2010/187/: Commission Decision of 25 March 2010 authorising Member States to adopt certain derogations pursuant to Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council on the inland transport of dangerous goods (notified under document C(2010) 1610)

Published date30 March 2010
Subject MatterTransport,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 83, 30 March 2010
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30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 83/24

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2010

che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe, a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose

[notificata con il numero C(2010) 1610]

(2010/187/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (1), in particolare l’articolo 6, paragrafi 2 e 4,

considerando quanto segue:

(1) L’allegato I, capo I.3, l’allegato II, capo II.3, e l’allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/CE contengono elenchi di deroghe nazionali che consentono di tenere conto di circostanze nazionali specifiche. È opportuno adattare questi elenchi per includere nuove deroghe nazionali.
(2) Per ragioni di chiarezza è opportuno sostituire integralmente tali sezioni.
(3) La direttiva 2008/68/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.
(4) Le misure stabilite nella presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto delle merci pericolose istituito dalla direttiva 2008/68/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri elencati in allegato alla presente decisione sono autorizzati ad applicare le deroghe di cui al medesimo allegato concernenti il trasporto di merci pericolose nel loro territorio.

Tali deroghe sono applicate senza discriminazioni.

Articolo 2

L’allegato I, capo I.3, l’allegato II, capo II.3, e l’allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2010.

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1) GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.


ALLEGATO

L’allegato I, capo I.3, l’allegato II, capo II.3, e l’allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/CE sono modificati come indicato qui di seguito.

