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29.1.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 25/18 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2009
che istituisce il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/77/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
considerando quanto segue:
(1) | Nel quadro della cosiddetta «procedura Lamfalussy», la Commissione ha adottato la decisione 2001/527/CE, del 6 giugno 2001, che istituisce il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (1) (di seguito «il comitato»). Il comitato ha iniziato i lavori il 7 giugno 2001 in quanto organismo indipendente di riflessione e dibattito avente il compito di prestare consulenza alla Commissione nel settore dei valori mobiliari. |
(2) | Conformemente alle disposizioni della direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (2), la Commissione ha proceduto ad una revisione della procedura Lamfalussy nel 2007 e ha presentato la sua valutazione in una comunicazione del 20 novembre 2007 intitolata «Revisione della procedura Lamfalussy — Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza» (3). |
(3) | Nella comunicazione la Commissione ha sottolineato l’importanza del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (nel seguito «i comitati delle autorità di vigilanza») in un mercato finanziario europeo sempre più integrato. Si è ritenuto necessario porre in essere un quadro chiaro per le attività di tali comitati nel settore della convergenza e della cooperazione tra autorità di vigilanza. |
(4) | Rivedendo il funzionamento della procedura Lamfalussy, il Consiglio ha invitato la Commissione a chiarire il ruolo dei comitati delle autorità di vigilanza e a considerare tutte le diverse opzioni per rafforzare il funzionamento di tali comitati, senza squilibrare la struttura istituzionale attuale o ridurre la responsabilità delle autorità di vigilanza (4). |
(5) | Nella sua riunione del 13 e 14 marzo 2008, il Consiglio europeo ha chiesto di apportare rapidamente miglioramenti al funzionamento dei comitati delle autorità di vigilanza (5). |
(6) | Il 14 maggio 2008 (6) il Consiglio ha invitato la Commissione a rivedere le decisioni della Commissione che istituiscono i comitati delle autorità di vigilanza per garantire la coerenza dei mandati e dei compiti e rafforzarne il contributo alla cooperazione e convergenza tra le autorità di vigilanza. Il Consiglio ha osservato che ai comitati potrebbero essere dati esplicitamente dei compiti specifici per promuovere la cooperazione e la convergenza tra le autorità di vigilanza e accrescere il loro ruolo nella valutazione dei rischi per la stabilità finanziaria. Occorre pertanto creare un quadro giuridico rafforzato per quanto riguarda il ruolo e i compiti del comitato in questo ambito. |
(7) | È necessario che il comitato operi come gruppo consultivo indipendente della Commissione nel settore dei valori mobiliari. |
(8) | Occorre inoltre che il comitato contribuisca all’attuazione quotidiana comune ed uniforme della legislazione comunitaria e alla sua applicazione coerente da parte delle autorità di vigilanza. |
(9) | Il comitato non ha poteri di regolamentazione a livello comunitario. È opportuno che proceda a verifiche inter pares, promuova le migliori pratiche ed emani orientamenti, raccomandazioni e standard non vincolanti al fine di accrescere la convergenza all’interno della Comunità. |
(10) | Il rafforzamento della collaborazione bilaterale e multilaterale tra le autorità di vigilanza dipende dalla mutua comprensione e fiducia tra le autorità di vigilanza. È opportuno che il comitato contribuisca al miglioramento di tale collaborazione. |
(11) | È altresì necessario che il comitato promuova la convergenza della vigilanza in tutta la Comunità. Per essere più precisi per quanto riguarda questo obiettivo, occorre stilare un elenco indicativo e non esaustivo dei compiti da assegnare al comitato. |
(12) | Per risolvere le dispute di natura transfrontaliera tra le autorità di vigilanza, in particolare nell’ambito dei collegi di autorità di vigilanza, è necessario che il comitato offra un meccanismo di mediazione volontario e non vincolante. |
(13) | Per beneficiare delle competenze acquisite dal comitato e senza pregiudizio dei poteri delle autorità di vigilanza, è opportuno che le autorità di vigilanza abbiano la possibilità di rinviare le questioni al comitato per ottenerne un parere non vincolante. |
(14) | Lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza è fondamentale per l’esercizio delle loro funzioni. È essenziale per una vigilanza efficace dei mercati mobiliari e per la stabilità finanziaria. Mentre la legislazione relativa ai valori mobiliari impone alle autorità di vigilanza chiari obblighi giuridici in materia di collaborazione e scambio di informazioni, è opportuno che il comitato faciliti nella pratica lo scambio quotidiano di informazioni tra tali autorità, nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di riservatezza contenute nella legislazione applicabile. |
(15) | Per ridurre la duplicazione dei compiti di vigilanza e razionalizzare in tal modo il processo di vigilanza nonché ridurre gli oneri imposti ai partecipanti al mercato, è necessario che il comitato agevoli la delega dei compiti tra le autorità di vigilanza, in particolare nei casi specificati nella legislazione rilevante. |
(16) | Al fine di promuovere la convergenza e la coerenza tra i collegi di autorità di vigilanza e garantire in tal modo condizioni operative uniformi, è necessario che il comitato ne monitori il funzionamento senza limitare l’indipendenza dei membri del collegio. |
(17) | La qualità, la comparabilità e la coerenza delle comunicazioni alle |
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