Sentenze nº T-580/16 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, April 28, 2017

Resolution DateApril 28, 2017
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-580/16

Funzione pubblica - Funzionari - Agenti temporanei - Retribuzione - Assegni familiari - Indennità scolastica - Mancato rimborso delle spese scolastiche - Articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto - Legittimo affidamento - Parità di trattamento - Principio di buona amministrazione

Nella causa T-580/16,

Irit Azoulay, agente temporaneo del Parlamento europeo, residente in Bruxelles (Belgio),

Andrew Boreham, agente temporaneo del Parlamento europeo, residente in Wansin-Hannut (Belgio),

Mirja Bouchard, funzionaria del Parlamento europeo, residente in Villers-la-Ville (Belgio),

Darren Neville, funzionario del Parlamento europeo, residente in Ohain (Belgio),

rappresentati da M. Casado García-Hirschfeld, avvocato,

ricorrenti,

contro

Parlamento europeo, rappresentato da E. Taneva e L. Deneys, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 270 TFUE e volta all’annullamento delle decisioni individuali del Parlamento, del 24 aprile 2015, che negano la concessione delle indennità scolastiche per l’anno 2014-2015 e, se del caso, all’annullamento delle decisioni individuali del Parlamento, del 17 e 19 novembre 2015, recanti parziale rigetto dei reclami dei ricorrenti del 20 luglio 2015,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da A.M. Collins, presidente, R. Barents (relatore) e J. Passer, giudici,

cancelliere: M. Marescaux, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 dicembre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La sig.ra Irit Azoulay, prima ricorrente, ha un figlio iscritto dal settembre 2014 all’Athénée Ganenou di Bruxelles (Belgio). Il sig. Andrew Boreham, la sig.ra Mirja Bouchard e il sig. Darren Neville, gli altri tre ricorrenti, hanno figli iscritti all’École internationale Le Verseau di Bierges (Belgio). I ricorrenti che avevano figli già iscritti in detti istituti scolastici prima del 2014 hanno percepito sino all’anno scolastico 2014-2015 il rimborso delle spese scolastiche da parte di questi ultimi, nei limiti del massimale mensile.

2 L’École internationale Le Verseau è una scuola non confessionale che fa parte della Fédération des établissements libres subventionnés indépendants (Federazione degli istituti liberi sovvenzionati indipendenti) (FELSI) ed è sovvenzionata dalla Comunità francese. A partire dalla scuola materna le lezioni sono svolte in francese e in inglese da docenti di madrelingua. La suddetta scuola non è, però, finanziata in toto mediante tale sovvenzione. Essa dispone di risorse proprie, che le sono fornite segnatamente dall’associazione senza scopo di lucro Les Amis du Verseau.

3 L’Athénée Ganenou è una scuola confessionale sovvenzionata dalla Comunità francese, della quale essa applica integralmente il programma didattico ufficiale, aggiungendo nel contempo varie ore settimanali per l’insegnamento della lingua ebraica, della storia del giudaismo, della bibbia e della lingua inglese a partire dal ciclo elementare. Tale scuola non è, però, finanziata in toto mediante detta sovvenzione. Essa dispone di risorse proprie, che le sono fornite segnatamente dall’associazione senza scopo di lucro Les Amis de Ganenou.

4 Nell’ottobre e nel novembre 2014 i ricorrenti hanno presentato richieste di rimborso delle spese scolastiche da essi sostenute per i figli a loro carico, unitamente ai documenti giustificativi forniti dalle scuole interessate, i quali erano identici ai documenti allegati alle loro precedenti richieste di rimborso delle suddette spese che erano state accolte.

5 Il 24 aprile 2015 ai ricorrenti è stato notificato il rigetto definitivo delle loro richieste di rimborso delle spese scolastiche (in prosieguo: le «decisioni impugnate») con la motivazione che non erano rispettate le condizioni contemplate all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), giacché le due scuole interessate non erano scuole a pagamento ai sensi di detta disposizione, dal momento che i contributi facoltativi versati dai ricorrenti alle associazioni senza scopo di lucro di cui trattasi non rientravano nell’ambito dell’istruzione obbligatoria gratuita previsto dalla normativa belga.

6 Il 20 luglio 2015 ciascun ricorrente ha presentato reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Con decisioni individuali del Segretario generale del Parlamento europeo, del 17 e del 19 novembre 2015, detti reclami sono stati respinti (in prosieguo: le «decisioni di rigetto dei reclami»). Tuttavia, il Segretario generale del Parlamento ha deciso di concedere ai ricorrenti, «a titolo gratuito ed eccezionale», l’indennità scolastica per l’anno 2014-2015, ma di non concederla più per i successivi anni scolastici di frequenza dell’École internationale Le Verseau e dell’Athénée Ganenou.

Conclusioni delle parti e procedimento

7 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 17 febbraio 2016, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

8 Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l’Unione europea e i suoi agenti (GU 2016, L 200, pag. 137), le cause pendenti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica alla data del 31 agosto 2016 sono trasferite al Tribunale e continuano a essere trattate dal Tribunale nello stato in cui si trovano a tale data e conformemente al suo regolamento di procedura.

9 I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni impugnate;

- se del caso, annullare le decisioni di rigetto dei reclami;

- condannare il Parlamento a versare loro l’indennità scolastica per l’anno 2015-2016, maggiorata degli interessi calcolati a partire dalle date alle quali tali somme erano dovute;

- condannare il Parlamento alle spese.

10 Il Parlamento chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare i ricorrenti alle spese.

11 In udienza e in risposta a un quesito del Tribunale, i ricorrenti hanno chiesto di modificare il secondo punto delle loro conclusioni e chiedono, quindi, che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni impugnate;

- se del caso, annullare «le decisioni di rigetto dei reclami ad eccezione, tuttavia, della decisione del Segretario generale del Parlamento di concedere loro, a titolo gratuito ed eccezionale, l’indennità scolastica per l’anno 2014-2015»;

- condannare il Parlamento a versare ad essi l’indennità scolastica per l’anno 2015-2016, maggiorata degli interessi calcolati a partire dalle date alle quali tali somme erano dovute;

- condannare il Parlamento alle spese.

In diritto

Sulla domanda di annullamento delle decisioni recanti rigetto dei reclami

12 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, una domanda di annullamento formalmente diretta avverso la decisione di rigetto di un reclamo, nel caso in cui tale decisione sia priva di contenuto autonomo, comporta che il Tribunale sia chiamato a conoscere dell’atto che è stato oggetto del reclamo (sentenza del 17 gennaio 1989, Vainker/Parlamento, 293/87, EU:C:1989:8, punto 8). Poiché le decisioni di rigetto dei reclami sono, nel caso di specie, prive di contenuto autonomo, il ricorso deve ritenersi diretto contro le decisioni impugnate.

Sulla domanda volta all’annullamento delle decisioni impugnate

13 A sostegno del ricorso i ricorrenti deducono tre motivi, vertenti, in primo luogo, sulla violazione dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto e su un errore...

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