Sentenze nº T-135/13 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, April 30, 2015

Resolution DateApril 30, 2015
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-135/13

REACH - Identificazione di taluni sensibilizzanti respiratori come sostanze estremamente problematiche - Livello di preoccupazione equivalente - Ricorso di annullamento - Incidenza diretta - Ricevibilità - Diritti della difesa - Proporzionalità

Nella causa T-135/13,

Hitachi Chemical Europe GmbH, con sede in Düsseldorf (Germania),

Polynt SpA, con sede in Scanzorosciate (Italia),

Sitre Srl, con sede in Milano (Italia),

rappresentate da C. Mereu e K. Van Maldegem, avocats,

ricorrenti,

sostenute da

REACh ChemAdvice GmbH, con sede in Kelkheim (Germania), rappresentata da Mereu e Van Maldegem,

e da

New Japan Chemical, con sede in Osaka (Giappone), rappresentata da Mereu e Van Maldegem,

intervenienti

contro

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), rappresentata da M. Heikkilä, W. Broere e T. Zbihlej, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da B. Koopman, M. Bulterman e C. Schillemans, in qualità di agenti,

e da

Commissione europea, rappresentata da K. Mifsud-Bonnici e K. Talabér-Ritz, in qualità di agenti,

intervenienti

avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione ED/169/2012 dell’ECHA, del 18 dicembre 2012, concernente l’inclusione di sostanze estremamente problematiche nell’elenco delle sostanze candidate, ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), nella parte in cui essa riguarda l’anidride esaidrometilftalica (CE n. 247-094-1), l’anidride esaidro-4-metilftalica (CE n. 243-072-0), l’anidride esaidro-1-metilftalica (CE n. 256-356-4) e l’anidride esaidro-3-metilftalica (CE n. 260-566-1),

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da A. Dittrich (relatore), presidente, J. Schwarcz e V. Tomljenović, giudici,

cancelliere: L. Grzegorczyk, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 novembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La prima ricorrente, la Hitachi Chemical Europe GmbH, e la seconda ricorrente, la Polynt SpA, sono produttori e importatori di anidride esaidrometilftalica (CE n. 247-094-1), anidride esaidro-4-metilftalica (CE n. 243-072-0), anidride esaidro-1-metilftalica (CE n. 256-356-4) e anidride esaidro-3-metilftalica (CE n. 260-566-1) (in prosieguo, nel complesso: l’«MHHPA») a uso industriale, come intermediari o monomeri nella sintesi chimica di prodotti chimici e di polimeri, nonché per la produzione di prodotti, come comonomeri o intermedi, nella produzione di resine polimere.

2 La terza ricorrente, la Sitre Srl, utilizza l’MHHPA come indurente per resine epossidiche, come intermedio o comonomero nella produzione di isolatori elettrici a base di epossidici per trasformatori destinati alla distribuzione di elettricità a medio voltaggio.

3 L’MHHPA è un’anidride di acido ciclico. Esso è stato incluso nella tabella 3.1. che appare nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353, pag. 1). Mediante tale inclusione, l’MHHPA è stato segnatamente classificato fra i sensibilizzanti respiratori di categoria 1, che possono provocare sintomi allergici o asma o difficoltà respiratorie a seguito di inalazione.

4 Il 6 agosto 2012, il Regno dei Paesi Bassi ha trasmesso all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) un fascicolo da esso elaborato relativo all’identificazione dell’MHHPA come sostanza estremamente problematica, secondo la procedura prevista all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), successivamente modificato, in particolare, dal regolamento n. 1272/2008. In tale fascicolo, il Regno dei Paesi Bassi proponeva di identificare l’MHHPA come sostanza per la quale era scientificamente provato che poteva avere effetti gravi sulla salute umana o sull’ambiente che destavano un livello di preoccupazione equivalente a quello destato dall’impiego di altre sostanze indicate all’articolo 57, lettere da a) ad e), del regolamento n. 1907/2006, conformemente all’articolo 57, lettera f), del medesimo regolamento.

5 Il 3 settembre 2012, l’ECHA ha invitato le parti interessate a sottoporre le loro osservazioni sul fascicolo predisposto per quanto riguardava l’MHHPA. Nell’ambito di tale procedura di consultazione, la prima e la seconda ricorrente hanno presentato osservazioni per il tramite di un’associazione professionale della quale facevano parte.

6 Successivamente, l’ECHA ha trasmesso tale fascicolo al suo comitato degli Stati membri di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1907/2006, il quale è pervenuto, il 13 dicembre 2012, ad un accordo unanime sull’identificazione dell’MHHPA come sostanza estremamente problematica che risponde ai criteri enunciati all’articolo 57, lettera f), del regolamento n. 1907/2006.

7 Con la sua la decisione ED/169/2012, del 18 dicembre 2012, concernente l’inclusione di sostanze estremamente problematiche nell’elenco delle sostanze candidate (in prosieguo: la «decisione impugnata»), l’ECHA ha identificato l’MHHPA come sostanza rispondente ai criteri di cui all’articolo 57, lettera f), del regolamento n. 1907/2006, conformemente all’articolo 59 del medesimo regolamento.

Procedimento e conclusioni delle parti

8 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 febbraio 2013, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso volto all’annullamento parziale della decisione impugnata, nella parte in cui riguarda l’MHHPA.

9 Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 14 giugno 2013, la Commissione europea ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni dell’ECHA. Tale domanda è stata accolta, sentite le parti principali, con ordinanza del 9 settembre 2013.

10 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 giugno 2013, il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni dell’ECHA. Tale domanda è stata accolta, sentite le parti principali, con ordinanza del 9 settembre 2013. Poiché la domanda di intervento del Regno dei Paesi Bassi è stata presentata dopo la scadenza del termine previsto all’articolo 115, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, è stato dichiarato che il Regno dei Paesi Bassi potesse presentare le sue osservazioni soltanto durante la fase orale del procedimento, ai sensi dell’articolo 116, paragrafo 6, di detto regolamento.

11 Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente il 21 e il 24 giugno 2013, la REACh ChemAdvice GmbH e la New Japan Chemical hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti. Queste domande sono state accolte, sentite le parti principali, con ordinanze del 10 dicembre 2013, Hitachi Chemical Europe e a./ECHA (T-135/13, EU:T:2013:716 e EU:T:2013:734).

12 La Commissione ha depositato la sua memoria di intervento il 28 ottobre 2013. Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 10 dicembre 2013 e il 6 gennaio 2014, l’ECHA e le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni su tale memoria.

13 La REACh ChemAdvice e la New Japan Chemical hanno depositato le loro memorie di intervento il 30 gennaio 2014. Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente il 17 e il 18 marzo 2014, l’ECHA e le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni sulle suddette memorie.

14 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento.

15 Con ordinanza del 15 ottobre 2014, sentite le parti, la presente causa e la causa Polynt e Sitre/ECHA, registrata con il numero di ruolo T-134/13, sono state riunite ai fini della procedura orale, conformemente all’articolo 50 del regolamento di procedura.

16 Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 64 del regolamento di procedura, il Tribunale ha invitato l’ECHA a produrre un documento. L’ECHA ha ottemperato a tale richiesta entro i termini impartiti. Inoltre, nell’ambito delle suddette misure, il Tribunale ha invitato le parti a trattare, nelle loro difese, alcuni punti in modo più preciso.

17 Con lettera del 31 ottobre 2014, le ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni sulla relazione d’udienza.

18 Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all’udienza del 20 novembre 2014.

19 Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

- annullare parzialmente la decisione impugnata, nella parte in cui riguarda l’MHHPA e i suoi monomeri;

- condannare l’ECHA al rimborso delle spese.

20 L’ECHA chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso irricevibile o, almeno, infondato;

- condannare le ricorrenti alle spese.

21...

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