Sentenze nº T-39/16 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, April 06, 2017

Resolution DateApril 06, 2017
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-39/16

Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo NANA FINK - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore NANA - Assenza di una somiglianza tra i prodotti - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Estensione dell’esame che la commissione di ricorso deve effettuare - Obbligo di statuire sull’integralità del ricorso

Nella causa T-39/16,

Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG, con sede in Brema (Germania), rappresentata da T. Boddien, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da A. Schifko, in qualità di agente,

convenuto,

procedimento in cui la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO è:

Nadine Fink, residente in Basilea (Svizzera),

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 novembre 2015 (procedimento R 679/2014-1), relativa a un’opposizione tra la Nanu-Nana Joachim Hoepp e N. Fink,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Gratsias, presidente, A. Dittrich e P.G. Xuereb (relatore), giudici

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 gennaio 2016,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 aprile 2016,

visti i quesiti scritti rivolti dal Tribunale alle parti e le relative risposte di queste ultime, depositati nella cancelleria del Tribunale il 30 novembre 2016,

vista la mancata presentazione ad opera delle parti, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, della domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire omettendo la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 29 marzo 2012, la società cui è succeduta la sig.ra Nadine Fink ha ottenuto, presso l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), la registrazione internazionale, che reca il numero 1111651 e che designa l’Unione europea, del marchio figurativo seguente:

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2 I prodotti per i quali tale registrazione internazionale è stata ottenuta rientrano nelle classi 14, 18 e 26 ai sensi dell’accordo di Nizza, concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

- classe 14: «Metalli preziosi, loro leghe e prodotti in queste materie o placcati, inclusi nella presente classe; gioielleria, bigiotteria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici; portachiavi di fantasia; astucci per l’orologeria; accessori e ornamenti per chiusure lampo in metalli preziosi»;

- classe 18: «Cuoio e sue imitazioni, articoli di questi materiali non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, borselli, portafogli»;

- classe 26: «Fibbie per cinture; accessori e decorazioni per chiusure lampo in metalli preziosi».

3 Tale registrazione internazionale è stata notificata all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) in forza del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1). Essa veniva pubblicata sul Bollettino dei marchi comunitari n. 71/2012, del 13 aprile 2012. Il 24 agosto 2012, tale registrazione internazionale è stata trasferita alla sig.ra Fink.

4 Il 9 gennaio 2013, la ricorrente, Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG, ha proposto opposizione ai sensi degli articoli 41 e 156 del regolamento n. 207/2009 avverso la registrazione internazionale, in quanto designava l’Unione, per tutti i prodotti contemplati al precedente punto 2.

5 L’opposizione era basata sul marchio dell’Unione europea denominativo anteriore NANA, registrato il 19 aprile 2011 con il numero 6218945, che designa in particolare i prodotti rientranti nelle classi 14, 18 e 26 e che, per ciascuna di tali classi, corrisponde alla seguente descrizione:

- classe 14: «Articoli di orologeria e strumenti cronometrici di ogni genere; bigiotteria di fantasia; ciondoli per portachiavi; articoli di bigiotteria; articoli di gioielleria; articoli da decorazione in metallo prezioso»;

- classe 18: «Prodotti in cuoio e in imitazioni del cuoio, nonché prodotti in tali materie compresi nella classe 18; borse di tutti i tipi (comprese nella classe 18); portafogli, borselli; valigie di tutti i tipi (comprese nella classe 18); ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; nécessaire da viaggio e loro parti (compresi nella classe 18)»;

- classe 26: «Fiori artificiali».

6 Il motivo dedotto a sostegno dell’opposizione era quello menzionato all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

7 Con decisione del 21 gennaio 2014, la divisione d’opposizione ha parzialmente accolto l’opposizione. Quest’ultima è stata respinta, per assenza di somiglianza tra i prodotti, per quanto riguarda i prodotti seguenti:

- classe 14: «Accessori e decorazioni per chiusure lampo in metalli preziosi; metalli preziosi e loro leghe»;

- classe 18: «Cuoio e imitazioni del cuoio, non compresi in altre classi; pelli di animali»;

- classe 26: «Fibbie per cinture; accessori e decorazioni per chiusure lampo in metalli preziosi».

