2006/613/EC: Commission Decision of 19 July 2006 adopting, pursuant to Council Directive 92/43/EEC, the list of sites of Community importance for the Mediterranean biogeographical region (notified under document number C(2006) 3261)

Published date21 September 2006
Subject MatterEnvironment,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 259, 21 September 2006
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21.9.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 259/1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2006

che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea

[notificata con il numero C(2006) 3261]

(2006/613/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) La regione biogeografica mediterranea, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende il territorio della Grecia, di Malta e di Cipro a norma dell’articolo 1 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione del 2003, e parti del territorio di Francia, Italia, Portogallo, Spagna e, ai sensi dell’articolo 299, paragrafo 4, del trattato, del Regno Unito, secondo quanto specificato nella mappa biogeografica approvata il 23 ottobre 2000 dal comitato istituito in virtù dell’articolo 20 della direttiva («comitato Habitat»).
(2) La presente decisione non si applica ai territori degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea nel 2004. Tali Stati hanno iniziato a presentare alla Commissione le proposte sui siti dopo l’adesione e finora non è stato possibile integrare tali informazioni nell’attuale elenco provvisorio di siti d’importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Tali informazioni saranno oggetto di una successiva decisione della Commissione, dopo che saranno stati rilevati tutti i dati del caso e si sarà proceduto ad una valutazione scientifica approfondita delle proposte di siti inviate dagli Stati membri in questione.
(3) È inoltre necessario, nell’ambito di un processo avviato nel 1995, fare dei passi avanti per l’istituzione effettiva della rete Natura 2000, elemento determinante per la tutela della biodiversità nella Comunità.
(4) Per la regione biogeografica mediterranea, in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, Francia, Grecia, Italia, Portogallo, Spagna e Regno Unito hanno trasmesso alla Commissione gli elenchi dei siti proposti quali siti di importanza comunitaria, ai sensi dell’articolo 1 della succitata direttiva, tra gennaio 2003 e marzo 2006.
(5) Gli elenchi dei siti proposti sono stati corredati di informazioni su ciascun sito, fornite nel formato fissato dalla decisione 97/266/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, concernente un formulario informativo sui siti proposti per l’inserimento nella rete Natura 2000 (2).
(6) Dette informazioni comprendono la mappa del sito nella più recente versione esistente, trasmessa dallo Stato membro interessato, la denominazione, l’ubicazione e l’estensione del sito nonché i dati risultanti dall’applicazione dei criteri di cui all’allegato III della direttiva 92/43/CEE.
(7) Sulla base dell’elenco proposto, redatto dalla Commissione con l’accordo di ciascuno degli Stati membri interessati, che identifica anche i siti che ospitano tipi di habitat naturali prioritari o specie prioritarie, deve essere adottato un elenco di siti selezionati quali siti di importanza comunitaria.
(8) Grazie alla sorveglianza realizzata a norma dell’articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali e delle specie sono in continua evoluzione. La valutazione e la selezione dei siti a livello comunitario sono state quindi effettuate utilizzando i migliori dati attualmente disponibili.
(9) Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, «per elaborare un progetto di elenco di siti d’importanza comunitaria idoneo a portare alla costituzione di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, la Commissione deve disporre di un elenco completo di siti aventi, a livello nazionale, un interesse ecologico pertinente con l’obiettivo della conservazione degli habitat naturali nonché della fauna e della flora selvatiche. […] Del resto, solo in questo modo è possibile realizzare l’obiettivo contemplato dall’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva [sugli habitat], cioè il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale, la quale può essere ubicata da una parte e dall’altra di una o più frontiere interne» (3).
(10) In base alle informazioni disponibili e alle valutazioni comuni realizzate nell’ambito dei seminari biogeografici, preparati dal Centro tematico europeo per la protezione della natura e la biodiversità, e delle riunioni bilaterali con gli Stati membri, per taluni tipi di habitat e per talune specie alcuni Stati membri non hanno proposto un numero sufficiente di siti a norma della direttiva 92/43/CEE. Di conseguenza, per le specie e i tipi di habitat in questione, non si può concludere che la rete sia completa. Tuttavia, tenendo conto del ritardo con cui sono pervenute le informazioni e con cui si è giunti a un accordo con gli Stati membri, la Commissione ritiene di dover adottare un elenco di siti, da considerarsi provvisorio, che dovrà essere rivisto ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 92/43/CEE per i tipi di habitat e le specie di cui all’allegato 2 della presente decisione, per i quali gli Stati membri indicati non hanno proposto un numero sufficiente di siti conformemente ai requisiti della succitata direttiva.
(11) Poiché le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II della direttiva 92/43/CEE nelle acque marine territoriali e nelle acque marine sotto la giurisdizione nazionale al di là delle acque territoriali continuano ad essere incomplete, non si può stabilire se la rete sia completa o incompleta relativamente a detti habitat e specie. I tipi di habitat e le specie pertinenti sono elencati nell’allegato 3 della presente decisione. È pertanto necessario che, relativamente ai diversi tipi di habitat e alle diverse specie elencati nell’allegato 3 della presente decisione, l’elenco provvisorio sia rivisto, conformemente al disposto dell’articolo 4 della direttiva 92/43/CEE.
(12) L’allegato 3 della presente decisione elenca inoltre gli altri tipi di habitat di cui all’allegato I e le altre specie di cui all’allegato II della direttiva che sono oggetto di una valutazione scientifica.
(13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato Habitat,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’elenco di cui all’allegato 1 della presente decisione costituisce un elenco provvisorio dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 92/43/CEE.

