2009/430/EC: Council Decision of 27 November 2008 concerning the conclusion of the Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters - Declarations
Published date | 10 June 2009 |
Subject Matter | Justice and home affairs |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 147, 10 June 2009 |
10.6.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 147/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 2008
relativa alla conclusione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(2009/430/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e con l’articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il consenso del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) | Il 16 settembre 1988 gli Stati membri delle Comunità europee hanno firmato con la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera un accordo internazionale concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2) («convenzione di Lugano»), che estende all’Islanda, alla Norvegia e alla Svizzera l’applicazione delle disposizioni della convenzione del 27 settembre 1968 sulle stesse materie (3) («convenzione di Bruxelles»). |
(2) | I negoziati per rivedere la convenzione di Bruxelles e la convenzione di Lugano si sono svolti nel 1998 e 1999, nell’ambito di un gruppo di lavoro ad hoc allargato all’Islanda, alla Norvegia e alla Svizzera. Esito dei negoziati è stata l’adozione di un progetto di convenzione redatto dal gruppo di lavoro, il cui testo è stato confermato dal Consiglio nelle sedute del 27 e 28 maggio 1999. |
(3) | Successivi negoziati all’interno del Consiglio hanno portato all’adozione, sulla base di tale testo, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (4), che ha ammodernato le disposizioni della convenzione di Bruxelles, rendendo il sistema di riconoscimento e di esecuzione più rapido e efficace. |
(4) | Visto il parallelismo tra i regimi instaurati dalla convenzione di Bruxelles e dalla convenzione di Lugano sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento e sull’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, è opportuno allineare le disposizioni della convenzione di Lugano a quelle del regolamento (CE) n. 44/2001, per raggiungere lo stesso grado di circolazione delle decisioni tra gli Stati membri e i paesi EFTA interessati. |
(5) | A norma del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’applicazione di misure a norma del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea. Affinché le disposizioni della convenzione di Lugano siano applicabili a tale paese, la Danimarca dovrebbe partecipare in quanto parte contraente a una nuova convenzione sulle stesse materie. |
(6) | Con decisione del 27 settembre 2002, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare in vista dell’adozione di una nuova convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. |
(7) | La Commissione, a nome della Comunità, ha negoziato tale convenzione con l’Islanda, la Norvegia, la Svizzera e la Danimarca. La convenzione è stata firmata il 30 ottobre 2007, a nome della Comunità, a norma della decisione del Consiglio 2007/712/CE (5), fatta salva la sua conclusione ad una data successiva. |
(8) | Al momento dell’adozione |
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