Ordinanze nº T-149/17 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, April 05, 2017

Resolution DateApril 05, 2017
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-149/17

Incompetenza manifesta

Nella causa T-149/17,

LorenzoTorto, residente in Rapino (Italia), rappresentato da P. Di Cioccio, avvocato,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana,

convenuta,

avente ad oggetto, da una parte, una domanda di sospensione dell’esecuzione di due decisioni della Corte suprema di cassazione italiana, asseritamente contrarie al principio del contradditorio e all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e dall’altra, la domanda di annullamento di tali decisioni,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen (relatore), presidente, V. Kreuschitz e N. Półtorak, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

Procedimento e conclusioni del ricorrente

1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 marzo 2017, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

2 Esso conclude che il Tribunale voglia:

- a titolo preliminare, ai sensi dell’articolo 278 TFUE, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza n. 431/2016 della Corte suprema di cassazione, del 23 settembre 2015 e della sentenza n. 17089/16 della Corte suprema di cassazione, per quanto riguarda la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione;

- annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, l’ordinanza n. 431/2016 della Corte suprema di cassazione, del 23 settembre 2015 (causa n. 27415/2014 R.G.), e la sentenza della Corte suprema di cassazione, del 7 luglio 2016 (causa n. 3096/2016).

In diritto

3 Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso, il Tribunale può statuire con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

4 Nel caso di specie il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, in forza di tale articolo, di statuire senza proseguire il procedimento.

5 Nella presente fattispecie, con la sua domanda, il ricorrente mira a che il Tribunale si pronunci sulla legalità di due decisioni della Corte suprema di cassazione italiana.

6 Le competenze del Tribunale sono quelle enumerate all’articolo 256 TFUE, come precisate dall’articolo 51 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 1 dell’allegato I di detto Statuto. In forza di tali disposizioni il Tribunale è competente unicamente a conoscere dei ricorsi proposti, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, contro atti delle istituzioni, degli organi o...

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