2011/161/EU, Euratom: Commission Decision of 28 February 2011 amending Decision C(2008) 4617 related to the rules for proposals submission, evaluation, selection and award procedures for indirect actions under the Seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007-2013) and under the Seventh Framework Programme of the European Atomic Energy Community (Euratom) for nuclear research and training activities (2007-2011) Text with EEA relevance

Published date22 March 2011
Date of Signature02 December 2011
Subject MatterNuclear common market,Research and technological development
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 75, 22 March 2011
L_2011075IT.01000101.xml
22.3.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 75/1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2011

che modifica la decisione C(2008) 4617 concernente le regole per le procedure di presentazione, valutazione, selezione e attribuzione di proposte per azioni indirette nell’ambito del Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) e del Settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/161/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto il regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3,

visto il regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del Settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) (2), in particolare l’articolo 15, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha elaborato le regole che disciplinano le procedure di presentazione delle proposte, nonché le procedure di valutazione, selezione e attribuzione corrispondenti («le regole»).
(2) Scopo delle regole è istituire un quadro per la gestione delle proposte nell’ambito del Settimo programma quadro (CE e Euratom). Questa regole devono garantire un approccio coerente in tutti i programmi specifici (ad eccezione del programma «Idee»), lasciando un grado di flessibilità laddove necessario.
(3) Le regole precisano inoltre il ruolo e gli obblighi degli esperti indipendenti che, a norma dei regolamenti (CE) n. 1906/2006 e (Euratom) n. 1908/2006, assistono la Commissione nella valutazione delle proposte di azioni indirette; le regole disciplinano inoltre la lettera tipo di nomina che gli esperti devono sottoscrivere.
(4) Queste regole sono state adottate dalla Commissione il 30 marzo 2007 (COM/2007/1390) e riviste, nell’ambito di una procedura di delega, il 13 febbraio 2008 [DL(2008) 314] e successivamente il 21 agosto 2008 [C(2008) 4617]. Occorre adesso introdurre alcune ulteriori modifiche per chiarire una serie di punti sulla base dell’esperienza maturata. Nello stesso tempo il testo viene allineato al trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato alla decisione C(2008) 4617 è sostituito dall’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Le regole per la presentazione di proposte e le relative procedure di valutazione, selezione e attribuzione riguardanti azioni indirette nell’ambito dei programmi specifici «Cooperazione», «Capacità», «Persone» ed Euratom del Settimo programma quadro (2007-2013) si applicano a tutti gli inviti a presentare proposte pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1.

(2) GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO

«

ALLEGATO

REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE E LE RELATIVE PROCEDURE DI VALUTAZIONE, SELEZIONE E ATTRIBUZIONE

(Versione 4)

INDICE

Finalità e campo di applicazione

1. Introduzione
2. Presentazione
2.1. Inviti a presentare proposte
2.2. Esame preliminare delle proposte
2.3. Presentazione delle proposte
2.4. Ricevimento da parte della Commissione
2.5. Controlli di ammissibilità
2.6. Comitato di esame dell’ammissibilità
3. Valutazione delle proposte
3.1. Ruolo degli esperti
3.2. Nomina degli esperti
3.3. Condizioni della nomina, codice di condotta e conflitto di interessi
3.4. Osservatori indipendenti
3.5. Criteri di valutazione
3.6. Attribuzione dei punteggi alle proposte
3.7. Soglie e ponderazioni
3.8. Descrizione dettagliata della valutazione delle proposte
3.9. Feedback ai proponenti
4. Completamento dei risultati della valutazione
4.1. Graduatoria della Commissione
4.2. Elenco di riserva della Commissione
4.3. Decisioni di esclusione della Commissione
5. Negoziazione e aggiudicazione dei finanziamenti
5.1. Negoziazione delle proposte
5.2. Concessione di sovvenzioni
5.3. Assistenza, richieste di informazioni e procedure di ricorsi
5.4. Relazione concernente i risultati degli inviti a presentare proposte
Allegato A — Procedure di esame etico
Allegato B — Trattamento delle azioni di RST sensibili sul piano della sicurezza
Allegato C — Procedura di presentazione e valutazione delle proposte in due fasi
Allegato D — Sistemi continui di presentazione
Allegato E — Procedure per la presentazione delle proposte in formato cartaceo
Allegato F — Lettera di nomina degli esperti indipendenti
Allegato G — Valutazione delle proposte presentate nell’ambito del programma specifico “persone”

FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento stabilisce le regole della Commissione (1) per la presentazione delle proposte e le relative procedure di valutazione, selezione e attribuzione (in appresso “le regole”), in relazione al Settimo programma quadro della Comunità europea (2) per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e al Settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (3) (in appresso 7o PQ) conformemente alle rispettive regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (4) (in appresso “regole CE per la partecipazione” e “regole Euratom per la partecipazione”). Descrive le principali procedure che la Commissione applicherà conformemente alle regole per la partecipazione, al regolamento finanziario applicabile al bilancio delle Comunità europee (5) (in appresso “regolamento finanziario”) e al suo regolamento interno (6).

Queste regole non si applicano a: a) le procedure di appalti pubblici (7); b) le imprese comuni o a qualsiasi altra struttura istituita a norma dell’articolo 187 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) o in applicazione dell’articolo 185 di tale trattato o ancora dell’articolo 45 del trattato Euratom; c) alle azioni dirette realizzate dal Centro comune di ricerca della Commissione europea; e d) al programma specifico “Idee”.

1. INTRODUZIONE

Le richieste di sostegno finanziario nell’ambito del Settimo programma quadro (7o PQ) avvengono generalmente sotto forma di proposte presentate alla Commissione. Le proposte presentano in dettaglio i lavori previsti, i responsabili della loro realizzazione e i relativi costi.

La Commissione valuta le proposte al fine di individuare quelle la cui qualità è sufficientemente elevata per beneficiare di un eventuale finanziamento. La Commissione nomina esperti indipendenti (in appresso “esperti”) che la assistono nelle valutazioni delle proposte.

La Commissione avvia dei negoziati con i coordinatori delle proposte che hanno superato la fase di valutazione e per le quali uno stanziamento di bilancio è disponibile.

Se i negoziati si concludono positivamente, il progetto è selezionato e si stabilisce con i proponenti una convenzione di sovvenzione che prevede un contributo finanziario dell’Unione europea o di Euratom.

Queste regole si fondano su una serie di principi ampiamente consolidati.

i) Eccellenza: i progetti selezionati ai fini del finanziamento devono dimostrare una qualità elevata rispetto ai temi e ai criteri enunciati negli inviti a presentare proposte (8).

ii) Trasparenza: le decisioni di finanziamento devono essere basate su regole e procedure illustrate con chiarezza, e ai proponenti devono essere comunicate le opportune informazioni sull’esito della valutazione cui sono state sottoposte le loro proposte.

iii) Equità e imparzialità: tutte le proposte sono trattate nello stesso modo. Sono valutate in maniera imparziale sulla base del loro merito, indipendentemente dall’origine dei proponenti.

iv) Riservatezza: occorre mantenere la riservatezza su tutte le proposte e sui relativi dati, conoscenze e documenti comunicati alla Commissione (9).

v) Efficienza e rapidità: la valutazione, l’attribuzione e la preparazione delle sovvenzioni devono svolgersi il più rapidamente possibile, senza che tuttavia ne risentano la qualità della valutazione e il rispetto del quadro giuridico.

vi) Considerazioni etiche e sulla sicurezza: le proposte che trasgrediscono i principi etici fondamentali (10) o che non sono conformi alle pertinenti procedure di sicurezza (11) possono essere escluse in ogni momento dalle procedure di valutazione, selezione e attribuzione (cfr. allegati A e B).

I programmi di lavoro che attuano i programmi specifici possono definire dei criteri di valutazione specifici o fornire dettagli...

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