Sentenze nº T-117/15 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, March 24, 2017

Resolution DateMarch 24, 2017
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-117/15

Ricorso di annullamento - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Misure da adottare in seguito all’adesione di nuovi Stati membri - Importo da addebitare per le eccedenze di zucchero non eliminate - Domanda di modifica di una decisione definitiva della Commissione - Rigetto della domanda - Atto non impugnabile - Atto confermativo - Assenza di fatti nuovi e rilevanti - Irricevibilità

Nella causa T-117/15,

Repubblica di Estonia, rappresentata da K. Kraavi-Käerdi, in qualità di agente,

ricorrente,

sostenuta da

Repubblica di Lettonia, rappresentata da I. Kalniņš e D. Pelše, in qualità di agenti,

interveniente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da L. Naaber-Kivisoo e P. Ondrůšek, in qualità di agenti, successivamente da P. Ondrůšek, assistito da M. Kärson, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della pretesa decisione contenuta nella lettera della Commissione del 22 dicembre 2014, recante diniego di modificare la sua decisione 2006/776/CE, del 13 novembre 2006, relativa agli importi da addebitare per le eccedenze di zucchero non eliminate (GU 2006, L 314, pag. 35),

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata),

composto da H. Kanninen (relatore), presidente, I. Pelikánová, E. Buttigieg, S. Gervasoni e L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, giudici,

cancelliere: S. Bukšek Tomac, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 settembre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

Diritto primario

1 Nell’ambito del ciclo di allargamento dell’Unione europea che ha condotto all’adesione, il 1º maggio 2004, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (in prosieguo: i «nuovi Stati membri») all’Unione (in prosieguo: l’«adesione»), l’Unione ed i nuovi Stati membri hanno avviato negoziati su numerose questioni, raggruppate in capitoli negoziali. Il negoziato nell’ambito del capitolo relativo all’agricoltura verteva, in particolare, sulla situazione giuridica delle scorte di prodotti agricoli in libera pratica eccedenti quella che può essere considerata una scorta normale di riporto (in prosieguo: le «eccedenze») che si trovino in libera pratica nel territorio dei nuovi Stati membri alla data dell’adesione.

2 Tale questione è disciplinata, a norma dell’articolo 22 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati su cui si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33; in prosieguo: l’«Atto di adesione»), dal capitolo 4 dell’allegato IV dell’Atto di adesione, ai sensi del quale:

(…)

2. I nuovi Stati membri devono provvedere ad eliminare a proprie spese qualsiasi scorta [agricola], sia privata che pubblica, si trovi in libera pratica nel loro territorio alla data dell’adesione e risulti quantitativamente superiore a quella che può essere considerata una scorta normale di riporto.

La nozione di scorta normale di riporto è definita per ogni prodotto in funzione dei criteri e degli obiettivi specifici di ciascuna organizzazione comune dei mercati.

(…)

4. La Commissione attua e applica le succitate disposizioni.

(…)

.

3 L’articolo 2, paragrafo 3, del Trattato tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell’Unione europea) ed i nuovi Stati membri relativo all’adesione (GU 2003, L 236, pag. 17; in prosieguo: il «Trattato di adesione»), firmato ad Atene il 16 aprile 2003, prevede che le istituzioni dell’Unione possono adottare prima dell’adesione le misure di cui, segnatamente, all’articolo 41 e all’allegato IV dell’Atto di adesione. L’articolo 41, primo comma, dell’Atto medesimo dispone che le misure transitorie necessarie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello risultante dall’applicazione della politica agricola comune (PAC) alle condizioni stabilite dallo stesso Atto possono essere adottate dalla Commissione in un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione e che la loro applicazione è limitata a tale periodo.

Misure adottate dall’Unione anteriormente all’adesione

4 Il 10 novembre 2003 la Commissione ha adottato, sul fondamento dell’articolo 2, paragrafo 3, del Trattato di adesione e dell’articolo 41, primo comma, dell’Atto di adesione, il regolamento (CE) n. 1972/2003, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all’adesione di Cipro, dell’Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell’Ungheria all’Unione europea (GU 2003, L 293, pag. 3).

