Sentenze nº T-828/14 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, February 16, 2017

Resolution DateFebruary 16, 2017
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-828/14

Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegni o modelli comunitari registrati che raffigurano termosifoni per radiatori - Disegni o modelli anteriori - Eccezione di illegittimità - Articolo 1 quinquies del regolamento (CE) n. 216/96 - Articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali - Principio di imparzialità - Composizione della commissione di ricorso - Motivo di nullità - Assenza di carattere individuale - Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Esecuzione da parte dell’EUIPO di una sentenza che annulla una decisione delle sue commissioni di ricorso - Affollamento dello stato dell’arte - Data della valutazione

Nelle cause riunite T-828/14 e T-829/14,

Antrax It Srl, con sede in Resana (Italia), rappresentata da L. Gazzola, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato inizialmente da P. Bullock, successivamente da L. Rampini e S. Di Natale, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:

Vasco Group NV, già Vasco Group BVBA, con sede in Dilsen (Belgio), rappresentata da J. Haber, avvocato,

avente ad oggetto due ricorsi presentati avverso le decisioni della terza commissione di ricorso dell’EUIPO, del 10 ottobre 2014 (procedimenti R 1272/2013-3 e R 1273/2013-3), relativi a procedimenti di dichiarazione di nullità tra la Vasco Group e l’Antrax It,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da S. Gervasoni, facente funzione di presidente di sezione, L. Madise e Z. Csehi (relatore), giudici,

cancelliere: A. Lamote, amministratore

visti i ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 29 dicembre 2014,

visti i controricorsi dell’EUIPO depositati presso la cancelleria del Tribunale il 18 marzo 2015,

visti i controricorsi dell’interveniente depositati presso la cancelleria del Tribunale il 7 aprile 2015,

viste le repliche depositate presso la cancelleria del Tribunale l’8 giugno 2015,

vista la decisione del 5 agosto 2016 che ha disposto la riunione delle cause T-828/14 e T-829/14 ai fini della fase orale del procedimento e della decisione che conclude il procedimento,

in seguito all’udienza del 4 ottobre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La ricorrente, Antrax It Srl, è titolare di due disegni o modelli comunitari n. 000593959-0001 e n. 000593959-0002, depositati il 25 settembre 2006 presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in forza del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1), e pubblicati nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari il 21 novembre 2006.

2 I disegni o modelli contestati sono rappresentati come segue:

- disegno o modello n. 000593959-0001 (ricorso T-828/14):

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- disegno o modello n. 000593959-0002 (ricorso T-829/14):

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3 Secondo quanto indicato nelle domande di registrazione, i disegni o modelli contestati erano diretti ad essere applicati a termosifoni (modelli di termosifoni) destinati ad essere applicati a radiatori per riscaldamento rientranti nella classe 23.03 ai sensi dell’accordo di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, dell’8 ottobre 1968, come modificato.

4 Il 16 aprile 2008, la società cui è succeduta la Vasco Group NV, interveniente, ha presentato dinanzi all’EUIPO, a norma dell’articolo 52 del regolamento n. 6/2002, domande di dichiarazione di nullità dei disegni o modelli contestati. A fondamento delle proprie domande, l’interveniente ha invocato i disegni o modelli tedeschi n. 4 e n. 5 figuranti nella registrazione multipla n. 40110481.8, pubblicata il 10 settembre 2002 ed estesa alla Francia, all’Italia e al Benelux quale disegno o modello internazionale con il riferimento DM/060899.

5 I disegni o modelli anteriori sono rappresentati come segue:

- disegno o modello anteriore n. 5 (opposto alla registrazione n. 000593959-0001, corrispondente al ricorso T-828/14):

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- disegno o modello anteriore n. 4 (opposto alla registrazione n. 000593959-0002, corrispondente al ricorso T-829/14):

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6 Le suddette domande di nullità erano fondate sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in ragione del fatto che i disegni o modelli contestati non rispettavano i requisiti di protezione stabiliti agli articoli da 4 a 9 del suddetto regolamento.

7 Con decisioni del 30 settembre 2009, la divisione di annullamento ha dichiarato la nullità dei disegni o modelli contestati per mancanza di novità ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 6/2002.

8 Il 27 novembre 2009, la ricorrente ha proposto dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 55 a 60 del regolamento n. 6/2002, ricorsi avverso le decisioni della divisione di annullamento.

9 Con decisioni del 2 novembre 2010 (procedimenti R 1451/2009-3 e R 1452/2009-3), la terza commissione di ricorso dell’EUIPO ha annullato le decisioni della divisione di annullamento in considerazione del difetto di adeguata motivazione rispetto alla causa di nullità vertente sulla mancanza di novità, ma ha dichiarato nulli i disegni o modelli contestati per assenza di carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002.

