2007/779/EC,Euratom: Council Decision of 8 November 2007 establishing a Community Civil Protection Mechanism (recast) (Text with EEA relevance)

Published date01 December 2007
Subject MatterSafety at work and elsewhere,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 314, 01 December 2007
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1.12.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 314/9

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’8 novembre 2007

che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/779/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 203,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1) È necessario apportare alcune modifiche sostanziali alla decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile (3) (in prosieguo il «meccanismo»), al fine di rendere più coerente ed efficace la risposta dell’Unione europea alle emergenze. È opportuno, a fini di chiarezza, procedere alla rifusione della decisione.
(2) Negli ultimi anni si è registrato un aumento significativo della frequenza e della gravità di catastrofi di origine naturale antropica con conseguenti perdite di vite umane e di beni, compreso il patrimonio culturale, distruzione delle infrastrutture economiche e sociali e danni ambientali.
(3) L’attività esplicata dalla Comunità in attuazione della risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio dell’8 luglio 1991, relativa al miglioramento dell’assistenza reciproca tra Stati membri in caso di catastrofi naturali e tecnologiche (4), ha contribuito a proteggere le persone, l’ambiente e i beni. La Convenzione della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite del 17 marzo 1992 sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali, approvata dalla Comunità con decisione 98/685/CE del Consiglio (5), ha contribuito a migliorare la prevenzione e la gestione dei disastri industriali.
(4) Obiettivo generale del meccanismo è fornire, su richiesta, supporto nel caso di emergenze gravi e contribuire a migliorare il coordinamento degli interventi di soccorso attivati dagli Stati membri e dalla Comunità, tenendo conto delle specifiche esigenze delle regioni isolate, ultraperiferiche, insulari o altre della Comunità. Negli ultimi anni si è assistito ad un notevole incremento del numero di paesi che hanno chiesto l’intervento del meccanismo di soccorso della protezione civile. Il meccanismo dovrebbe essere rafforzato affinché la solidarietà europea si traduca in modo più visibile e tangibile e sia sviluppata una capacità di risposta rapida a livello europeo fondata sui nuclei di protezione civile degli Stati membri, come chiesto dal Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005 e dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 13 gennaio 2005 sulla catastrofe provocata dallo tsunami.
(5) Il meccanismo terrebbe debitamente conto della pertinente normativa della Comunità europea e degli impegni internazionali da questa assunti. La presente decisione dovrebbe pertanto lasciare impregiudicati i diritti e gli obblighi reciproci degli Stati membri derivanti da trattati bilaterali o multilaterali in relazione agli aspetti contemplati dalla decisione stessa.
(6) Il meccanismo dovrebbe agevolare la risposta della protezione civile a fronte di tutti i tipi di emergenze gravi che si producono all’interno e all’esterno della Comunità, comprese le catastrofi naturali e di origine antropica, gli atti di terrorismo e gli incidenti tecnologici, radiologici e ambientali, compreso l’inquinamento marino dovuto a cause accidentali. L’intervento della protezione civile può essere richiesto in tutti questi tipi di emergenze, a complemento delle capacità di reazione proprie del paese colpito.
(7) La prevenzione riveste grande importanza per la protezione contro le catastrofi naturali, tecnologiche e ambientali e in questo contesto dovranno essere esaminate ulteriori azioni. Contribuendo all’ulteriore sviluppo di sistemi di rilevamento e di allarme rapido, la Comunità dovrebbe aiutare gli Stati membri a rendere minimi i tempi di reazione nel far fronte alle catastrofi e nell’informare i cittadini UE dei pericoli. È opportuno che tali sistemi tengano conto delle fonti d’informazione esistenti e si fondino su di esse.
(8) Devono essere prese misure preparatorie a livello comunitario e degli Stati membri per far sì che in caso di emergenza le squadre di intervento addette ai soccorsi siano mobilitate tempestivamente e coordinate con la necessaria flessibilità e per garantire, tramite un programma di formazione, un’effettiva capacità di risposta e complementarità delle squadre di valutazione e/o coordinamento, delle squadre di intervento e di altre risorse, se del caso.
