Sentenze nº T-362/08 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, Thursday January 13, 2011

Resolution DateThursday January 13, 2011
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-362/08

Nella causa T‑362/08,

IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH, con sede in Amburgo (Germania), rappresentata dal sig. S. Crosby, solicitor, e dall’avv. S. Santoro,

ricorrente,

sostenuta da

Regno di Danimarca, rappresentato dal sig. J. Bering Liisberg e dalla sig.ra B. Weis Fogh, in qualità di agenti,

da

Repubblica di Finlandia, rappresentata inizialmente dal sig. J. Heliskoski, dalle sig.re M. Pere e H. Leppo, successivamente dal sig. Heliskoski, in qualità di agenti,

e da

Regno di Svezia, rappresentato dalle sig.re K. Petkovska, A. Falk e S. Johannesson, in qualità di agenti,

intervenienti,

contro

Commissione europea, rappresentata dalle sig.re C. O’Reilly e P. Costa de Oliveira, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 giugno 2008, recante rifiuto di concedere alla ricorrente l’accesso ad un documento trasmesso alla Commissione dalle autorità tedesche nel contesto di un procedimento relativo al declassamento di un sito protetto ai sensi della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7),

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto dalla sig.ra E. Martins Ribeiro, presidente, dai sigg. N. Wahl e A. Dittrich (relatore), giudici,

cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 aprile 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1 Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), definisce i principi, le condizioni e le limitazioni del diritto di accesso ai documenti di tali istituzioni previsto dall’art. 255 CE. Detto regolamento è applicabile dal 3 dicembre 2001.

2 L’art. 2 del regolamento n. 1049/2001 dispone quanto segue:

1. Qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha un diritto d’accesso ai documenti delle istituzioni, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel presente regolamento.

(…).

3. Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti da un’istituzione, vale a dire i documenti formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo possesso concernenti tutti i settori d’attività dell’Unione europea.

(…)

.

3 A termini dell’art. 3 del regolamento n. 1049/2001:

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

a) “documento”, qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) che verta su aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di competenza dell’istituzione;

b) “terzo”, qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi entità esterna all’istituzione interessata, compresi gli Stati membri, le altre istituzioni e gli altri organi comunitari o non comunitari, nonché i paesi terzi

.

4 L’art. 4 del regolamento n. 1049/2001, che definisce le eccezioni al diritto di accesso di cui sopra, menziona quanto segue:

1. Le istituzioni rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

a) l’interesse pubblico, in ordine:

– alla sicurezza pubblica,

– alla difesa e alle questioni militari,

– alle relazioni internazionali,

– alla politica finanziaria, monetaria o economica della Comunità o di uno Stato membro;

(…).

3. (…).

L’accesso a un documento contenente riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari in seno all’istituzione interessata, viene rifiutato anche una volta adottata la decisione, qualora la divulgazione del documento [pregiudichi] seriamente il processo decisionale dell’istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

4. Per quanto concerne i documenti di terzi, l’istituzione consulta il terzo al fine di valutare se sia applicabile una delle eccezioni di cui ai paragrafi 1 o 2, a meno che non sia chiaro che il documento può o non deve essere divulgato.

5. Uno Stato membro può chiedere all’istituzione di non comunicare a terzi un documento che provenga da tale Stato senza il suo previo accordo.

6. Se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da una delle eccezioni, le parti restanti del documento sono divulgate.

7. Le eccezioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano unicamente al periodo nel quale la protezione è giustificata sulla base del contenuto del documento. Le eccezioni sono applicabili per un periodo massimo di 30 anni. Nel caso di documenti coperti dalle eccezioni relative alla vita privata o agli interessi commerciali e di documenti sensibili, le eccezioni possono continuare ad essere applicate anche dopo tale periodo, se necessario

.

