2008/337/EC: Commission Decision of 24 April 2008 amending Decision 2006/968/EC implementing Council Regulation (EC) No 21/2004 as regards guidelines and procedures for the electronic identification of ovine and caprine animals (notified under document number C(2008) 1571) (Text with EEA relevance)

Published date29 April 2008
Subject MatterBeef and veal
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 115, 29 April 2008
L_2008115IT.01003301.xml
29.4.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 115/33

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2008

che modifica la decisione 2006/968/CE recante attuazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda orientamenti e procedure relativi all'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina

[notificata con il numero C(2008) 1571]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/337/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (1) e in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 21/2004 prevede che ciascuno Stato membro istituisca un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina in conformità a tale regolamento. A norma del regolamento (CE) n. 21/2004 il primo mezzo di identificazione per tali animali è costituito dai marchi auricolari. Il secondo mezzo di identificazione comprende l'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina.
(2) La decisione 2006/968/CE (2) della Commissione contiene orientamenti e procedure per l'omologazione degli identificatori e dei lettori per l'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina a norma del regolamento (CE) n. 21/2004. Tale decisione prevede requisiti minimi relativi a determinate prove di conformità e di funzionamento per l'approvazione di tali identificatori e lettori. Tali prove devono essere svolte da laboratori di prova appositamente designati, che operano, sono valutati e accreditati conformemente a determinate norme europee.
(3) L'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3) fa riferimento a tali norme europee riguardo alla designazione dei laboratori ufficiali da parte delle autorità competenti.
(4) È opportuno modificare il riferimento a tali norme nella decisione 2006/968/CE per tenere conto del carattere specifico dei laboratori di prova ai quali fa riferimento la decisione in
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