5 Dal considerando 1 del regolamento n. 1972/2003 risulta che occorre adottare misure transitorie per evitare il rischio di distorsione degli scambi, a detrimento dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, in seguito all’adesione. Nel successivo considerando 3 si afferma che le distorsioni in questione sono spesso provocate da spedizioni artificiali di prodotti che non fanno parte delle normali scorte dello Stato in questione, ma che anche la produzione nazionale può dare luogo ad eccedenze. Viene infine precisato che occorrerebbe quindi imporre un prelievo dissuasivo sulle eccedenze nei nuovi Stati membri.

6 L’articolo 4 del regolamento n. 1972/2003, come modificato, da ultimo, dal regolamento (CE) n. 735/2004 della Commissione, del 20 aprile 2004 (GU 2004, L 114, pag. 13), prevede un sistema di tassazione delle scorte eccedenti in libera pratica di taluni prodotti agricoli esistenti sul territorio dei nuovi Stati membri il giorno dell’adesione, tra i quali non è compreso lo zucchero (in prosieguo: gli «APA»). Il paragrafo 1 di tale articolo indica che, fatto salvo l’allegato IV, capitolo 4, dell’Atto di adesione, se a livello nazionale non si applicano norme più rigorose, i nuovi Stati membri riscuotono prelievi a carico dei detentori delle scorte in parola. L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1972/2003, come modificato, prevede l’importo del prelievo in questione e dispone che il suo gettito è imputato al bilancio nazionale del nuovo Stato membro interessato. Infine, il successivo paragrafo 5 dello stesso articolo 4 contiene un elenco, diverso per ogni nuovo Stato membro, degli APA ai quali il regolamento si applica. Tali APA sono identificati per mezzo dei codici della nomenclatura combinata (NC), che figura all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), che è aggiornata dalla Commissione una volta l’anno. L’aggiornamento applicabile ai fatti del presente procedimento è avvenuto il 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione, dell’11 settembre 2003, che modifica l’allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU 2003, L 281, pag. 1).

7 Il 14 gennaio 2004 la Commissione ha adottato, sempre sul fondamento dell’articolo 2, paragrafo 3, del Trattato di adesione e dell’articolo 41, primo comma, dell’Atto di adesione, il regolamento (CE) n. 60/2004, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU 2004, L 9, pag. 8).

8 L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 60/2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 621/2005 della Commissione, del 28 aprile 2005 (GU 2005, L 108, pag. 3), dispone che, entro il 31 maggio 2005, la Commissione determina, per ciascuno dei nuovi Stati membri, i quantitativi di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, d’isoglucosio e di fruttosio che superano il quantitativo considerato come scorta normale di riporto (in prosieguo: l’«eccedenza di zucchero») al 1º maggio 2004. Tale disposizione prevede anche le modalità con cui la Commissione deve determinare l’eccedenza di cui trattasi.

9 Conformemente all’articolo 4 del regolamento n. 60/2004, ai fini dell’applicazione degli articoli da 4 a 7 del regolamento medesimo, i termini «zucchero», «isoglucosio» e «fruttosio» sono definiti mediante diversi codici della NC.

10 Il successivo articolo 6, paragrafo 2, come modificato, dispone che ogni nuovo Stato membro interessato provvede ad eliminare dal mercato, senza intervento dell’Unione, un quantitativo di zucchero o d’isoglucosio pari all’eccedenza di zucchero. L’eliminazione può essere effettuata, entro il 30 novembre 2005, esportando quest’ultimo senza restituzione da parte dell’Unione, utilizzandolo nel settore dei combustibili, o denaturandolo.

11 Ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 6 del regolamento n. 60/2004, come modificato, ogni nuovo Stato membro predispone, per il 1º maggio 2004, un sistema per la constatazione delle eccedenze di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, d’isoglucosio e di fruttosio presso i principali operatori interessati, che deve impiegare per obbligare gli operatori ad eliminare dal mercato, a loro spese, un quantitativo di zucchero o d’isoglucosio pari alla loro eccedenza. Tali operatori devono fornire la prova che tale eliminazione sia avvenuta entro il 30 novembre 2005. Se tale prova non è fornita, il nuovo Stato membro obbliga l’operatore a pagare un contributo finanziario proporzionale al quantitativo non eliminato, versato al bilancio nazionale di tale...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT