2009/561/EC: Commission Decision of 22 July 2009 amending Decision 2006/679/EC as regards the implementation of the technical specification for interoperability relating to the control-command and signalling subsystem of the trans-European conventional rail system (notified under document number C(2009) 5607) (Text with EEA relevance)

Published date25 July 2009
Subject MatterTransport,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 194, 25 July 2009
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25.7.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 194/60

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2009

recante modifica della decisione 2006/679/CE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale

[notificata con il numero C(2009) 5607]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/561/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la raccomandazione dell’Agenzia ferroviaria europea sul piano di attuazione europeo (ERA-REC-02-2009-ERTMS) del 23 febbraio 2009,

considerando quanto segue:

(1) Ciascuna specifica tecnica di interoperabilità (STI) deve indicare la strategia di attuazione delle STI, precisando le tappe da completare per passare progressivamente dalla situazione attuale alla situazione finale di rispetto generalizzato delle STI.
(2) La decisione 2006/679/CE della Commissione, del 28 marzo 2006, riguardante una specifica tecnica di interoperabilità relativa al sottosistema «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (2) ha definito la STI corrispondente.
(3) Ai sensi dell’articolo 3 della decisione 2006/679/CE, gli Stati membri hanno definito un piano nazionale di attuazione della STI controllo-comando e segnalamento e ne hanno trasmesso notifica alla Commissione.
(4) Sulla base di questi piani nazionali deve essere elaborato un piano generale dell’UE in base ai principi specificati nel capitolo 7 dell’allegato alla decisione 2006/679/CE.
(5) Il capitolo 7 dell’allegato alla decisione 2006/679/CE stabilisce che il piano generale dell’UE deve essere allegato alla STI mediante una procedura di revisione e sarà denominato piano di attuazione europeo.
(6) La direttiva 2008/57/CE indica che le STI possono definire il quadro necessario per decidere se i sottosistemi esistenti devono essere nuovamente autorizzati e fissare le scadenze corrispondenti.
(7) La strategia per attuare la STI controllo-comando e segnalamento non deve basarsi esclusivamente sulla conformità dei sottosistemi alla STI al momento della loro messa in servizio, ammodernamento o rinnovo ma anche su un’attuazione coordinata lungo i corridoi paneuropei che collegano le principali aree di trasporto merci europee. Visto che l’interoperabilità può essere ottenuta soltanto se i corridoi sono completamente equipaggiati, è opportuno fissare nel piano di attuazione europeo termini adeguati per il rinnovo o l’ammodernamento del sottosistema.
(8) Gli Stati membri devono compiere gli sforzi necessari per predisporre un modulo esterno di trasmissione specifico per i sistemi ereditati di classe B di cui all’allegato B della STI.
(9) I progetti per il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System, ERTMS), in generale, e le linee incluse nel piano di attuazione europeo, in particolare, possono beneficiare di sovvenzioni comunitarie a titolo del programma TEN-T o di altri programmi di sostegno finanziario della Comunità.
(10) Per assicurare la realizzazione del sistema ERTMS, in sintonia con il campo di applicazione e i termini stabiliti dal piano europeo di attuazione, è fondamentale disporre di un sostegno finanziario adeguato. Il piano può pertanto essere adeguato per tenere conto dei finanziamenti disponibili.
(11) I fornitori delle apparecchiature di bordo del sistema ERTMS hanno confermato di poter fornire attrezzature di bordo conformi al nuovo standard (noto come «baseline 3») entro il 2015; pertanto, le locomotive internazionali consegnate entro tale scadenza devono, in generale, essere dotate del sistema ERTMS.
(12) La decisione 2006/679/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.
(13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato sull’interoperabilità e la sicurezza ferroviarie, istituito ai sensi dell’articolo 29 della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2006/679/CE è modificato come segue:

1) le sezioni 7.1, 7.2 e 7.3 sono sostituite dal testo che figura nell’allegato della presente decisione;
2) nella sezione 7.4.2.3 il riferimento alla sezione 7.2.2.5 è sostituito da un riferimento alla sezione 7.2.

Articolo 2

Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione valuta l’attuazione del piano di attuazione europeo e, dopo aver analizzato i progressi compiuti fino al 2015, determina la disponibilità di apparecchiature conformi al nuovo standard (baseline 3) così come le fonti e il livello di finanziamento disponibili per sostenere la realizzazione del sistema ERTMS, qualora risultino necessari emendamenti alla presente decisione, in particolare per quanto riguarda le linee che devono essere attrezzate entro il 2020. Gli Stati membri partecipano all’analisi.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o settembre 2009.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2009.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1) GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

(2) GU L 284 del 16.10.2006, pag. 1.