Tale elenco sarà rivisto alla luce di ulteriori proposte da parte degli Stati membri in conformità all’articolo 4 della direttiva 92/43/CEE per taluni tipi di habitat e specie, precisati nell’allegato 2 e nell’allegato 3 della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2006.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2) GU L 107 del 24.4.1997, pag. 1.

(3) Sentenza dell’11 settembre 2001, causa C-71/99.


ALLEGATO 1

Elenco provvisorio dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea

Ciascun sito di importanza comunitaria (SIC) è identificato dalle informazioni fornite nel formulario «Natura 2000», comprendenti la mappa corrispondente. Tali informazioni sono trasmesse dalle autorità nazionali competenti conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma (ad eccezione dei tipi di habitat e delle specie elencati all’allegato 2 della presente decisione).

La tabella in appresso riporta le seguenti informazioni:

A: codice del SIC, composto da nove caratteri, di cui i primi due rappresentano il codice ISO dello Stato membro;
B: denominazione del SIC;
C: * = presenza nel SIC di almeno un tipo di habitat naturale e/o specie prioritari ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 92/43/CEE;
D: superficie del SIC in ettari (ha) o lunghezza in km;
E: coordinate geografiche del SIC (latitudine e longitudine)

Tutte le informazioni riportate nell’elenco che segue si basano sui dati proposti, trasmessi e convalidati da Spagna, Francia, Grecia, Italia, Portogallo e Regno Unito.

A B C D E
Codice del SIC Denominazione del SIC * Superficie del SIC (ha) Lunghezza del SIC (km) Coordinate geografiche del SIC
longitudine latitudine
ES0000013 Tablas de Daimiel * 2 345,79 W 3 42 N 39 8
ES0000019 Aiguamolls de l'Alt Empordà * 4 730,96 E 3 5 N 42 12
ES0000021 Secans del Segrià-Garrigues * 10 578,2 E 0 41 N 41 30
ES0000023 L'Albufera * 27 538 W 0 18 N 39 18
ES0000024 Doñana * 112 355,29 W 6 24 N 36 59
ES0000025 Marismas del Odiel * 6 631,52 W 6 58 N 37 15
ES0000026 Complejo endorreico de Espera * 514,77 W 5 51 N 36 51
ES0000027 Laguna de Medina 354,9 W 6 2 N 36 37
ES0000028 Complejo endorreico de Chiclana * 793,01 W 6 4 N 36 26
ES00000
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