10 L’11 febbraio 2011, la ricorrente ha presentato ricorso avverso le decisioni in parola dinanzi al Tribunale.

11 Con sentenza del 13 novembre 2012, Antrax It/UAMI - THC (Radiatori per riscaldamento) (T-83/11 e T-84/11; in prosieguo: la «sentenza del 13 novembre 2012», EU:T:2012:592), il Tribunale ha annullato le decisioni del 2 novembre 2010, in quanto l’argomento sollevato dalla ricorrente riguardo al livello di affollamento del settore di riferimento non era stato esaminato dalla commissione di ricorso. A tale riguardo, il Tribunale ha sottolineato che un eventuale affollamento dello stato dell’arte derivante dall’asserita esistenza di altri disegni o modelli di termosifoni o di radiatori aventi le stesse caratteristiche generali dei disegni o modelli di cui trattasi era rilevante ai fini della valutazione del carattere individuale dei disegni o modelli contestati, in quanto poteva essere idoneo a rendere l’utilizzatore informato più sensibile alle differenze di proporzioni interne tra tali diversi disegni o modelli. Di conseguenza, il Tribunale ha annullato le decisioni del 2 novembre 2010 per difetto di motivazione in merito alla questione dell’affollamento dello stato dell’arte.

12 A seguito della sentenza del 13 novembre 2012 (T-83/11 e T-84/11, EU:T:2012:592), i ricorsi sono stati deferiti all’EUIPO e ad essi sono stati attribuiti, rispettivamente, i nuovi riferimenti R 1272/2013-3 e R 1273/2013-3. Essi sono stati assegnati alla terza commissione di ricorso dell’EUIPO.

13 Il 13 febbraio 2014, il relatore della terza commissione di ricorso nei due procedimenti di cui al precedente punto 12 ha invitato le parti a presentare, entro un mese, le loro memorie ed elementi di prova riguardo alla presenza o meno di un affollamento del settore di riferimento e riguardo alla conseguente impressione generale suscitata dai disegni o modelli in questione nell’utilizzatore informato.

14 Il 12 marzo 2014, la ricorrente ha presentato osservazioni e prove. Lo stesso giorno, l’interveniente ha presentato osservazioni.

15 Con decisioni del 10 ottobre 2014 (in prosieguo: le «decisioni impugnate»), la terza commissione di ricorso ha respinto i ricorsi ed ha dichiarato la nullità dei disegni e dei modelli contestati.

16 La commissione di ricorso ha ritenuto di doversi pronunciare, conformemente all’articolo 61, paragrafo 6, del regolamento n. 6/2002, sulla questione dell’affollamento del settore o del mercato di riferimento, posto che il Tribunale, nella sua sentenza del 13 novembre 2012 (T-83/11 e T-84/11, EU:T:2012:592), aveva ritenuto che tale questione dell’affollamento dello stato dell’arte, che poteva essere idoneo a rendere l’utilizzatore informato più sensibile alle differenze di proporzioni interne tra tali diversi disegni o modelli, non fosse stata adeguatamente esaminata nelle decisioni precedentemente annullate. La commissione di ricorso ha ritenuto di dover stabilire, sulla base degli elementi di prova e degli argomenti presentati dalle parti, se vi fosse, nel settore di riferimento, una situazione di affollamento derivante dall’esistenza di una moltitudine di altri disegni o modelli aventi le stesse caratteristiche generali dei disegni o modelli in questione (punti 14, da 17 a 19 e 25 delle decisioni impugnate). La commissione di ricorso ha sottolineato che, nel caso di specie, il settore da sottoporre a tale valutazione era specificamente quello dei termosifoni e non quello degli impianti per il riscaldamento (punto 29 delle decisioni impugnate).

17 A tale riguardo, la commissione di ricorso ha ritenuto necessario che la parte che deduce l’affollamento dello stato dell’arte presentasse un insieme di elementi di prova chiaro, preciso, coerente e attuale (punti 36, 41 e 50 delle decisioni impugnate). Essa ha constatato, sostanzialmente, che gli elementi di prova forniti dalla ricorrente al fine di dimostrare lo stato di affollamento del settore di riferimento non erano esaurienti, erano di scarsa qualità e avrebbero dovuto essere più coerenti e precisi. Essa ha inoltre sottolineato che i cataloghi forniti come allegato alle osservazioni della ricorrente del 12 marzo 2014 erano non datati o, quando presentavano data, si riferivano agli anni 2004 e 2006 (punti da 41 a 46 delle decisioni impugnate).

18 Per quanto attiene al confronto dei disegni o modelli in conflitto, la commissione di ricorso ha ritenuto essenzialmente che le loro somiglianze, relative a forma e disposizione dei termosifoni e dei tubi riscaldanti, prevalessero sulle loro differenze minime, quanto a profondità o proporzioni interne, rispettiva distanza tra i tubi e...

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