5 L’art. 9 del regolamento n. 1049/2001, relativo al trattamento dei documenti sensibili, dispone quanto segue:

1. Per documenti sensibili si intendono quei documenti provenienti dalle istituzioni o dalle agenzie da loro istituite, da Stati membri, paesi terzi o organismi internazionali, classificati come “TRÈS SECRET/TOP SECRET”, “SECRET” o “CONFIDENTIEL” in virtù delle disposizioni dell’istituzione interessata che proteggono interessi essenziali dell’Unione europea o di uno o più Stati membri nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e in particolare, negli ambiti della sicurezza pubblica, della difesa e delle questioni militari.

2. Le domande di accesso a documenti sensibili nell’ambito delle procedure di cui agli articoli 7 e 8 sono trattate solo da persone che abbiano il diritto di venire a conoscenza di tali documenti. Fatto salvo l’articolo 11, paragrafo 2, tali persone valutano altresì in che modo si possa fare riferimento a documenti sensibili nel registro pubblico.

3. I documenti sensibili sono iscritti nel registro o divulgati solo con il consenso dell’originatore.

(…)

.

6 L’art. 6, n. 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7), è formulato nel seguente modo:

Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico

.

Fatti

7 La ricorrente, la IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH, è un’organizzazione non governativa che agisce nel settore della protezione del benessere degli animali e della tutela della natura.

8 In seguito ad una domanda della Repubblica federale di Germania, presentata sulla base dell’art. 6, n. 4, secondo comma, della direttiva 92/43, il 19 aprile 2000 la Commissione delle Comunità europee ha emesso parere favorevole alla realizzazione di un progetto industriale nel sito di Mühlenberger Loch, zona protetta ai sensi di tale direttiva. Il progetto consisteva nell’ampliamento della fabbrica della società D. per l’assemblaggio finale dell’airbus A3XX.

9 Con lettera 20 dicembre 2001 inviata alla Commissione, la ricorrente ha chiesto di poter accedere a diversi documenti ricevuti da tale istituzione nell’ambito dell’esame del citato progetto industriale, e cioè alla corrispondenza proveniente dalla Repubblica federale di Germania e dal comune di Amburgo, nonché dal Cancelliere tedesco.

10 La Commissione, ritenendo che l’art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001 le vietasse di divulgare i documenti in questione, ha adottato, in data 26 marzo 2002, la decisione recante diniego nei confronti della ricorrente dell’accesso a taluni documenti da essa ricevuti nell’ambito del procedimento al termine del quale essa ha espresso il suo parere del 19 aprile 2000.

11 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 giugno 2002, la ricorrente ha proposto un ricorso volto all’annullamento della decisione della Commissione del 26 marzo 2002.

12 Con sentenza 30 novembre 2004, causa T‑168/02, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commissione, (Racc. pag. II‑4135), il Tribunale ha respinto tale ricorso in quanto infondato.

13 Il 10 febbraio 2005 il Regno di Svezia, interveniente nella citata causa T‑168/02, ha proposto impugnazione dinanzi alla Corte contro la sentenza emessa in tale causa dal Tribunale.

14 Con sentenza 18 dicembre 2007, causa C‑64/05 P, Svezia/Commissione, Racc. pag. I‑11389, la Corte ha annullato la sentenza IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commissione, punto 12 supra, nonché la decisione della Commissione del 26 marzo 2002.

15 In seguito alla sentenza Svezia/Commissione, punto 14 supra, la ricorrente, con lettera 13 febbraio 2008 inviata alla Commissione, ha reiterato la sua domanda di accesso ai documenti ricevuti da detta istituzione nell’ambito dell’esame del progetto Mühlenberger Loch e provenienti dalle autorità tedesche.

16 Con lettera 20 febbraio 2008, la Commissione ha confermato l’avvenuto ricevimento della lettera della ricorrente 13 febbraio 2008.

17 Il 26 marzo 2008 la ricorrente ha invitato la Commissione a rispondere alla sua domanda del 13 febbraio 2008.

18 Con lettera 7 aprile 2008, la Commissione...

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