Sentenze nº T-570/16 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, April 24, 2017

Resolution DateApril 24, 2017
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-570/16

Funzione pubblica - Agente contrattuale ausiliario - Articolo 24 dello Statuto - Domanda di assistenza - Articolo 12 bis dello Statuto - Molestie psicologiche - Articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto - Termine statutario di risposta di quattro mesi - Decisione dell’AACC di avviare un’indagine amministrativa - Mancata presa di posizione dell’AACC, entro il termine statutario di risposta, sulla sussistenza delle lamentate molestie psicologiche - Nozione di decisione implicita di rigetto della domanda di assistenza - Atto inesistente - Irricevibilità

Nella causa T-570/16,

HF, residente in Bousval (Belgio), rappresentata da A. Tymen, avvocato,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato da E. Taneva e M. Ecker, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento di una decisione implicita dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione del Parlamento, asseritamente intervenuta l’11 aprile 2015, che ha respinto la domanda di assistenza presentata dalla ricorrente l’11 dicembre 2014 e, dall’altro, al risarcimento del danno lamentato dalla ricorrente,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da I. Pelikánová, presidente, P. Nihoul e J. Svenningsen (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all’origine della controversia

1 La ricorrente, sig.ra HF, è stata assunta dall’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione del Parlamento europeo (in prosieguo: l’«AACC») con contratti successivi, dal 6 gennaio al 14 febbraio 2003, dal 15 febbraio al 31 marzo 2003, dal 1° aprile al 30 giugno 2003 e dal 1° al 31 luglio 2003, in qualità di agente ausiliario, categoria di impiego prevista nel regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA»), nella sua versione precedente al 1° maggio 2004. La ricorrente era assegnata alla divisione «Audiovisivi» - ora divenuta un’unità (in prosieguo: l’«unità Audiovisivi») della direzione dei Media della direzione generale (DG) «Informazioni e pubbliche relazioni», divenuta (DG) «Comunicazione» -, ove esercitava funzioni di assistente di categoria B, gruppo V, classe 3.

2 Successivamente, è stata assunta, dal 1° agosto 2003 al 31 marzo 2005, da una società, stabilita in Francia e fornitrice di servizi per il Parlamento, in qualità di amministratrice di produzione per far fronte a un surplus di attività legato all’amministrazione di produzione dell’unità Audiovisivi.

3 La ricorrente è stata nuovamente assunta dall’AACC, questa volta in qualità di agente contrattuale assegnato all’unità Audiovisivi, dal 1° aprile 2005 al 31 gennaio 2006, poi in qualità di agente temporaneo assegnato alla stessa unità, dal 1° febbraio 2006 al 31 gennaio 2012.

4 Dal 1° febbraio 2012 al 31 maggio 2015 è rimasta assunta in qualità di agente contrattuale ausiliario assegnato all’unità Audiovisivi con contratti a tempo determinato successivi.

5 A partire dal 26 settembre 2014, la ricorrente è stata posta in congedo di malattia e, da allora, non ha ripreso l’attività professionale all’interno del Parlamento.

6 Con lettera dell’11 dicembre 2014, indirizzata al segretario generale del Parlamento (in prosieguo: il «segretario generale») e, in copia, al presidente del comitato consultivo sulle molestie psicologiche e relativa prevenzione sul luogo di lavoro (in prosieguo: il «comitato consultivo») nonché al presidente del Parlamento e al direttore generale della DG «Personale», la ricorrente, sulla base dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), ha presentato una domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto (in prosieguo: la «domanda di assistenza»), articoli, questi, applicabili per analogia agli agenti contrattuali in base, rispettivamente, agli articoli 92 e 117 del RAA. A sostegno di tale domanda, essa lamentava di essere vittima di molestie psicologiche da parte del capo dell’unità Audiovisivi, molestie che si sarebbero concretizzate in condotte, parole e scritti di quest’ultimo, in particolare in occasione di riunioni di servizio. Ella chiedeva l’adozione di provvedimenti urgenti per essere immediatamente protetta dal suo presunto molestatore e l’avvio di un’indagine da parte dell’AACC per accertare la sussistenza dei fatti.

7 Con lettera del 13 gennaio 2015, il capo dell’unità «Risorse umane» (in prosieguo: l’«unità “Risorse umane”») della direzione delle Risorse della DG «Personale», peraltro presidente del comitato consultivo, ha accusato ricezione della domanda di assistenza della ricorrente, informando quest’ultima che tale domanda era stata trasmessa al direttore generale della DG «Personale», il quale si sarebbe pronunciato su detta domanda, nella sua qualità di AACC, entro un termine di quattro mesi, scaduto il quale, eventualmente, si sarebbe potuta considerare intervenuta una decisione implicita di rigetto della domanda, che avrebbe potuto essere successivamente oggetto di reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

