Decisione della Commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/955/UE)
Published date | 30 December 2014 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 370, 30 December 2014 |
2014D0955 — IT — 30.12.2014 — 000.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
►B | DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/955/UE) (GU L 370 dell'30.12.2014, pag. 44) |
Rettificato da:
►C1 | Rettifica, GU L 187, 15.7.2015, pag. 91 (2014/955/UE) |
▼B
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2014
che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/955/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,
considerando quanto segue:(1) | La decisione 94/904/CE del Consiglio (2), sostituita dalla decisione 2000/532/CE della Commissione (3), ha istituito a livello dell'Unione un elenco di rifiuti pericolosi (di seguito «elenco di rifiuti»). |
(2) | La direttiva 2008/98/CE prevede che l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 10, H 11 e H 14 avvenga sulla base dei criteri di cui all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (4). |
(3) | A decorrere dal 1o giugno 2015 la direttiva 67/548/CEE è sostituita dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), per tener conto dei progressi tecnici e scientifici. A titolo di deroga, la direttiva 67/548/CEE può applicarsi a certe miscele fino al 1o giugno 2017, se queste sono state classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), e immesse sul mercato prima del 1o giugno 2015. |
(4) | Le prescrizioni della decisione 2000/532/CE per la classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi per quanto riguarda le caratteristiche di pericolo da H 3 a H 8, H 10 e H 11 devono essere adeguate al progresso tecnico e scientifico e alla nuova legislazione sulle sostanze chimiche, se del caso. Queste prescrizioni sono state incluse nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE. |
(5) | L'allegato della decisione 2000/532/CE che stabilisce l'elenco dei rifiuti deve essere modificato al fine di allinearlo alla terminologia utilizzata nel regolamento (CE) n. 1272/2008. Quando l'attribuzione di caratteristiche di pericolo avviene a seguito dell'esecuzione di una prova, è opportuno fare riferimento al regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione (7) o ad altri metodi di prova e linee direttrici riconosciuti a livello internazionale. |
(6) | Le caratteristiche che rendono pericolosi i rifiuti sono definite dettagliatamente nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE. Pertanto le caratteristiche che i rifiuti devono presentare per essere considerati pericolosi in riferimento ai codici da H3 a H8, H 10 e H 11, che erano riprese all'articolo 2 della decisione 2000/532/CE, sono diventate superflue. |
(7) | Le prescrizioni di cui all'articolo 3 della decisione 2000/532/CE sono integrate nell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/98/CE e sono dunque diventate superflue. |
(8) | Le disposizioni stabilite dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2000/532/CE è così modificata:
1)gli articoli 2 e 3 sono soppressi,
2)l'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o giugno 2015.
ALLEGATO
ELENCO DI RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE
DEFINIZIONI
Ai fini del presente allegato, si intende per:
1.«sostanza pericolosa», una sostanza classificata come pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
2.«metallo pesante», qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche nella misura in cui questi sono classificate come pericolose;
3.«policlorodifenili e policlorotrifenili» (PCB), i PCB, conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 96/59/CE del Consiglio (8);
4.«metalli di transizione», uno dei metalli seguenti: qualsiasi composto di scandio vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno e tantalio, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche, nella misura in cui questi sono classificati come pericolosi;
5.«stabilizzazione», i processi che modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi;
6.«solidificazione», processi che influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi;
7.«rifiuto parzialmente stabilizzato», un rifiuto che contiene, dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi, che non sono stati completamente trasformati in componenti non pericolosi e che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo.
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE
1. Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti
Nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. Per le caratteristiche di pericolo HP 4, HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i valori soglia per le singole sostanze come indicato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE. Quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo di una determinata soglia. Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE, prevalgono i risultati della prova.
2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso
I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE, a meno che non si applichi l'articolo 20 di detta direttiva.
Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni:
—L'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» deve essere effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento negli Stati membri.
—Una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana.
—I rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) devono essere classificati come pericolosi.
—I limiti di concentrazione di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (*).
—Se del caso, al momento di stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti si possono prendere in considerazione le seguenti note contenute nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008:
—
—1.1.3.1. Note relative all'identificazione, alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze: note B, D, F, J, L, M, P, Q, R, e U.
—1.1.3.2. Note relative alla classificazione e all'etichettatura delle miscele: note 1, 2, 3 e 5.
—Dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in base a questo metodo, si assegnerà l'adeguata voce di pericolosità o non pericolosità dall'elenco dei rifiuti.
—Tutte le altre voci dell'elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi.
ELENCO DEI RIFIUTI
I diversi tipi di rifiuti inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante il codice a sei cifre per ogni...
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