Decisione della Commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/955/UE)

Published date30 December 2014
Subject MatterEnvironment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 370, 30 December 2014
TESTO consolidato: 32014D0955 — IT — 30.12.2014

2014D0955 — IT — 30.12.2014 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/955/UE) (GU L 370 dell'30.12.2014, pag. 44)


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 187, 15.7.2015, pag. 91 (2014/955/UE)




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2014

che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/955/UE)



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ( 1 ), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:
(1) La decisione 94/904/CE del Consiglio ( 2 ), sostituita dalla decisione 2000/532/CE della Commissione ( 3 ), ha istituito a livello dell'Unione un elenco di rifiuti pericolosi (di seguito «elenco di rifiuti»).
(2) La direttiva 2008/98/CE prevede che l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 10, H 11 e H 14 avvenga sulla base dei criteri di cui all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio ( 4 ).
(3) A decorrere dal 1o giugno 2015 la direttiva 67/548/CEE è sostituita dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ), per tener conto dei progressi tecnici e scientifici. A titolo di deroga, la direttiva 67/548/CEE può applicarsi a certe miscele fino al 1o giugno 2017, se queste sono state classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ), e immesse sul mercato prima del 1o giugno 2015.
(4) Le prescrizioni della decisione 2000/532/CE per la classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi per quanto riguarda le caratteristiche di pericolo da H 3 a H 8, H 10 e H 11 devono essere adeguate al progresso tecnico e scientifico e alla nuova legislazione sulle sostanze chimiche, se del caso. Queste prescrizioni sono state incluse nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE.
(5) L'allegato della decisione 2000/532/CE che stabilisce l'elenco dei rifiuti deve essere modificato al fine di allinearlo alla terminologia utilizzata nel regolamento (CE) n. 1272/2008. Quando l'attribuzione di caratteristiche di pericolo avviene a seguito dell'esecuzione di una prova, è opportuno fare riferimento al regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione ( 7 ) o ad altri metodi di prova e linee direttrici riconosciuti a livello internazionale.
(6) Le caratteristiche che rendono pericolosi i rifiuti sono definite dettagliatamente nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE. Pertanto le caratteristiche che i rifiuti devono presentare per essere considerati pericolosi in riferimento ai codici da H3 a H8, H 10 e H 11, che erano riprese all'articolo 2 della decisione 2000/532/CE, sono diventate superflue.
(7) Le prescrizioni di cui all'articolo 3 della decisione 2000/532/CE sono integrate nell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/98/CE e sono dunque diventate superflue.
(8) Le disposizioni stabilite dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

La decisione 2000/532/CE è così modificata:

1) gli articoli 2 e 3 sono soppressi,

2) l'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o giugno 2015.




ALLEGATO

ELENCO DI RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE

DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato, si intende per:

1. «sostanza pericolosa», una sostanza classificata come pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

2. «metallo pesante», qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche nella misura in cui questi sono classificate come pericolose;

3. «policlorodifenili e policlorotrifenili» (PCB), i PCB, conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 96/59/CE del Consiglio ( 8 );

4. «metalli di transizione», uno dei metalli seguenti: qualsiasi composto di scandio vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno e tantalio, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche, nella misura in cui questi sono classificati come pericolosi;

5. «stabilizzazione», i processi che modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi;

6. «solidificazione», processi che influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi;

7. «rifiuto parzialmente stabilizzato», un rifiuto che contiene, dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi, che non sono stati completamente trasformati in componenti non pericolosi e che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo.

VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE

1. Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti

Nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. Per le caratteristiche di pericolo HP 4, HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i valori soglia per le singole sostanze come indicato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE. Quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo di una determinata soglia. Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE, prevalgono i risultati della prova.

2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso

I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE, a meno che non si applichi l'articolo 20 di detta direttiva.

Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni:

L'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» deve essere effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento negli Stati membri.

Una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana.

I rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ) devono essere classificati come pericolosi.

I limiti di concentrazione di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (*).

Se del caso, al momento di stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti si possono prendere in considerazione le seguenti note contenute nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008:

1.1.3.1. Note relative all'identificazione, alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze: note B, D, F, J, L, M, P, Q, R, e U.

1.1.3.2. Note relative alla classificazione e all'etichettatura delle miscele: note 1, 2, 3 e 5.

Dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in base a questo metodo, si assegnerà l'adeguata voce di pericolosità o non pericolosità dall'elenco dei rifiuti.

Tutte le altre voci dell'elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi.

ELENCO DEI RIFIUTI

I diversi tipi di rifiuti inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante il codice a sei cifre per ogni...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT