2014/427/EU: Decision of the European Central Bank of 6 February 2014 on the appointment of representatives of the European Central Bank to the Supervisory Board (ECB/2014/4)
Coming into Force | 06 February 2014 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Published date | 03 July 2014 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dec/2014/427/oj |
Celex Number | 32014D0004(01) |
Date | 06 February 2014 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 196, 3 July 2014 |
3.7.2014 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 196/38 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 6 febbraio 2014
sulla nomina di rappresentanti della Banca centrale europea al Consiglio di vigilanza
(BCE/2014/4)
(2014/427/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
Visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare gli articoli 26, paragrafo 1, 2 e 5,
vista la decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (2), in particolare l'articolo 13 ter.6,
considerando quanto segue:
(1) | Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1024/2013, il Consiglio direttivo nomina quattro rappresentanti della Banca centrale europea (BCE) al Consiglio di vigilanza nessuno dei quali assolve compiti direttamente connessi alla funzione monetaria della BCE. |
(2) | Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 le nomine della BCE al Consiglio di vigilanza a norma del presente regolamento rispettano i principi di equilibrio di genere, esperienza e qualifica. |
(3) | È necessario integrare il regolamento (UE) n. 1024/2013 in relazione alla procedura per la nomina dei quattro rappresentanti della BCE al Consiglio di vigilanza, alle condizioni e alla procedura per la loro revoca e alle condizioni applicabili alle persone nominate a tale carica, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nomina dei rappresentanti della BCE al Consiglio di vigilanza
1. I quattro rappresentanti della BCE sono nominati al Consiglio di vigilanza tra persone di riconosciuto prestigio ed esperienza professionale in campo bancario e questioni finanziarie.
2. Il loro mandato ha una durata di cinque anni e non è rinnovabile. In deroga a tale norma, con riferimento alla nomina iniziale, il mandato dei primi quattro rappresentanti della BCE ha durata compresa tra tre e cinque anni dalla nomina iniziale.
3. Le condizioni di impiego dei quattro rappresentanti della BCE, in particolare il loro stipendio, il loro trattamento pensionistico e le altre prestazioni sociali in loro favore costituiscono oggetto di un contratto stipulato con la BCE e sono stabiliti dal Consiglio direttivo su proposta...
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