2006/512/EC: Council Decision of 17 July 2006 amending Decision 1999/468/EC laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission

Published date16 March 2007
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22.7.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 200/11

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2006

che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(2006/512/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 202, terzo trattino,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio ha adottato la decisione 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2). Tale decisione prevedeva un numero limitato di modalità per l'esercizio di tali competenze.
(2) È opportuno modificare tale decisione per introdurvi un nuovo tipo di modalità d'esercizio delle competenze di esecuzione, la procedura di regolamentazione con controllo, che consenta al legislatore di opporsi all'adozione di un progetto di misure se fa presente che questo va oltre le competenze di esecuzione previste dall'atto di base, o che non è compatibile con lo scopo o il contenuto dell'atto o non rispetta i principi di sussidiarietà o di proporzionalità.
(3) È necessario seguire la nuova procedura di regolamentazione con controllo per quanto riguarda le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi, o completandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.
(4) In questo stesso ambito è opportuno assicurare una migliore informazione del Parlamento europeo sui lavori dei comitati,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 1999/468/CE è così modificata:

1) alla fine del considerando 5 sono aggiunte le seguenti parole: «ad eccezione di quelle che regolano la procedura di regolamentazione con controllo»;
2) dopo il considerando 7 è inserito il seguente considerando:
«(7bis) È necessario ricorrere alla procedura di regolamentazione con controllo per le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi, o completandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali. Tale procedura deve consentire ai due rami dell'autorità legislativa di effettuare un controllo preliminare all'adozione di siffatte misure. Gli elementi essenziali di un atto legislativo possono essere modificati soltanto dal legislatore in base al trattato.»;
3) il considerando 10 è sostituito dal seguente:
«(10) La presente decisione mira, in terzo luogo, a migliorare l'informazione del Parlamento europeo disponendo che la Commissione informi periodicamente il Parlamento europeo dei lavori dei comitati, che la Commissione gli trasmetta documenti connessi con i lavori dei comitati e che lo informi quando trasmette al Consiglio misure o progetti di misure da adottare; sarà prestata particolare attenzione all'informazione del Parlamento europeo circa i lavori dei comitati nell'ambito della procedura di regolamentazione con controllo, per fare in modo che il Parlamento europeo possa prendere una decisione entro i termini previsti.»;
4) all'articolo 1, ultima riga: è aggiunto «5bis» tra «5» e «6»;
5) all'articolo 2:
a) all'inizio del primo comma sono inseriti i termini «1. Fatto salvo il paragrafo 2»;
b) è aggiunto il seguente paragrafo: «2. Quando un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato prevede l'adozione di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di tale atto, anche sopprimendo taluni di questi elementi, o di
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