Sentenze nº T-389/10 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, July 15, 2015

Resolution DateJuly 15, 2015
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-389/10

Concorrenza - Intese - Mercato europeo dell’acciaio per precompresso - Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE - Infrazione unica, complessa e continuata - Prescrizione - Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 - Imputazione della responsabilità dell’infrazione alla società controllante - Proporzionalità - Principio di personalità delle pene e delle sanzioni - Competenza estesa al merito

Nelle cause T-389/10 e T-419/10,

Siderurgica Latina Martin SpA (SLM), con sede a Ceprano (Italia), rappresentata da G. Belotti e F. Covone, avvocati,

ricorrente nella causa T-389/10,

Ori Martin SA, con sede a Lussemburgo (Lussemburgo), rappresentata da P. Ziotti, avvocato,

ricorrente nella causa T-419/10,

contro

Commissione europea, rappresentata, nella causa T-389/10, inizialmente da, B. Gencarelli, V. Bottka e P. Rossi, successivamente da V. Bottka, P. Rossi e G. Conte, in qualità di agenti, e, nella causa T-419/10, inizialmente da B. Gencarelli, V. Bottka e P. Rossi, successivamente da V. Bottka, P. Rossi e G. Conte, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 - Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen (relatore), presidente, F. Dehousse e A.M. Collins, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 giugno 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Oggetto della controversia

1 Il ricorso in esame è stato promosso avverso la decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 - Acciaio per precompresso) (in prosieguo: la «decisione iniziale»), che sanziona un’intesa tra fornitori di acciaio per precompresso (in prosieguo: l’«AP») che hanno partecipato a operazioni di fissazione di quote, di ripartizione di clienti, di fissazione dei prezzi e di scambio di informazioni commerciali riservate relative a prezzi, volumi e clienti a livello europeo, regionale e nazionale.

2 La decisione iniziale è stata indirizzata dalla Commissione europea a:

- ArcelorMittal SA,

- ArcelorMittal Wire France SA,

- ArcelorMittal Fontaine SA,

- ArcelorMittal Verderio Srl,

- Emesa-Trefilería, SA (in prosieguo: l’«Emesa»),

- Industrias Galycas, SA (in prosieguo: la «Galycas»),

- ArcelorMittal España, SA,

- Trenzas y Cables de Acero PSC, SL (in prosieguo: la «Tycsa»),

- Trefilerías Quijano, SA (in prosieguo: la «TQ»),

- Moreda-Riviere Trefilerías SA (in prosieguo: la «MRT»),

- Global Steel Wire SA (in prosieguo: la «GSW»),

- Socitrel - Sociedade Industrial de Trefilaria, SA (in prosieguo: la «Socitrel»),

- Companhia Previdente - Sociedade de Controle de Participações Financeiras SA (in prosieguo: la «Companhia Previdente»),

- voestalpine Austria Draht GmbH, divenuta voestalpine Wire Rod Austria GmbH (in prosieguo: l’«Austria Draht»),

- voestalpine AG,

- Fapricela Industria de Trefilaria SA (in prosieguo: la «Fapricela»),

- Proderac - Productos Derivados del Acero SA (in prosieguo: la «Proderac»),

- Westfälische Drahtindustrie GmbH (in prosieguo: la «WDI»),

- Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG (in prosieguo: la «WDV»),

- Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Pampus»),

- Nedri Spanstaal BV (in prosieguo: la «Nedri»),

- Hit Groep BV,

- DWK Drahtwerk Köln GmbH e Saarstahl AG (in prosieguo, congiuntamente: la «DWK»),

- Ovako Hjulsbro AB,

- Ovako Dalwire Oy Ab,

- Ovako Bright Bar AB,

- Rautaruukki Oyj,

- Italcables SpA (in prosieguo: l’«ITC»),

- Antonini SpA,

- Redaelli Tecna SpA (in prosieguo: la «Redaelli»),

- CB Trafilati Acciai SpA (in prosieguo: la «CB»),

- ITAS - Industria Trafileria Applicazioni Speciali SpA (in prosieguo: l’«ITAS»),

- Siderurgica Latina Martin SpA (in prosieguo: la «SLM»), ricorrente nella causa T-389/10,

- Ori Martin SA, ricorrente nella causa T-419/10,

- Emme Holding SpA, precedentemente, poi nuovamente, denominata Trafileria Meridionali SpA (in prosieguo: la «Trame»).

3 La decisione iniziale è stata modificata a due riprese dalla Commissione.

4 In primo luogo, la Commissione ha adottato, il 30 settembre 2010, la decisione C (2010) 6676 definitivo che modifica la decisione iniziale (in prosieguo: la «prima decisione di modifica»). In sostanza, la prima decisione di modifica ha avuto l’effetto di diminuire l’importo delle ammende inflitte alle seguenti società: ArcelorMittal Verderio, ArcelorMittal Fontaine, ArcelorMittal Wire France, ArcelorMittal España, WDI e WDV.

