| Published date | 29 January 2009 |
| Date of Signature | 03 July 2009 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 25, 29 January 2009 |
| 29.1.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 25/23 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2009
che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/78/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
considerando quanto segue:
| (1) | Nel quadro della cosiddetta «procedura Lamfalussy», la Commissione ha adottato la decisione 2004/5/CE, del 5 novembre 2003, che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (1) (di seguito «il comitato»). Il comitato ha iniziato i lavori il 1o gennaio 2004 in quanto organismo indipendente di riflessione e dibattito avente il compito di prestare consulenza alla Commissione nel settore della regolamentazione e della vigilanza bancaria. |
| (2) | Conformemente alle disposizioni della direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (2), la Commissione ha proceduto ad una revisione della procedura Lamfalussy nel 2007 e ha presentato la sua valutazione in una comunicazione del 20 novembre 2007 intitolata «Revisione della procedura Lamfalussy — Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza» (3). |
| (3) | Nella comunicazione la Commissione ha sottolineato l’importanza del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (di seguito «i comitati delle autorità di vigilanza») in un mercato finanziario europeo sempre più integrato. Si è ritenuto necessario porre in essere un quadro chiaro per le attività di tali comitati nel settore della convergenza e della cooperazione tra autorità di vigilanza. |
| (4) | Rivedendo il funzionamento della procedura Lamfalussy, il Consiglio ha invitato la Commissione a chiarire il ruolo dei comitati delle autorità di vigilanza e a considerare tutte le diverse opzioni per rafforzare il funzionamento di tali comitati, senza squilibrare la struttura istituzionale attuale o ridurre la responsabilità delle autorità di vigilanza (4). |
| (5) | Nella sua riunione del 13 e 14 marzo 2008, il Consiglio europeo ha chiesto di apportare rapidamente miglioramenti al funzionamento dei comitati delle autorità di vigilanza (5). |
| (6) | Il 14 maggio 2008 (6) il Consiglio ha invitato la Commissione a rivedere le decisioni della Commissione che istituiscono i comitati delle autorità di vigilanza per garantire la coerenza dei mandati e dei compiti e rafforzarne il contributo alla cooperazione e convergenza tra le autorità di vigilanza. Il Consiglio ha osservato che ai comitati potrebbero essere dati esplicitamente dei compiti specifici per promuovere la cooperazione e la convergenza tra le autorità di vigilanza nonché per accentuare il loro ruolo nella valutazione dei rischi per la stabilità finanziaria. Occorre pertanto creare un quadro giuridico rafforzato per quanto riguarda il ruolo e i compiti del comitato in questo ambito. |
| (7) | La composizione del comitato deve riflettere l’organizzazione della vigilanza bancaria e deve anche tenere conto del ruolo delle banche centrali per quanto riguarda la stabilità generale del settore bancario a livello sia nazionale che comunitario. Occorre identificare chiaramente i rispettivi diritti delle diverse categorie di partecipanti. È in particolare necessario che la presidenza e i diritti di voto siano riservati alle autorità di vigilanza competenti di ciascuno Stato membro. È opportuno che, laddove appropriato, la partecipazione a discussioni riservate in merito a singoli istituti soggetti a vigilanza sia limitata alle autorità di vigilanza competenti e alle banche centrali cui sono affidate responsabilità operative specifiche per la vigilanza degli istituti in questione. |
| (8) | È necessario che il comitato operi come gruppo consultivo indipendente della Commissione nel settore della vigilanza bancaria. |
| (9) | È opportuno che il mandato del comitato riguardi la vigilanza dei conglomerati finanziari. Per evitare la duplicazione dei lavori, prevenire incoerenze, mantenere il comitato al passo con i progressi e dargli l’opportunità di beneficiare di uno scambio di informazioni, occorre che la collaborazione con il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali ai fini della vigilanza dei conglomerati finanziari abbia luogo in sede di comitato congiunto sui conglomerati finanziari. |
| (10) | Occorre inoltre che il comitato contribuisca all’attuazione quotidiana comune ed uniforme della legislazione comunitaria e alla sua applicazione coerente da parte delle autorità di vigilanza. |
| (11) | Il comitato non ha poteri di regolamentazione a livello comunitario. È opportuno che proceda a verifiche inter pares, promuova le migliori pratiche ed emani orientamenti, raccomandazioni e standard non vincolanti al fine di accrescere la convergenza all’interno della Comunità. |
| (12) | Il rafforzamento della collaborazione bilaterale e multilaterale tra le autorità di vigilanza dipende dalla mutua comprensione e fiducia tra le autorità di vigilanza. È opportuno che il comitato contribuisca al miglioramento di tale collaborazione. |
| (13) | È altresì necessario che il comitato promuova la convergenza della vigilanza in tutta la Comunità. Per essere più precisi per quanto riguarda questo obiettivo, occorre stilare un elenco indicativo e non esaustivo dei compiti da assegnare al comitato. |
| (14) | Per risolvere le dispute di natura transfrontaliera tra le autorità di vigilanza, in particolare nell’ambito dei collegi di autorità di vigilanza, è necessario che il comitato offra un meccanismo di mediazione volontario e non vincolante. |
| (15) | Per beneficiare delle competenze acquisite dal comitato e senza pregiudizio dei poteri delle autorità di vigilanza, è opportuno che le autorità di vigilanza abbiano la possibilità di rinviare le questioni al comitato per ottenerne un parere non vincolante. |
| (16) | Lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza è fondamentale per l’esercizio delle loro funzioni. È essenziale per una vigilanza efficace dei gruppi bancari e per la stabilità finanziaria. Mentre la legislazione bancaria impone alle autorità di vigilanza chiari obblighi giuridici in materia di collaborazione e scambio di informazioni, è opportuno che il comitato faciliti nella pratica lo scambio quotidiano di informazioni tra tali autorità, nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia |
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