8 Con lettera del 23 gennaio 2015, il difensore della ricorrente ha portato a conoscenza del direttore generale della DG «Personale» il fatto, in particolare, che il capo dell’unità Audiovisivi era stato informato della presentazione della domanda di assistenza e dell’avvio di un’indagine amministrativa da parte dell’AACC. Tale informazione, infatti, sarebbe stata riportata nel verbale di una riunione dell’unità Audiovisivi, contribuendo alla diffusione di determinate informazioni non solo ai colleghi della ricorrente, ma anche a talune persone esterne all’istituzione. Nel corso di tale riunione, il capo unità avrebbe inoltre annunciato che la ricorrente non avrebbe fatto ritorno all’unità Audiovisivi e che, di conseguenza, occorreva prendere in considerazione una ristrutturazione della parte dell’unità Audiovisivi denominata «Newsdesk Hotline».

9 Con messaggio di posta elettronica del 26 gennaio 2015, un agente dell’unità «Assunzioni agenti contrattuali e assistenti parlamentari accreditati» (in prosieguo: l’«unità Assunzioni agenti contrattuali») della direzione «Sviluppo delle risorse umane» (in prosieguo: la «direzione delle RU») della DG «Personale» del segretariato generale del Parlamento ha trasmesso alla ricorrente una «nota che confermava il [suo] cambiamento di servizio a partire dal 21 [gennaio] 2015». Tale nota, anch’essa datata 26 gennaio 2015, indicava che la ricorrente sarebbe stata assegnata, con effetto retroattivo al 21 gennaio 2015, all’unità Programma di visite dell’Unione europea (EUVP) (in prosieguo: l’«unità Programma di visite») della direzione delle Relazioni con i cittadini della DG «Comunicazione» e che, ad eccezione di questo cambiamento di assegnazione, non sarebbero state apportate altre modifiche al suo contratto di assunzione (in prosieguo: la «decisione di riassegnazione»).

10 Con lettera del 4 febbraio 2015, il direttore generale della DG «Personale» ha risposto alla lettera del difensore della ricorrente del 23 gennaio 2015 indicando che era stato adottato un provvedimento di allontanamento nei confronti del capo dell’unità Audiovisivi in favore della ricorrente, provvedimento consistente nella riassegnazione di quest’ultima all’unità Programma di visite. Quanto alle informazioni rivelate dal capo dell’unità Audiovisivi nel corso della riunione di detta unità, è stato indicato alla ricorrente che tali informazioni «d[oveva]no essere lette nel contesto del provvedimento di allontanamento adottato in favore [della ricorrente] e non come intimidazioni destinate agli altri membri della sua unità, [e] ancor meno come un nuovo segno di molestie nei confronti [della ricorrente]». Peraltro, il direttore generale della DG «Personale» informava la ricorrente del fatto che, dopo un esame approfondito del suo fascicolo e in risposta alla sua domanda di avvio di un’indagine amministrativa, aveva deciso di trasmettere tale fascicolo al comitato consultivo, il cui presidente l’avrebbe tenuta al corrente di ogni ulteriore sviluppo. Il direttore generale della DG «Personale» riteneva di avere risposto, in tal modo, alla domanda di assistenza, e che ciò comportasse, per quanto di sua competenza, la «chiusura [del] fascicolo» della ricorrente (in prosieguo: la «decisione del 4 febbraio 2015»).

11 Con lettera del 12 febbraio 2015, il difensore della ricorrente ha, da un lato, chiesto al direttore generale della DG «Personale» di chiarire la portata del provvedimento che aveva annunciato nella sua decisione del 4 febbraio 2015 e, in particolare, di indicare se il provvedimento di allontanamento della ricorrente fosse stato adottato in via temporanea. Dall’altro, gli ha ricordato che, in applicazione delle norme interne relative al comitato consultivo sulle molestie psicologiche e relativa prevenzione sul luogo di lavoro (in prosieguo: le «norme interne in materia di molestie»), in particolare dei loro articoli 14 e 15, il comitato consultivo non era competente a pronunciarsi su una domanda di assistenza, ma unicamente a trasmettere una relazione riservata al segretario generale, al quale spettava, ad ogni modo, l’adozione di provvedimenti ai sensi dell’articolo 16 di tali norme interne. La ricorrente riteneva quindi che il soggetto legittimato a pronunciarsi sulla sua domanda di assistenza rimanesse il direttore generale della DG «Personale» in qualità di AACC, e non il comitato consultivo.

12 Con lettera del 4 marzo 2015, il direttore generale della DG «Personale» ha ribadito la propria opinione secondo cui, con la sua decisione di trasmettere la domanda di assistenza al comitato consultivo, aveva «chiuso tale fascicolo per quanto riguarda[va] il [suo] ambito di competenze» e secondo cui, anche se l’ufficio di presidenza del Parlamento gli aveva attribuito i poteri dell’AACC per pronunciarsi sulle domande di assistenza presentate ai...

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