2006/547/EC: Commission Decision of 1 August 2006 initiating the investigation provided for in Article 4(3) of Council Regulation 2408/92 on access for Community air carriers to intra-Community air routes (notified under document number C(2006) 3516)

Published date05 August 2006
Subject MatterInternal market - Principles,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 215, 05 August 2006
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5.8.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 215/31

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2006

che avvia un’indagine di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2408/92 sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie

[notificata con il numero C(2006) 3516]

(2006/547/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 12,

considerando quanto segue:

I. I fatti

(1) In data 27 gennaio e 28 febbraio 2006, la Repubblica italiana ha trasmesso alla Commissione i decreti n. 35 e 36 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 dicembre 2005 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l’11 gennaio 2006) che impongono oneri di servizio pubblico (OSP) su 16 collegamenti tra la Sardegna e i principali aeroporti nazionali, chiedendo di pubblicarli nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2408/92.
(2) Il 24 marzo 2006, la Commissione ha pubblicato una comunicazione riguardante gli oneri di servizio pubblico imposti con decreto n. 35 (in appresso «comunicazione del 24 marzo 2006») (2) sui sei collegamenti seguenti:
Alghero–Roma e Roma–Alghero
Alghero–Milano e Milano–Alghero
Cagliari–Roma e Roma–Cagliari
Cagliari–Milano e Milano–Cagliari
Olbia–Roma e Roma–Olbia
Olbia–Milano e Milano–Olbia.
(3) Il 21 aprile 2006, la Commissione ha pubblicato un’altra comunicazione riguardante gli oneri di servizio pubblico imposti con decreto n. 36 (in appresso «comunicazione del 21 aprile 2006») (3) sui dieci collegamenti seguenti:
Alghero–Bologna e Bologna–Alghero
Alghero–Torino e Torino–Alghero
Cagliari–Bologna e Bologna–Cagliari
Cagliari–Torino e Torino–Cagliari
Cagliari–Firenze e Firenze–Cagliari
Cagliari–Verona e Verona–Cagliari
Cagliari–Napoli e Napoli–Cagliari
Cagliari–Palermo e Palermo–Cagliari
Olbia–Bologna e Bologna–Olbia
Olbia–Verona e Verona–Olbia.
(4) Le principali caratteristiche degli OSP pubblicati nelle due comunicazioni sono le seguenti:
ciascuna delle dieci rotte che formano oggetto della comunicazione del 21 aprile 2006, con i relativi oneri di servizio pubblico imposti, deve essere accettata singolarmente, interamente ed integralmente dai vettori interessati.
La coppia di rotte Alghero/Roma e Alghero/Milano, da un lato, e la coppia di rotte Olbia/Roma e Olbia/Milano, dall’altro, costituiscono ciascuna un unico pacchetto che deve essere accettato interamente e integralmente dai vettori interessati, senza compensazioni di qualsivoglia natura o provenienza. Per contro, le rotte Cagliari/Roma e Cagliari/Milano devono essere accettate singolarmente, interamente ed integralmente dai vettori interessati, senza compensazioni di qualsivoglia natura o provenienza.
Ciascun singolo vettore (o vettore principale) che accetta gli oneri deve fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovrà ammontare ad almeno il 5 % del fatturato complessivo stimato, valutato dall’ENAC (Ente Nazionale dell’Aviazione Civile), relativo ai servizi aerei programmati nel pacchetto di rotte in questione. La cauzione sarà prestata a favore dell’ENAC, il quale Ente la impiegherà per garantire la prosecuzione del regime onerato in caso di ingiustificato abbandono e sarà costituita per il 50 % da fidejussione bancaria a prima richiesta e per il restante 50 % da fidejussione assicurativa. Al fine di evitare la sovracapacità che si riscontrerebbe a seguito dell’accettazione di una rotta onerata da parte di più vettori, considerate le limitazioni ed i condizionamenti infrastrutturali degli aeroporti coinvolti, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, sentita la regione autonoma della Sardegna, è incaricato, per la miglior cura dell’interesse pubblico, di intervenire al fine di contenere i programmi operativi dei vettori accettanti in modo da renderli complessivamente proporzionati alle esigenze di mobilità poste alla base dell’imposizione d’oneri. Tale intervento dovrà ispirarsi ad un’equa ridistribuzione delle rotte e delle frequenze fra i vettori accettanti anche sulla base dei volumi di traffico sulle rotte (o i pacchetti di rotte) in questione, accertati per ciascuno di essi nel biennio precedente.
Le frequenze minime, gli orari di voli e la capacità offerta per ciascuna rotta sono descritti al punto 2 «ARTICOLAZIONI DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO» delle comunicazioni del 24 marzo e 21 aprile 2006.
Le capacità minime degli aeromobili utilizzati sono descritte al punto 3 «TIPOLOGIA DEGLI AEROMOBILI UTILIZZATI SU CIASCUNA ROTTA» delle comunicazioni sopra indicate.
La struttura tariffaria per tutte le rotte interessate è descritta al punto 4 «TARIFFE» delle citate comunicazioni. Per quanto riguarda in particolare l’esistenza di tariffe agevolate, il punto 4.8 delle due comunicazioni precisa che i vettori che operano sulle rotte interessate hanno l’obbligo giuridico di applicare tariffe agevolate (come precisate al punto 4 «TARIFFE») almeno ai nati in Sardegna, anche se non vi risiedono.
Conformemente al decreto n. 35 trasmesso alla Commissione il 29 dicembre 2005 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l’11 gennaio 2006 e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 24 marzo 2006, gli oneri saranno applicati alle rotte interessate dal 31 marzo 2006 al 30 marzo 2009. Tuttavia, il 28 febbraio 2006, le autorità italiane hanno informato la Commissione di aver, con decreto del 23 febbraio 2006, rinviato queste date al 2 maggio 2006 e 1o maggio 2009 (lettera del Rappresentante permanente rif. n. 2321). Le date sono quelle pubblicate successivamente nella Gazzetta ufficiale.
Conformemente al decreto n. 36 trasmesso alla Commissione il 29 dicembre 2005 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l’11 gennaio 2006 e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 21 aprile 2006, la data di validità degli oneri per le rotte interessate sarà fissata successivamente. Nessuna data di validità definitiva per gli obblighi è stata pertanto pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
I vettori che intendono accettare gli oneri di servizio pubblico devono presentare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, un’accettazione formale all’autorità italiana competente.
(5) Giova notare che, prima dell’imposizione degli oneri di servizio pubblico contemplati dalla presente decisione, la Repubblica italiana aveva imposto, con decreti del 1o agosto e 21 dicembre 2000, oneri di servizio pubblico su sei rotte tra gli aeroporti della Sardegna e Roma e Milano. Questi obblighi sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 7 ottobre 2000 (4) (in appresso «comunicazione del 7 ottobre 2000»). In conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92, le rotte interessate avevano formato oggetto di una gara di appalto volta a selezionare i vettori autorizzati a utilizzarle in esclusiva a fronte di corrispettivo finanziario (5).
(6) I vettori autorizzati a operare sulle rotte onerate erano allora i seguenti:
Alitalia: Cagliari/Roma;
Air One: Cagliari/Milano, Alghero/Milano e Alghero/Roma;
Meridiana: Olbia/Roma e Olbia/Milano.
(7) Suddetto regime è stato sostituito dagli oneri di servizio pubblico imposti con decreto italiano dell’8 novembre 2004 e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 10 dicembre 2004 (in appresso «comunicazione del 10 dicembre 2004») (6). In seguito ad una decisione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio del 17 marzo 2005 che ha annullato in parte il decreto dell’8 novembre 2004, le autorità italiane hanno informato la Commissione di «aver sospeso» i citati oneri. Una comunicazione è stata pubblicata al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 1o luglio 2005 (7). Il 6 dicembre 2005, le autorità italiane informavano la Commissione di aver abrogato il decreto dell’8 novembre 2004 con effetto dal 15 novembre 2004.
(8) Il 28 febbraio 2006, le autorità italiane hanno informato la Commissione dell’adozione, il 23 febbraio 2006, di un decreto che modifica il decreto n. 35, del 29 dicembre 2005, e abroga i decreti del 1o agosto e 21 dicembre 2000 a decorrere dal 2 maggio 2006.
(9) In una comunicazione alla Commissione del 22 marzo 2005 le autorità italiane hanno affermato che gli OSP pubblicati nella comunicazione del 7 ottobre 2000 erano applicati «su base volontaria». Era la prima volta che le autorità italiane informavano la Commissione che detti oneri erano ancora applicati.

II. Elementi fondamentali del regime giuridico degli oneri di servizio pubblico

(10) Le norme relative agli oneri di servizio pubblico sono stabilite
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