Sentenze nº T-24/05 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, Wednesday October 27, 2010

Resolution DateWednesday October 27, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-24/05

Nella causa T‑24/05,

Alliance One International, Inc., precedentemente Standard Commercial Corp., con sede in Danville, Virginia (Stati Uniti),

Standard Commercial Tobacco Co., Inc., con sede in Wilson, Carolina del Nord (Stati Uniti),

Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd, con sede in Vaduz (Liechtenstein),

rappresentate inizialmente dagli avv.ti M. Odriozola Alén, M. Marañon Hermoso e A. Emch, successivamente dagli avv.ti Odriozola Alén, M. Barrantes Diaz e A. João Vide,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. F. Castillo de la Torre e É. Gippini Fournier, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 ottobre 2004, C (2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 − Tabacco greggio – Spagna),

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto dal sig. O. Czúcz, presidente, dalla sig.ra I. Labucka e dal sig. K. O’Higgins (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 giugno 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

  1. Ricorrenti e procedimento amministrativo

    1 La World Wide Tobacco España, SA (in prosieguo: la «WWTE») è una delle quattro imprese di prima trasformazione di tabacco greggio in Spagna (in prosieguo: i «trasformatori» o i «trasformatori spagnoli»).

    2 Gli altri tre trasformatori spagnoli sono i seguenti: la Compañia española de tabaco en rama, SA (in prosieguo: la «Cetarsa»), l’Agroexpansión, SA, e la Tabacos Españoles, SL (in prosieguo: la «Taes»).

    3 Tra il 1995 e il 5 maggio 1998 due terzi del capitale della WWTE erano di proprietà della Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd (in prosieguo: la «TCLT»), un’affiliata al 100% della Standard Commercial Tobacco Co., Inc. (in prosieguo: la «SCTC»), essa stessa affiliata al 100% della multinazionale americana Standard Commercial Corp. (in prosieguo: la «SCC»). Il rimanente terzo era detenuto dal presidente della WWTE e da due membri della sua famiglia.

    4 Il 5 maggio 1998 la TCLT ha aumentato la propria partecipazione nel capitale della WWTE all’86,94%, mentre il resto delle azioni era detenuto in proprio dalla WWTE (9,73%) e da una persona fisica (3,33%). Nell’ottobre 1998 la WWTE ha acquistato le azioni di quest’ultima persona e la SCC ha acquistato una partecipazione diretta nel capitale della WWTE in misura pari allo 0,04%. Nel maggio del 1999 la TCLT e la SCC hanno portato la loro partecipazione nel capitale della WWTE rispettivamente all’89,64% e allo 0,05%, mentre il resto del capitale era detenuto in azioni proprie dalla WWTE.

    5 La SCC, la SCTC e la TCLT sono le ricorrenti nella presente causa. Qui di seguito si farà riferimento al gruppo di società al quale esse appartengono con l’espressione «gruppo Standard».

    6 Il 3 e il 4 ottobre 2001 la Commissione delle Comunità europee, essendo in possesso di informazioni in base alle quali i trasformatori ed i produttori spagnoli di tabacco greggio avrebbero commesso violazioni dell’art. 81 CE, ha effettuato accertamenti ai sensi dell’art. 14 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204), presso i locali di tre di detti trasformatori, ossia la Cetarsa, l’Agroexpansión e la WWTE, nonché presso l’Asociación Nacional de Empresas Transformadoras de Tabaco (in prosieguo: l’«Anetab»).

    7 Il 3 ottobre 2001 la Commissione ha altresì proceduto ad accertamenti presso la sede della Maison des métiers du tabac (Associazione degli operatori del tabacco) e della Fédération européenne des transformateurs de tabac (Federazione europea dei trasformatori di tabacco) nonché, il 5 ottobre 2001, della Federación nacional de cultivadores de tabaco (Federazione nazionale dei coltivatori di tabacco) (in prosieguo: la «FNCT»).

    8 Nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2002 i trasformatori e l’Anetab hanno fornito talune informazioni alla Commissione. Successivamente quest’ultima ha inviato loro, nonché alla FNCT, varie richieste di informazioni in base all’art. 11 del regolamento n. 17. La Commissione ha altresì chiesto informazioni al Ministero spagnolo dell’Agricoltura, della Pesca e dell’Alimentazione riguardo alla normativa spagnola sui prodotti agricoli.

    9 L’11 dicembre 2003 la Commissione ha avviato il procedimento all’origine della causa in esame ed ha adottato una comunicazione degli addebiti che ha trasmesso a 20 imprese o associazioni, tra cui i trasformatori spagnoli, l’Anetab, la FNCT, le ricorrenti e la Deltafina SpA. La Deltafina è una società italiana la cui attività principale è quella della prima trasformazione di tabacco greggio in Italia e della commercializzazione di tabacco trasformato. Essa appartiene allo stesso gruppo di società della Taes, ossia quello al cui vertice è posta la società americana Universal Corp.

    10 Le imprese e le associazioni di cui trattasi hanno avuto accesso al fascicolo istruttorio della Commissione, sotto forma di copia su CD-ROM inviata loro, ed hanno trasmesso osservazioni scritte in risposta agli addebiti mossi da quest’ultima.

