Sentenze nº T-576/11 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, April 16, 2015

Resolution DateApril 16, 2015
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-576/11

Unione doganale - Recupero di dazi all’importazione - Importazione di glifosato originario di Taiwan - Domanda di sgravio di dazi all’importazione presentata da uno spedizioniere doganale - Articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 - Clausola d’equità - Sussistenza di una situazione particolare - Dichiarazioni di immissione in libera pratica - Certificati di origine inesatti - Nozione di manifesta negligenza - Decisione della Commissione che dichiara ingiustificato lo sgravio dei dazi

Nella causa T-576/11,

Schenker Customs Agency BV, con sede in Rotterdam (Paesi Bassi), rappresentata da J. Biermasz e A. Jansen, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da L. Keppenne e F. Wilman, successivamente da A. Caeiros e B.-R. Killmann, in qualità di agenti, assistiti da Y. Van Gerven, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione C (2011) 5208 definitivo della Commissione, del 27 luglio 2011, con la quale è stato stabilito che, in un caso specifico, lo sgravio dei dazi all’importazione non è giustificato (fascicolo REM 01/2010),

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, F. Dehousse e A.M. Collins (relatore), giudici,

cancelliere: J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 novembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

Regime antidumping applicato alle importazioni di glifosato

1 Il glifosato è una sostanza di base di un erbicida utilizzato nell’ambito del diserbo agricolo nonché per la manutenzione delle zone urbane e industriali.

2 Il regolamento (CE) n. 1731/97 della Commissione, del 4 settembre 1997, ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese (GU L 243, pag. 7) nell’Unione europea.

3 Con il regolamento (CE) n. 368/98 del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto (GU L 47, pag. 1), veniva imposto su tali importazioni un dazio antidumping definitivo del 24%.

4 Con lettera del 14 dicembre 1999 la Commissione delle Comunità europee informava gli Stati membri, nell’ambito della «mutua assistenza», dei propri sospetti su possibili irregolarità concernenti le importazioni di glifosato nell’Unione. La lettera conteneva informazioni trasmesse dalle autorità doganali belghe riguardanti importazioni, avvenute nel 1998 e nel 1999, di glifosato dichiarato proveniente da Taiwan, la cui origine, in realtà, era la Cina. Essa conteneva anche informazioni trasmesse dalle autorità doganali francesi concernenti importazioni di glifosato per le quali erano stati dichiarati codici doganali errati.

5 In detta lettera la Commissione precisava altresì di sospettare, sulla base di informazioni relative alla produzione mondiale di glifosato nonché dell’analisi dei flussi delle importazioni di tale prodotto, che il glifosato prodotto in Cina fosse stato trasferito a paesi terzi che, non essendo noti come paesi produttori di glifosato, figuravano tuttavia come paesi esportatori di tale sostanza verso l’Unione a prezzi equivalenti a quelli del glifosato prodotto in Cina. Dette informazioni costituirebbero il fondamento dei sospetti dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sull’esistenza di possibili operazioni di transito o di insufficiente trasformazione che potrebbero aver avuto luogo a Taiwan, in Thailandia, a Singapore e in Malaysia.

6 La lettera includeva un elenco di società coinvolte nelle irregolarità segnalate dal Regno del Belgio e dalla Repubblica francese nonché un elenco che enumerava varie società stabilite nell’Unione riguardo alle quali la Commissione sospettava che importassero glifosato nell’Unione, tra le quali figurava la società importatrice del glifosato di cui trattasi nella specie.

7 Infine, nella propria lettera la Commissione chiedeva agli Stati membri di vigilare sulle importazioni di glifosato e di procedere a controlli per accertare l’esistenza di possibili certificati di origine falsificati. L’istituzione chiedeva loro parimenti di fornirle copia dei documenti commerciali e di trasporto nonché dei certificati di origine relativi a operazioni di importazione di glifosato dichiarato originario della Malaysia, di Singapore, della Thailandia e di Taiwan per gli anni 1998 e 1999.

8 L’8 maggio 2001 la Commissione adottava, a seguito di domanda presentata il 26 marzo 2001 dalla European Glyphosate Association, il regolamento (CE) n. 909/2001, che apre un’inchiesta relativa alla presunta elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 368/98 del Consiglio sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di glifosato dalla Malaysia o da Taiwan e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 127, pag. 35).

9 A seguito dell’indagine della Commissione, il Consiglio dell’Unione europea adottava il regolamento (CE) n. 163/2002, del 28 gennaio 2002, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 368/98 sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di glifosato spedito dalla Malaysia o da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario della Malaysia o di Taiwan o meno, e chiude l’inchiesta in merito alle importazioni da un produttore esportatore malese e da uno taiwanese (GU L 30, pag. 1).

Dichiarazioni di immissione in libera pratica di glifosato da parte della Schenker Customs Agency

10 Tra il 19 febbraio 1999 e il 19 luglio 2001 la Schenker Customs Agency BV, ricorrente, depositava presso le autorità doganali olandesi, in qualità di spedizioniere doganale, 52 dichiarazioni ai fini dell’immissione in libera pratica di glifosato importato nell’Unione.

11 La ricorrente presentava tali dichiarazioni, a titolo di rappresentante indiretto, a proprio nome e per conto della società Biermann-Schenker Lda, il cui committente era la società importatrice del glifosato di cui trattasi, stabilita in Portogallo (in prosieguo: l’«importatore»).

12 Tutte le dichiarazioni indicavano che il glifosato era originario di Taiwan. Esse erano state redatte, in particolare, sulla base di certificati di origine rilasciati dalle camere di commercio di Taiwan attestanti l’origine taiwanese della merce, certificati consegnati dall’importatore alla ricorrente.

Controlli da parte delle autorità doganali del Portogallo

13 In seguito alla comunicazione della Commissione del 14 dicembre 1999 nell’ambito della mutua assistenza e alle informazioni ricevute dalle autorità doganali olandesi, le autorità doganali portoghesi effettuavano ispezioni chiedendo informazioni e documenti all’importatore e alla società Biermann-Schenker, operante in qualità di agente dell’importatore in Portogallo.

14 Successivamente a detti controlli, le autorità doganali portoghesi concludevano, da un lato, che i certificati di origine taiwanese comprovanti le dichiarazioni di immissione in libera pratica presentate dalla ricorrente non erano credibili e, dall’altro, che esistevano documenti da cui risultava che l’importatore era a conoscenza dell’origine cinese del glifosato importato. Tali conclusioni venivano ribadite in una relazione del 18 ottobre 2002 presentata dalle autorità doganali portoghesi. Quest’ultima veniva trasmessa all’OLAF, che, a sua volta, l’inviava alle autorità doganali olandesi l’8 novembre 2002.

Delegazione dell’OLAF

15 Una delegazione veniva costituita su richiesta, segnatamente, delle autorità olandesi. Essa era composta da rappresentanti dell’OLAF e da alcuni altri Stati membri.

16 La delegazione dell’OLAF si recava a Taiwan dal 18 marzo al 1° aprile 2003 per svolgere indagini sulle esportazioni verso l’Unione di glifosato dichiarato originario di Taiwan, ma di cui si sospettava che fosse originario della Cina. La relazione di tale delegazione, del 2 giugno 2003, dichiara che il glifosato importato nell’Unione dall’importatore, per il quale le dichiarazioni di immissione in libera pratica presentate dalla ricorrente indicavano Taiwan come luogo di origine, era in effetti originario della Cina.

17 Nella relazione si fa presente che il glifosato veniva trasportato dalla Cina via Hong Kong verso il porto taiwanese di Kaohsiung, dal quale le merci venivano ridirette verso l’Unione mediante una nuova polizza di carico («bill of lading») e certificati di origine ottenuti presso la Camera di commercio di Taiwan e la Camera di commercio a Taiwan - Camera di commercio di Taipei sulla base di false dichiarazioni sull’origine delle merci.

Procedimento condotto dalle autorità doganali olandesi

18 Il 30 luglio, 3 agosto, 30 novembre e 14 dicembre 2001 le autorità doganali olandesi procedevano a controlli presso la ricorrente, nell’ambito dei quali rilevavano che, per la maggior parte delle importazioni di glifosato esaminate, la merce era stata caricata in Cina e spedita via mare verso Rotterdam (Paesi Bassi) transitando per Taiwan.

19 In esito a tali controlli, le autorità doganali olandesi concludevano che il glifosato di cui trattasi era in effetti di origine cinese e non taiwanese ed era quindi soggetto ai dazi antidumping previsti dal regolamento n. 368/98. La relazione che riassumeva queste conclusioni veniva emanata dalle autorità doganali olandesi in data 21 febbraio 2002. Essa precisava, in particolare, che una riunione con i rappresentanti della ricorrente finalizzata alla conclusione dei controlli aveva avuto luogo l’11 febbraio 2002 e che, quando l’ispettore doganale aveva chiesto loro proprie osservazioni sui risultati dei controlli e i possibili esiti di questi ultimi nonché su modifiche eventualmente proposte al riguardo, detti rappresentanti non avevano formulato alcuna risposta dichiarando di essere in attesa dei risultati di...

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