(9) Altre misure preparatorie consistono nel mettere in comune le informazioni relative alle risorse mediche necessarie e promuovere l’uso delle nuove tecnologie. Tali informazioni riguardano le risorse mediche che gli Stati membri potrebbero rendere disponibili su base volontaria per la protezione della sanità pubblica in seguito ad una richiesta di intervento nell’ambito del meccanismo. Conformemente all’articolo 296 del trattato che istituisce la Comunità europea, nessuno Stato membro dev’essere tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza.
(10) Si dovrebbe prendere in considerazione l’istituzione di ulteriori nuclei di intervento nel settore della protezione civile, composti da risorse provenienti da uno o più Stati membri e volti ad essere pienamente interconnessi, come contributo al potenziamento di una capacità di reazione rapida della protezione civile. I nuclei sono organizzati al livello degli Stati membri e soggetti alla loro direzione e comando.
(11) In caso di emergenza grave o imminente nella Comunità, che provochi o rischi di provocare effetti transfrontalieri o che possa dar luogo ad una richiesta di soccorso da parte di uno o più Stati membri, è necessario che l’emergenza venga notificata, ove opportuno, tramite un sistema comune di comunicazione e informazione dotato della necessaria affidabilità.
(12) Il meccanismo dovrebbe consentire di mobilitare gli interventi di soccorso e agevolarne il coordinamento, in modo da contribuire a garantire una migliore protezione in primo luogo delle persone, ma anche dell’ambiente e dei beni, compreso il patrimonio culturale, limitando il numero dei morti e dei feriti, i danni materiali, economici ed ecologici e rendendo in questo modo più concreti e tangibili gli obiettivi di coesione sociale e di solidarietà. È opportuno che la cooperazione rafforzata nel settore degli interventi della protezione civile poggi su una struttura comunitaria di protezione civile composta da un centro di monitoraggio e di informazione e un sistema comune di comunicazione e informazione per le emergenze gestito dalla Commissione, nonché da punti di contatto negli Stati membri. Tale struttura costituirebbe l’ambito preposto alla raccolta di informazioni ufficialmente controllate sulle emergenze, alla diffusione di tali informazioni a tutti gli Stati membri e allo scambio degli insegnamenti tratti dagli interventi effettuati.
(13) I punti di contatto negli Stati membri dovrebbero essere in grado di fornire informazioni sulla disponibilità dei mezzi di soccorso della protezione civile richiesti dal paese colpito dall’emergenza, comprese le informazioni sulla disponibilità di mezzi e capacità militari.
(14) È necessario rafforzare la disponibilità di idonei mezzi di trasporto al fine di potenziare lo sviluppo di una capacità di risposta rapida a livello comunitario. La Comunità dovrebbe sostenere e integrare gli sforzi degli Stati membri agevolando la messa in comune delle risorse disponibili nel settore dei trasporti negli Stati membri e contribuendo se necessario al finanziamento di mezzi di trasporto supplementari.
(15) Per quanto riguarda gli interventi di soccorso della protezione civile al di fuori della Comunità, il meccanismo dovrebbe agevolare e sostenere le azioni intraprese dalla Comunità e dagli Stati membri. Gli interventi di soccorso al di fuori della Comunità possono essere condotti autonomamente o come contributo a un’operazione guidata da un’organizzazione internazionale, nel qual caso la Comunità dovrebbe sviluppare le sue relazioni con le pertinenti organizzazioni internazionali.
(16) Le Nazioni Unite, ove presenti, svolgono un ruolo di coordinamento generale degli interventi di emergenza nei paesi terzi. È opportuno che i soccorsi forniti dalla protezione civile nell’ambito del meccanismo siano coordinati con le Nazioni Unite e altri soggetti internazionali per ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili ed evitare inutili duplicazioni di interventi. Un migliore coordinamento dei soccorsi di protezione civile tramite il meccanismo costituisce una condizione indispensabile per sostenere lo sforzo di coordinamento generale e assicurare un ampio contributo europeo alle operazioni internazionali di soccorso. Nelle emergenze gravi, nelle quali i soccorsi sono forniti nell’ambito sia del meccanismo sia del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all’aiuto umanitario (6), la Commissione dovrebbe assicurare l’efficacia, la coerenza e la complementarità della risposta della Comunità nel suo insieme.
(17) Il meccanismo comunitario potrebbe anche costituire uno strumento inteso ad agevolare e supportare la gestione delle crisi in conformità
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