il quale viene effettuata la fornitura di beni o servizi soggetta a tassazione.
(5) L’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva
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