8 La divisione d’opposizione ha accolto l’opposizione, a causa del rischio di confusione riguardante gli altri prodotti previsti dalla registrazione internazionale in esame.

9 Il 7 marzo 2014, la ricorrente ha proposto dinanzi all’EUIPO un ricorso contro la decisione della divisione di opposizione, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009.

10 Con decisione del 12 novembre 2015 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso. Essa ha segnatamente considerato che la divisione d’opposizione aveva respinto l’opposizione per i seguenti prodotti:

- classe 14: «Accessori e decorazioni per chiusure lampo in metalli preziosi»;

- classe 18: «Cuoio e imitazioni del cuoio, non compresi in altre classi; pelli d’animali»;

- classe 26: «Fibbie per cinture; accessori e decorazioni per chiusure lampo in metalli preziosi».

11 La commissione di ricorso ha ritenuto che tali prodotti e i prodotti protetti dal marchio anteriore non fossero simili. In tal contesto, essa ha in particolare osservato che tali prodotti erano, in parte, pezzi singoli e, in parte, materie prime o prodotti semilavorati, destinati, in primo luogo, alla fabbricazione di altri prodotti e diretti ad un pubblico specializzato particolarmente avveduto, mentre i prodotti designati dal marchio anteriore erano prodotti finiti, destinati al consumatore finale ragionevolmente avveduto. La commissione di ricorso ha concluso che, in assenza di somiglianza tra i prodotti in esame, non esisteva rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

Conclusioni delle parti

12 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare l’EUIPO alle spese.

13 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sulla ricevibilità di taluni argomenti presentati dalla ricorrente

14 L’EUIPO afferma che la ricorrente motiva una gran parte dei suoi asserti relativi alla somiglianza dei prodotti rientranti nelle classi 14, 18 e 26 con riferimento a prodotti - come «cinture», «vestiti» o ancora «mobili», «articoli da letto» e «materiale per artisti» - che in realtà rientrano in altre classi rispetto a quelle per le quali il marchio anteriore è stato registrato, ma che non sono state oggetto del procedimento amministrativo dinanzi all’EUIPO. Pertanto, le spiegazioni della ricorrente riguardo a tali altri prodotti dovrebbero essere considerate irricevibili.

15 Peraltro, l’EUIPO sostiene che la ricorrente solleva per la prima volta dinanzi al Tribunale argomenti nuovi. Al riguardo, anzitutto, l’EUIPO si riferisce all’asserto della ricorrente secondo cui il «cuoio» e le «pelli d’animali» non servirebbero esclusivamente come materia prima destinata ad essere trasformata in prodotti finiti, ma sarebbero anche venduti direttamente sul mercato come tali e, in particolare, quali oggetti da decorazione. L’EUIPO considera poi anche nuovo l’argomento della ricorrente relativo al fatto che il marchio anteriore di cui essa è titolare sarebbe registrato anche per le «imitazioni del cuoio» come tali. Infine, l’EUIPO fa valere la novità dell’argomento della ricorrente, riguardante l’orientamento seguito dalle commissioni di ricorso in decisioni anteriori, in occasione delle quali esse avrebbero ammesso una somiglianza tra il «cuoio» e le «pelli d’animali» nel senso dei prodotti semilavorati, da un lato, e dei prodotti finiti, fabbricati a partire da tali materiali, dall’altro. Tali argomenti, presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale, dovrebbero, pertanto, essere dichiarati irricevibili.

16 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il ricorso proposto dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 mira al controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso. Nell’ambito di tale regolamento, in applicazione del suo articolo 76, tale controllo deve essere effettuato in base all’ambito fattuale e giuridico della lite come proposto alla commissione di ricorso [v., in tal senso, sentenza del 1° febbraio 2005, SPAG/UAMI - Dann e Backer (HOOLIGAN), T-57/03, EU:T:2005:29, punto 17 e giurisprudenza ivi citata].

17 Inoltre, a norma dell’articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale, le memorie depositate dalle parti nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale non possono modificare l’oggetto della controversia dinanzi alla...

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