Sentenze nº T-219/14 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, April 06, 2017

Resolution DateApril 06, 2017
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-219/14

Aiuti di Stato - Trasporto marittimo - Compensazione di servizio pubblico - Aumento di capitale - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e ne dispone il recupero - Messa in liquidazione dell’impresa beneficiaria - Conservazione dell’interesse ad agire - Insussistenza di non luogo a statuire - Nozione di aiuto - Servizio di interesse economico generale - Criterio dell’investitore privato - Errore manifesto di valutazione - Errore di diritto - Eccezione di illegittimità - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Decisione 2011/21/UE - Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà - Disciplina dell’Unione relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico - Sentenza Altmark

Nella causa T-219/14,

Regione autonoma della Sardegna (Italia), rappresentata da T. Ledda, S. Sau, G.M. Roberti, G. Bellitti e I. Perego, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Conte, D. Grespan e A. Bouchagiar, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Compagnia Italiana di Navigazione SpA, con sede in Napoli (Italia), rappresentata inizialmente da F. Sciaudone, R. Sciaudone, D. Fioretti e A. Neri, e successivamente da M. Merola, B. Carnevale e M. Toniolo, avvocati,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione C(2013) 9101 final della Commissione, del 22 gennaio 2014, sulle misure di aiuto SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C) e SA.32016 (2011/C), cui la Regione Sardegna ha dato esecuzione a favore della Saremar, nella parte in cui tale decisione ha qualificato come aiuti di Stato una misura di compensazione di servizio pubblico e un aumento di capitale, ha dichiarato dette misure incompatibili con il mercato interno e ne ha disposto il recupero,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da D. Gratsias (relatore), presidente, M. Kancheva e N. Półtorak, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 luglio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

  1. Contesto materiale

    1 La Saremar - Sardegna Regionale Marittima SpA (in prosieguo: la «Saremar») è una società, attualmente in fase di liquidazione, che assicurava, a far data dalla sua costituzione, un servizio pubblico di cabotaggio marittimo, da un lato, tra la Sardegna (Italia) e le sue isole minori e, dall’altro, tra la Sardegna e la Corsica (Francia). I compiti di servizio pubblico della Saremar erano inizialmente disciplinati da una convenzione ventennale stipulata il 17 ottobre 1991 con lo Stato italiano, entrata retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1989 e la cui scadenza era fissata al 31 dicembre 2008. La privatizzazione della Saremar era prevista dall’articolo 19 ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (GURI n. 223, del 25 settembre 2009), convertito, con modifiche, nella legge 20 novembre 2009, n. 166 (in prosieguo: la «legge del 2009») (GURI n. 274, del 24 novembre 2009, Supplemento Ordinario n. 215).

    2 La Saremar apparteneva inizialmente al gruppo Tirrenia. In origine facevano parte di tale gruppo anche altre cinque società, vale a dire la Tirrenia di Navigazione SpA (in prosieguo: la «Tirrenia»), società di cabotaggio marittimo nazionale che assicurava, in particolare, i collegamenti tra la Sardegna e il continente, la Adriatica, la Caremar e la Siremar, società di cabotaggio marittimo regionale, e, infine, la società Fintecna - Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi SpA. Quest’ultima società deteneva il 100% del capitale della Tirrenia, la quale, a sua volta, deteneva interamente il capitale delle suddette società regionali e della Saremar. Il capitale della Fintecna era invece detenuto interamente dallo Stato italiano.

    3 Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 19 ter della legge del 2009, il capitale della Saremar è stato trasferito, a titolo gratuito, alla Regione autonoma della Sardegna (in prosieguo: la «ricorrente» o la «RAS»), ai fini della privatizzazione di detta società. Le medesime disposizioni prevedevano altresì la stipulazione di un nuovo contratto di servizio pubblico tra la Saremar e la RAS, che doveva entrare in vigore al momento di detta privatizzazione. Tuttavia, alla data dei fatti controversi, il processo di privatizzazione della Saremar era ancora in corso e il suo capitale era ancora detenuto al 100% dalla RAS. Peraltro, sino al 31 luglio 2012 gli obblighi di servizio pubblico della Saremar relativi ai collegamenti di cui al precedente punto 1 erano disciplinati in base a successive proroghe dell’iniziale convenzione ventennale con lo Stato italiano. A decorrere dal 1° agosto 2012, i suddetti obblighi sono stati mantenuti nel quadro di una convenzione stipulata tra la Saremar e la RAS, che doveva produrre i propri effetti sino alla conclusione di detto processo di privatizzazione, conformemente alla legge regionale del 7 agosto 2012, n. 15, Disposizioni urgenti in materia di trasporti (in prosieguo: la «legge regionale n. 15 del 2012») (Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 35, del 9 agosto 2012, pag. 5).

    4 Nel contempo, la Tirrenia è stata messa in vendita nel 2010. Nel corso del processo di privatizzazione di detta società, che era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria mediante decreto presidenziale del 5 agosto 2010, essa ha continuato ad assicurare i collegamenti tra la Sardegna e il continente. Tale processo si è concluso nel luglio 2012 con la sua acquisizione da parte dell’interveniente, la Compagnia Italiana di Navigazione SpA (in prosieguo: la «CIN»), che è un consorzio di armatori privati che opera sui medesimi collegamenti marittimi. Detto consorzio e lo Stato italiano hanno quindi stipulato una nuova convenzione. Peraltro, è opportuno precisare che nel 2011 tali collegamenti erano assicurati da quattro operatori privati: la Moby, la Forship, la SNAV e la Grandi Navi Veloci.

    5 A seguito di numerose segnalazioni inerenti all’aumento delle tariffe degli operatori privati di cui trattasi durante il periodo estivo del 2011, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Italia), (in prosieguo: l’«AGCM»), ossia l’autorità nazionale che vigila sulla concorrenza, ha avviato un procedimento istruttorio. Nel suo provvedimento dell’11 giugno 2013, l’AGCM ha ritenuto che tale aumento delle tariffe costituisse una pratica concordata in violazione dell’articolo 101 TFUE. Detto provvedimento è stato annullato dalla sentenza del 29 gennaio 2014 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia).

    6 È in tale contesto che, il 26 aprile 2011, la RAS ha adottato la delibera n. 20/57, in cui ha chiesto alla Saremar di verificare la possibilità di attivare, sperimentalmente, per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2011, almeno due collegamenti tra la Sardegna e il continente. La RAS ha fatto valere, a tal riguardo, gli effetti negativi dell’aumento delle tariffe degli operatori privati di cui trattasi sul sistema economico e sociale della Sardegna e la necessità di adottare misure urgenti in proposito. In tale delibera regionale, la RAS ha specificato che detti collegamenti dovevano essere misti (traffico passeggeri e traffico merci) e che si doveva tener conto della sostenibilità economica e finanziaria dell’attività. Inoltre la RAS, con delibera n. 25/69, del 19 maggio 2011, e delibera n. 27/4, del 1º giugno 2011, ha in sostanza approvato le tariffe proposte dalla Saremar, da una parte, per quanto riguardava la linea Golfo Aranci-Civitavecchia per il periodo compreso tra il 15 giugno 2011 e il 15 settembre 2011 e, dall’altra, per quanto concerneva la linea Vado Ligure - Porto Torres per il periodo compreso tra il 22 giugno 2011 e il 15 settembre 2011. Tali ultime due delibere regionali hanno autorizzato la Saremar ad apportare modifiche al sistema tariffario adottato, al fine di conciliare l’equilibrio finanziario con la massima soddisfazione dei consumatori.

    7 Il 1° settembre 2011 la RAS ha adottato la delibera n. 36/6. In tale delibera regionale la RAS, considerando che un’interruzione del servizio di cabotaggio marittimo assicurato dalla Saremar sulle linee di collegamento con il continente avrebbe avuto l’effetto di restaurare una situazione di monopolio su tali rotte, ha chiesto a detta società di verificare la possibilità di attivare sperimentalmente, per il periodo dal 30 settembre 2011 al 30 settembre 2012, sulla base di un piano industriale, un servizio di cabotaggio marittimo su almeno una delle tre seguenti linee: Olbia-Livorno, Porto Torres-Livorno o Cagliari-Piombino. Detta delibera regionale ha specificato che, nell’ambito di tale verifica, la Saremar doveva contemperare la domanda di trasporto con la sostenibilità economica e finanziaria del servizio di cabotaggio.

    8 Peraltro, nella stessa delibera regionale la RAS ha definito le misure da adottare per compensare le perdite subite dalla Saremar nella procedura fallimentare relativa alla Tirrenia. Infatti, la Saremar aveva dovuto procedere alla svalutazione del 50% dei propri crediti nei confronti della Tirrenia, pari a EUR 11 546 403,59, e aveva, in tal modo, registrato nel 2010 un disavanzo pari a EUR 5 253 530,05. Pertanto, la RAS ha deciso, da un lato, di coprire tale disavanzo riducendo il capitale della Saremar a EUR 4 890 950,36 dopo l’utilizzo della riserva legale e degli utili degli anni precedenti. Dall’altro, la RAS, rilevando che, ai sensi dell’articolo 2446 del Codice Civile italiano, gli azionisti di una società il cui capitale si riduce di oltre un terzo hanno l’obbligo di ricapitalizzare tale società, ha deliberato di procedere ad un aumento del capitale della Saremar, in conseguenza a detta...

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