ALLEGATO

Le sezioni 7.1, 7.2 e 7.3 dell’allegato della decisione 2006/679/CE sono sostituite dalle seguenti:

"7. ATTUAZIONE DELLA STI CONTROLLO-COMANDO

Il presente capitolo illustra la strategia di attuazione della STI (piano di attuazione europeo del sistema ERTMS), precisando le tappe da completare per passare progressivamente dalla situazione attuale alla situazione finale di rispetto generalizzato delle STI.

Il piano europeo di attuazione del sistema ERTMS non si applica alle linee che si trovano sul territorio di uno Stato membro quando la rete ferroviaria di quest’ultimo è separata o isolata per la presenza del mare o è separata dalla rete ferroviaria del resto della Comunità a causa di condizioni geografiche particolari. Questa strategia non si applica alle locomotive che effettuano servizio esclusivamente sulle linee in questione.

7.1. Attuazione del sistema ERTMS a terra

L’obiettivo del piano di attuazione europeo del sistema ERTMS è assicurare che, gradualmente, le locomotive, le automotrici e gli altri veicoli ferroviari equipaggiati con il sistema ERTMS possano avere accesso a un numero maggiore di linee, porti, terminal e impianti di smistamento senza essere dotati dell’apparecchiatura nazionale specifica in aggiunta al sistema ERTMS.

A tal fine, il piano di attuazione non richiede l’eliminazione dei sistemi esistenti di classe B sulle linee incluse nel piano. Tuttavia, entro la data specificata nel piano di attuazione la dotazione di un sistema di classe B non deve essere una condizione per avere accesso ai binari delle linee incluse nel piano di attuazione per le locomotive, le automotrici e gli altri veicoli ferroviari equipaggiati con il sistema ERTMS.

Quando le aree dei terminal, quali per esempio i porti o determinate linee specifiche in un porto, non sono dotate di un sistema di classe B, i requisiti relativi alla “connessione” delle aree in questione non significano necessariamente che i terminal o le linee in questione debbano essere equipaggiati con il sistema ERTMS, a condizione che la dotazione con un sistema di classe B non sia richiesto come condizione di accesso alla rete.

Per le linee costituite da un doppio binario o da più binari, la linea è considerata equipaggiata non appena un doppio binario è equipaggiato. Quando in una sezione di corridoio esiste più di una linea, almeno una deve essere equipaggiata sulla sezione e l’intero corridoio è considerato equipaggiato non appena almeno una linea è attrezzata sull’intera lunghezza del corridoio.

7.1.1. Corridoi

I sei corridoi di cui all’appendice I devono essere equipaggiati con il sistema ERTMS secondo il calendario di cui alla stessa appendice (1).

7.1.2. Collegamento ai principali porti, impianti di smistamento, terminal merci e aree per il trasporto merci in Europa

I porti, gli impianti di smistamento, i terminal merci e le aree per il trasporto merci di cui all’appendice II sono collegati ad almeno uno dei sei corridoi specificati all’appendice I alla data e alle condizioni di cui all’appendice II.

7.1.3. Progetti finanziati dall’UE

Fatte salve le sezioni 7.1.1 e 7.1.2, l’installazione del sistema ERTMS/ETCS è obbligatoria in caso di:

nuove installazioni della protezione del treno in un impianto CCS, o
ammodernamento della protezione del treno in un impianto CCS già in servizio che modifichi le funzioni o le prestazioni del sottosistema,

per i progetti di infrastruttura ferroviaria che beneficiano di una sovvenzione finanziaria a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e/o del Fondo di coesione [regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (2)] e/o dei fondi TEN-T [decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3)].

Tuttavia, quanto il segnalamento è rinnovato su sezioni di una linea brevi (inferiori a 150 km) e discontinue, la Commissione può autorizzare una deroga a tale norma, a condizione che il sistema ERTMS sia installato anteriormente alla prima delle due date indicate di seguito:

5 anni dopo il completamento del progetto,
la data entro la quale la sezione della linea è collegata a un’altra linea equipaggiata con il sistema ERTMS.

Nella presente sezione, la prima delle due date in questione è definita “data limite per...

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