    11 Il 29 marzo 2004 si è tenuta un’audizione.

    12 Dopo aver sentito il Comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti e alla luce della relazione finale del consigliere auditore, il 20 ottobre 2004 la Commissione ha adottato la decisione C (2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 − Tabacco greggio – Spagna) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), di cui è stata pubblicata una sintesi sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19 aprile 2007 (GU L 102, pag. 14).

  2. Decisione impugnata

    13 La decisione impugnata si riferisce a due intese orizzontali stipulate e messe in atto sul mercato spagnolo del tabacco greggio.

    14 La prima intesa, che coinvolgeva i trasformatori e la Deltafina, riguardava la fissazione annua, nel periodo 1996‑2001, del prezzo medio (massimo) di consegna delle singole varietà di tabacco greggio, senza distinzione tra le qualità, nonché la ripartizione dei quantitativi delle singole varietà di tabacco greggio che i trasformatori potevano individualmente acquistare dai produttori (v., in particolare, punti 74-76 e 276 della decisione impugnata). Dal 1999 al 2001 i trasformatori e la Deltafina avevano parimenti concordato forchette di prezzo per grado qualitativo delle singole qualità di tabacco greggio figuranti nelle tabelle allegate ai «contratti di coltivazione», nonché «condizioni complementari», ossia il prezzo minimo medio per produttore e il prezzo minimo medio per associazione di produttori (v., in particolare, punti 77-83 e 276 della decisione impugnata).

    15 Qui di seguito si farà riferimento all’intesa descritta al precedente punto 14 con i termini «cartello dei trasformatori».

    16 La seconda intesa individuata nella decisione impugnata coinvolgeva i tre sindacati agricoli spagnoli, ossia l’Asociación agraria de jóvenes agricultores (in prosieguo: l’«ASAJA»), l’Unión de pequeños agricultores (in prosieguo: l’«UPA») e la Coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos (in prosieguo: la «COAG»), nonché la Confederación de cooperativas agrarias de España (in prosieguo: la «CCAE»). Tale intesa aveva come obiettivo la fissazione annua, nel periodo 1996-2001, delle forchette di prezzo per grado qualitativo delle singole varietà di tabacco greggio figuranti nelle tabelle allegate ai «contratti di coltivazione» nonché le «condizioni complementari» (v., in particolare, punti 77-83 e 277 della decisione impugnata).

    17 Qui di seguito si farà riferimento all’intesa descritta al precedente punto 16 con i termini «cartello dei rappresentanti dei produttori».

    18 Nella decisione impugnata la Commissione ritiene che ciascuna di queste intese configuri un’infrazione unica e continuata all’art. 81, n. 1, CE (v., in particolare, punti 275‑277 della decisione impugnata).

    19 All’art. 1 di tale decisione essa imputa la responsabilità del cartello dei trasformatori ai trasformatori spagnoli, alla Deltafina, alla Dimon Inc. – società madre del gruppo al quale appartiene l’Agroexpansión – e alle ricorrenti e quella del cartello dei rappresentanti dei produttori all’ASAJA, all’UPA, alla COAG e alla CCAE (in prosieguo, considerate congiuntamente: i «rappresentanti dei produttori»).

    20 All’art. 2 della decisione impugnata la Commissione ingiunge a tali imprese e ai rappresentanti dei produttori di porre immediatamente fine alle violazioni di cui all’art. 1, qualora non vi abbiano già provveduto, e di astenersi in avvenire da qualsiasi pratica restrittiva che abbia oggetto o effetto identico o equivalente.

    21 All’art. 3 della decisione impugnata sono inflitte le seguenti ammende:

    – Deltafina: EUR 11 880 000;

    – Cetarsa: EUR 3 631 500;

    – WWTE: EUR 1 822 500;

    – Agroexpansión: EUR 2 592 000;

    – Taes: EUR 108 000;

    – ASAJA: EUR 1 000;

    – UPA: EUR 1 000;

    – COAG: EUR 1 000;

    – CCAE: EUR 1 000.

    22 Dall’art. 3 della decisione impugnata risulta altresì che le ricorrenti sono responsabili in solido del pagamento dell’ammenda inflitta alla WWTE e la Dimon del pagamento di quella inflitta all’Agroexpansión.

  3. Destinatari della decisione impugnata

    23 Il punto 2.4 della decisione impugnata è dedicato alla questione dei destinatari (punti 357‑400 della decisione impugnata).

    24 Anzitutto, la Commissione vi afferma che è dimostrato che i trasformatori spagnoli e la Deltafina hanno partecipato direttamente al cartello dei trasformatori e l’ASAJA, l’UPA, la COAG e la CCAE al cartello dei rappresentanti dei produttori e che, pertanto, ciascuna di dette imprese o associazioni «è tenuta ad assumersi la responsabilità dell’infrazione e di conseguenza è destinataria della [decisione impugnata]» (punti 357 e 358 della decisione impugnata). Ai punti 359-369 di tale decisione essa valuta, in particolare, il ruolo della...

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