5 La prima decisione di modifica è stata indirizzata a tutti i destinatari della decisione iniziale.

6 In secondo luogo, la Commissione ha adottato, il 4 aprile 2011, la decisione C (2011) 2269 definitivo che modifica la decisione iniziale (in prosieguo: la «seconda decisione di modifica»). In sostanza, la seconda decisione di modifica ha avuto, segnatamente, l’effetto di diminuire l’importo delle ammende inflitte alle seguenti società: da un lato, ArcelorMittal, ArcelorMittal Verderio, ArcelorMittal Fontaine e ArcelorMittal Wire France e, dall’altro, SLM e Ori Martin. Solo queste società erano destinatarie della seconda decisione di modifica.

7 Su iniziativa, ove necessario, del Tribunale, tutte le società che hanno proposto ricorso avverso la decisione iniziale hanno ricevuto comunicazione della seconda decisione di modifica.

8 La SLM e l’Ori Martin sono state interrogate dal Tribunale sulle conseguenze che tali modifiche della decisione iniziale potevano produrre sul contenuto della loro argomentazione e hanno avuto la possibilità di adeguare i loro motivi e le loro conclusioni per tenere conto di dette eventuali conseguenze.

9 La decisione iniziale, come modificata dalla prima e dalla seconda decisione di modifica, costituisce quindi, ai fini del presente ricorso, la «decisione impugnata».

10 Sono stati proposti ventotto ricorsi avverso la decisione iniziale, la prima decisione di modifica, la seconda decisione di modifica o le lettere inviate dalla Commissione a seguito di domande presentate da taluni dei destinatari della decisione iniziale e volte alla rivalutazione della loro capacità contributiva (cause T-385/10, ArcelorMittal Wire France e a./Commissione, T-388/10, Productos Derivados del Acero/Commissione, T-389/10, SLM/Commissione, T-391/10, Nedri Spanstaal/Commissione, T-393/10, Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione, T-398/10, Fapricela/Commissione, T-399/10, ArcelorMittal España/Commissione, T-406/10, Emesa-Trefilería e Industrias Galycas/Commissione, T-413/10, Socitrel/Commissione, T-414/10, Companhia Previdente/Commissione, T-418/10, voestalpine e voestalpine Wire Rod Austria/Commissione, T-419/10, Ori Martin/Commissione, T-422/10, Trafilerie Meridionali/Commissione, T-423/10, Redaelli Tecna/Commissione, T-426/10, Moreda-Riviere Trefilerías/Commissione, T-427/10, Trefilerías Quijano/Commissione, T-428/10, Trenzas y Cables de Acero/Commissione, T-429/10, Global Steel Wire/Commissione, T-436/10, Hit Groep/Commissione, T-575/10, Moreda-Riviere Trefilerías/Commissione, T-576/10, Trefilerías Quijano/Commissione, T-577/10, Trenzas y Cables de Acero/Commissione, T-578/10, Global Steel Wire/Commissione, T-438/12, Global Steel Wire/Commissione, T-439/12, Trefilerías Quijano/Commissione, T-440/12, Moreda-Riviere Trefilerías/Commissione, T-441/12, Trenzas y Cables de Acero/Commissione, e T-409/13, Companhia Previdente e Socitrel/Commissione).

Fatti all’origine della controversia

A - Settore interessato dal procedimento

  1. Prodotto

    11 L’intesa sanzionata dalla Commissione riguardava l’AP, espressione con cui si intendono fili e trefoli metallici formati da vergelle e, in particolare, da un lato, l’acciaio per calcestruzzo precompresso, materiale utilizzato per la realizzazione di balconi, pali di fondazione o tubature e, dall’altro, l’acciaio per calcestruzzo postensione, usato nella realizzazione di opere di ingegneria industriale, di opere sotterranee o di ponti (decisione impugnata, punto 2).

    12 La gamma di prodotti in AP comprende diversi tipi di fili singoli (per esempio, fili lisci, lucidi o galvanizzati, dentellati, nervati) e diversi tipi di trefoli in AP (per esempio, lucidi, dentellati, con guaine in polietilene o in metallo). I trefoli in AP sono costituiti da tre o sette fili. L’AP viene venduto in diversi diametri. I trefoli speciali, ossia trefoli galvanizzati o rivestiti - lubrificati o cerati - e i tiranti, ossia trefoli galvanizzati e dotati di guaina nonché fili galvanizzati per la realizzazione di ponti, non sono stati tuttavia presi in considerazione dalla Commissione (decisione impugnata, punti 3 e 4).

    13 Nella decisione impugnata viene altresì indicato che, in molti paesi, è obbligatoria un’approvazione tecnica da parte delle autorità nazionali. Per le procedure di certificazione sono necessari all’incirca sei mesi (decisione impugnata, punto 5).

  2. Struttura dell’offerta

    14 Secondo la decisione impugnata, i membri del cartello controllavano complessivamente circa l’80% del mercato all’interno dello Spazio economico europeo (SEE). Nella maggior parte dei paesi, alcuni dei più grossi produttori erano presenti sul mercato accanto a qualche produttore locale. La maggioranza di questi grossi produttori apparteneva a gruppi siderurgici che producevano anche vergelle, materie prime dell’AP, che costituiscono il suo più importante elemento di costo. Mentre le...

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