1) L’allegato I, capo I.3, è sostituito dal seguente testo: «I.3. Deroghe nazionali Deroghe concesse agli Stati membri in base all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE, per il trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio. Identificativo della deroga: RO-a/bi/bii-MS-nn RO = strada a/bi/bii = articolo 6, paragrafo 2, lettera a/bi/bii MS = sigla dello Stato membro nn = numero di ordine In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE BE Belgio RO-a-BE-1 Oggetto: Classe 1 — Piccole quantità. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6 Contenuto dell’allegato della direttiva: il punto 1.1.3.6 limita a 20 kg la quantità di esplosivi per attività minerarie che possono essere trasportati in un normale veicolo. Contenuto della normativa nazionale: gli operatori dei depositi lontani dai luoghi di approvvigionamento possono essere autorizzati a trasportare 25 kg di dinamite o di esplosivi potenti e 300 detonatori al massimo in normali veicoli a motore, alle condizioni che devono essere fissate dal servizio esplosivi. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Article 111 de l’arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-a-BE-2 Oggetto: trasporto di contenitori vuoti non puliti che hanno contenuto prodotti di varie classi. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6 Contenuto della normativa nazionale: indicazione nei documenti di trasporto: “Contenitori vuoti non puliti che hanno contenuto prodotti di varie classi”. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: deroga 6-97. Osservazioni: deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 21 (ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE). Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-a-BE-3 Oggetto: adozione della deroga RO-a-UK-4. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-a-BE-4 Oggetto: esenzione da tutte le prescrizioni ADR per il trasporto nazionale di massimo 1 000 rilevatori di fumo ionici usati in abitazioni private all’impianto di trattamento in Belgio attraverso i punti di raccolta previsti nello scenario concernente la raccolta selettiva dei rilevatori di fumo. Riferimento all’ADR: tutte le prescrizioni Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: Contenuto della normativa nazionale: l’uso domestico di rilevatori ionici di fumo non è soggetto ad un controllo regolamentare da un punto di vista radiologico se il rilevatore di fumo è di un tipo omologato. Il trasporto di questi rilevatori di fumo per la consegna all’utilizzatore finale è esente dalle prescrizioni ADR [cfr. 2.2.7.1.2, lettera d)]. La direttiva 2002/96/CE “RAEE” (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) prevede la raccolta selettiva di rilevatori di fumo usati per il trattamento delle schede di circuito e, nel caso dei rilevatori ionici, per estrarre le sostanze radioattive. Per consentire questa raccolta selettiva è stato elaborato uno scenario per incentivare gli utilizzatori privati a portare i loro rilevatori di fumo usati ad un punto di raccolta da cui questi possono essere trasportati ad un impianto di trattamento, a volte attraverso un secondo punto di raccolta o un deposito intermedio. Nei punti di raccolta saranno messi a disposizione imballaggi metallici in cui potranno essere sistemati un massimo di 1 000 rilevatori di fumo. Da questi punti un imballaggio di questo tipo contenente rilevatori di fumo può essere trasportato con altri rifiuti ad un deposito intermedio. L’imballaggio sarà etichettato con la dicitura “rilevatore di fumo”. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: lo scenario per la raccolta selettiva di rilevatori di fumo fa parte delle condizioni per l’eliminazione di strumenti approvati prevista all’articolo 3.1.d.2 del decreto reale del 20.7.2001: regolamento sulla radioprotezione generale. Osservazioni: Questa deroga è necessaria per rendere possibile la raccolta selettiva di rilevatori di fumo ionici. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 DE Germania RO-a-DE-1 Oggetto: imballaggio e carico misti di parti di automobili con classificazione 1.4G assieme ad alcune merci pericolose (n4). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10 e 7.5.2.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni sull’imballaggio e il carico misti. Contenuto della normativa nazionale: le merci UN 0431 e UN 0503 possono essere trasportate unitamente a talune merci pericolose (prodotti utilizzati nella costruzione automobilistica) in quantità specifiche, fissate nell’esenzione. Tali quantità non possono essere superiori a 1 000 unità (cfr. punto 1.1.3.6.4). Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28. Osservazioni: l’esenzione è necessaria per permettere una rapida consegna delle componenti per autoveicoli riguardanti la sicurezza, in funzione della domanda locale. A motivo dell’ampia gamma dei prodotti, l’immagazzinamento di tali prodotti presso i meccanici locali non è frequente. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-a-DE-2 Oggetto: esenzione dall’obbligo di avere un documento di trasporto e una dichiarazione del trasportatore per determinate quantità di merci pericolose, come specificato al punto 1.1.3.6 (n1). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.1 e 5.4.1.1.6. Contenuto dell’allegato della direttiva: contenuto del documento di trasporto. Contenuto della normativa nazionale: per tutte le classi tranne la classe 7: non sono necessari documenti di trasporto se la quantità della merce trasportata non supera le quantità indicate nel punto 1.1.3.6. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18. Osservazioni: le informazioni fornite dall’etichettatura e dalle indicazioni poste sull’imballaggio sono considerate sufficienti per il trasporto nazionale, in quanto un documento di trasporto non è sempre adatto per la distribuzione locale. Deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 22 (ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE). Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-a-DE-3 Oggetto: trasporto di standard di misurazione e pompe per carburanti (vuote, non pulite). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: disposizioni applicabili ai numeri ONU 1202, 1203 e 1223. Contenuto dell’allegato della direttiva: imballaggio, marcatura, documenti, istruzioni di trasporto e di movimentazione, istruzioni per il personale viaggiante. Contenuto della normativa nazionale: specifica delle normative applicabili e delle disposizioni secondarie ai fini dell’applicazione della deroga fino a 1 000 litri: comparabile a imballaggi vuoti, non puliti; al di sopra di 1 000 litri: conformità a taluni regolamenti per le cisterne; trasporto esclusivamente vuote e non pulite. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24. Osservazioni: lista n. 7, 38, 38a. Termine della scadenza: 30 giugno 2015 RO-a-DE-5 Oggetto: autorizzazione all’imballaggio combinato. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2. Contenuto dell’allegato della direttiva: divieto di imballaggio combinato. Contenuto della normativa nazionale: classi 1.4S, 2, 3 e 6.1; autorizzazione all’imballaggio combinato di oggetti di classe 1.4S (cartucce per armi di piccolo calibro), aerosol (classe 2) e materiali per la pulizia e il
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