Ordinanze (Informazione) nº T-556/11 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, September 12, 2013

Resolution DateSeptember 12, 2013
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-556/11

Causa T-556/11

European Dynamics Luxembourg SA e altri

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno

(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - Appalti pubblici di servizi - Eccezione di irricevibilità - Domanda di annullamento - Articolo 263, primo e quinto comma, TFUE - Articolo 122 del regolamento (CE) nº 207/2009 - Assenza di carattere prematuro del ricorso - Qualità di convenuta - Competenza del Tribunale - Domanda di risarcimento - Articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale - Ricevibilità

Massime - Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 12 settembre 2013

  1. Diritto dell’Unione europea - Principi - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Applicabilità agli atti adottati da agenzie istituite sul fondamento del diritto derivato che producono effetti giuridici nei riguardi di terzi - Atti del presidente dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno

    (Art. 263, primo comma, TFUE)

  2. Diritto dell’Unione europea - Principi - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Applicabilità agli atti adottati da agenzie istituite sul fondamento del diritto derivato che producono effetti giuridici nei riguardi di terzi - Atti del presidente dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno - Ambito di applicazione dell’articolo 122 del regolamento nº 207/2009

    (Art. 19, paragrafo 1 TUE; art. 263, primo e quarto comma, TFUE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 122)

  3. Procedimento giurisdizionale - Atto introduttivo del giudizio - Requisiti di forma - Individuazione dell’oggetto della controversia - Esposizione sommaria dei motivi dedotti - Ricorso diretto al risarcimento del danno asseritamente causato da un’istituzione dell’Unione

    [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, paragrafo 1), lettera c)]

  4. V. il testo della decisione.

    (v. punti 50-52) 2. L’articolo 122, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, prevede che «[l]a Commissione controlla la legittimità degli atti compiuti dal presidente dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) per i quali il diritto comunitario non prevede un controllo di legittimità da parte di un altro organo (…)». Così, l’ambito di applicazione di tale disposizione è espressamente condizionato dall’assenza di controllo della...

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